Posizione comune sulla diciottesima direttiva particolare per la salute dei lavoratori
Le prescrizioni per la protezione dai campi magnetici PAGINA PRECEDENTE
(Consiglio Posizione Comune 10/2004)
   
   
Stabilite le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro. Questo quanto espresso nella posizione definitiva adottata dal Consiglio il 18 dicembre 2003 in vista dell’adozione della direttiva 2004/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La direttiva particolare, dopo quelle sulle vibrazioni e sui rumori, stabilisce quelli che dovranno essere i requisiti minimi fissando valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici e lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori. Questo provvedimento, non entrando nel merito degli effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, raccomanda il perseguimento dell’obiettivo di riduzione delle esposizioni tramite l’impiego di misure preventive fin dalla progettazione dei posti di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. In nessun caso i lavoratori dovranno essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione; ove questi vengano superati il datore di lavoro dovrà adottare misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione individuando le cause del superamento dei valori limite. Pubblicato sulla GUCE del 16 marzo 2004 (2004/C 66 E/01). (19 marzo 2004)  


CONSIGLIO. POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2004

 

 
CONSIGLIO. POSIZIONE COMUNE (CE) N. 10/2004. definitiva adottata dal Consiglio il 18 dicembre 2003 in vista dell’adozione della direttiva 2004/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [1]

(2004/C 66 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO

DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l’igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

(1) In base al trattato il Consiglio può adottare, mediante direttive, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. È necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

(2) La comunicazione della Commissione sul suo programma d’azione per l’attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l’introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Nel settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su questo programma d’azione che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore e alle vibrazioni nonché a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.

(3) Come primo passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

(4) Si ritiene ora necessario introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati ai campi elettromagnetici, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Tuttavia, la presente direttiva non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità. Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che eviti possibili distorsioni di concorrenza.

(5) La presente direttiva stabilisce requisiti minimi e lascia quindi agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i valori di azione o per i valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici. L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

(6) È opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare in eccessivo dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e le grandezze fondamentali da utilizzare al fine di permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.

(7) La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici può essere realizzata in maniera più efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione dei posti di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso.

(8) I datori di lavoro dovrebbero adeguarsi ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

(9) Poiché la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest’ultima si applica pertanto all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, fatte salve disposizioni più rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

(10) La presente direttiva costituisce un elemento concreto nel quadro della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

(11) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(12) L’aderenza ai valori limite di esposizione e ai valori di azione dovrebbe fornire un elevato livello di protezione rispetto agli effetti accertati sulla salute, che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici, ma essa non evita necessariamente i problemi di interferenza o effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo; problemi di interferenza specialmente con gli stimolatori cardiaci possono verificarsi per valori inferiori ai valori di azione ed esigono quindi appropriate precauzioni e misure protettive,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva, che è la diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.

2. La presente direttiva riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto.

3. La presente direttiva non riguarda ipotizzati effetti a lungo termine.

4. La presente direttiva non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

5. La direttiva 89/391/CEE si applica integralmente all’insieme del settore definito nel paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più rigorose e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) "campi elettromagnetici": campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) "valori limite di esposizione": limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;

c) "valori di azione": l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più delle misure specificate nella presente direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Articolo 3

Valori limite di esposizione e valori di azione

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato, tabella 1.

2. I valori di azione sono riportati nell’allegato, tabella 2.

3. Ai fini della valutazione, della misurazione e/o del calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, finché norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo, gli Stati membri potranno usare altre norme o linee guida scientificamente fondate.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

1. Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 3 e all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura e/o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo possono essere effettuati conformemente alle norme e alle linee guida scientificamente fondate di cui all’articolo 3 finché tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda valutazione, misurazione e calcolo saranno contemplate da norme europee armonizzate del Cenelec e, se del caso, tenendo conto dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature se contemplate dalle pertinenti direttive comunitarie.

2. Sulla base della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata a norma del paragrafo 1, una volta che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 3, il datore di lavoro valuta e, se del caso, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

3. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e siano rispettate per i lavoratori le restrizioni da essa previste e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. La valutazione, la misurazione e/o il calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) di cui all’articolo 7 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e/o calcolo del livello di esposizione sono conservati in forma idonea per consentirne la successiva consultazione.

5. A norma dell’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 3 della presente direttiva;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente a rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto, quale:

i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

iv) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

g) sorgenti multiple di esposizione;

h) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma degli articoli 5 e 6 della presente direttiva. La valutazione dei rischi è riportata su un supporto appropriato, conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali; essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione dei rischi è regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria la rendano necessaria.

Articolo 5

Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CEE.

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, se i valori di azione di cui all’articolo 3 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, deve definire e attuare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, e che tenga conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano meno campi elettromagnetici, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

3. In base alla valutazione del rischio di cui all’articolo 4, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superino i valori di azione sono indicati con un’apposita segnaletica a norma della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare si sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (1), a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione.

Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

5. A norma dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio.

Articolo 6

Informazione e formazione dei lavoratori

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 1 della presente direttiva, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;

b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell’articolo 4 della presente direttiva;

d) alle motivazioni e alle modalità per individuare e segnalare sintomi di lesioni;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione.

Articolo 7

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo a norma dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie oggetto della presente direttiva.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 8

Sorveglianza sanitaria

Adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma degli articoli 14 e 15 della direttiva 89/391/CEE per i lavoratori che potrebbero subire effetti negativi per la salute o la sicurezza, soprattutto per i lavoratori particolarmente a rischio.

Articolo 9

Modifiche tecniche

1. Le modifiche dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, di cui all’allegato, sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2 del trattato.

2. Le modifiche dell’allegato di carattere strettamente tecnico e conformi:

a) all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b) al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze relative ai campi elettromagnetici, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Relazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione pratica della presente direttiva, indicando le considerazioni espresse dalle parti sociali. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato consultivo per la sicurezza e la tutela della salute sul luogo di lavoro del contenuto di tali relazioni, della valutazione degli sviluppi nel settore in questione, nonché di qualsiasi azione che può essere giustificata dalle nuove conoscenze scientifiche.

Articolo 12

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro . . . (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

L’8 febbraio 1993 la Commissione presenta al Consiglio, in base all’articolo 118 A del trattato che istituisce la Comunità europea, una proposta di direttiva del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. La proposta intende integrare la direttiva 89/391/CEE specificando le modalità di applicazione di talune disposizioni nel caso particolare di un’esposizione ad agenti fisici. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale formulano i loro pareri rispettivamente il 20 aprile 1994 e il 30 giugno 1993.

La Commissione presenta una proposta modificata l’8 luglio 1994. In seguito all’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la base giuridica non è più l’ex articolo 118A bensì l’articolo 137, paragrafo 2, che prevede la procedura di codecisione con il Parlamento europeo e la consultazione del Comitato delle Regioni.

Con lettera in data 13 gennaio 2000, il Comitato delle regioni precisa che non presenterà alcun parere sulla proposta.

La principale caratteristica della proposta consiste nel fatto che essa combina in un unico strumento quattro tipi di agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici) ognuno dei quali forma oggetto di un allegato distinto.

Considerate le caratteristiche molto diverse dei quattro agenti fisici, nel 1999 si decide di procedere sulla base di direttive distinte. Sulle vibrazioni e sul rumore sono adottate direttive specifiche. Il Consiglio sceglie quindi di concentrarsi, come terzo elemento, sulle onde elettromagnetiche. Il Consiglio adotta la posizione comune il 18 dicembre 2003 conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva risultante dalla scissione della proposta originaria, mira a contribuire a migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. OSSERVAZIONI GENERALI

L’articolo 137, paragrafo 1, del trattato stabilisce che "la Comunità sostiene e completa l’azione degli Stati membri (. . .)" nel "miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;" ecc.

L’articolo 137, paragrafo 2, del trattato stabilisce che il Consiglio "può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro".

La posizione comune del Consiglio è conforme agli obiettivi dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato nel settore in questione poiché mira a fissare prescrizioni minime per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. La posizione comune rispetta inoltre gli obiettivi proposti dalla Commissione e sostenuti dal Parlamento, pur avendo struttura diversa in conseguenza della scissione della proposta iniziale. Essa include vari emendamenti alla proposta della Commissione adottati dal Parlamento europeo in prima lettura.

2. STRUTTURA E ELEMENTI CHIAVE

2.1. Struttura generale

La struttura generale della posizione comune, ad esempio l’introduzione di valori limite di esposizione e di valori di azione, gli articoli relativi all’informazione e formazione dei lavoratori, e alla loro consultazione e partecipazione e le disposizioni varie, ricalca il disposto delle direttive sulle vibrazioni e sul rumore ed è altresì in linea con la struttura generale della proposta modificata della Commissione. Ai sensi dell’articolo 1, la posizione comune riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano e esclude espressamente eventuali effetti a lungo termine.

2.2. Valori limite di esposizione e valori di azione

La posizione comune si basa sull’introduzione di valori limite di esposizione e di valori di azione quali definiti all’articolo 2 e riportati nelle tabelle dell’allegato, conformemente all’articolo 3. Tali valori sono in larga misura basati sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP).

La tabella 1 dell’allegato contiene i valori limite di esposizione fissati per 7 diversi intervalli di frequenza al fine di prevenire effetti nocivi su varie parti o funzioni del corpo umano, quali il sistema cardiovascolare e il sistema nervoso centrale o uno stress termico sul corpo intero e un eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. I valori limite di esposizione non si applicano ai campi magnetici statici, in quanto per il momento vi è insufficiente informazione scientifica sugli eventuali effetti nocivi sulla salute di un’esposizione a detti campi magnetici. Questo significa, ad esempio, che non è fissato alcun valore limite di esposizione per la manipolazione di impianti di risonanza magnetica nel settore medico. Tuttavia, il Consiglio ha adottato una dichiarazione a verbale che invita la Commissione a controllare da vicino gli sviluppi in tale settore per includere valori limite di esposizione per i campi magnetici statici nella direttiva in una fase ulteriore, quando le conoscenze scientifiche lo consentiranno.

La tabella 2 dell’allegato contiene i valori di azione fissati per 13 diversi intervalli di frequenza. I valori di azione sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99). Contrariamente ai valori limite di esposizione, i valori di azione si applicano anche ai campi magnetici statici, per prevenire pericoli quali il rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici.

2.3. Misure da adottare in caso di superamento dei valori

La posizione comune intende eliminare o ridurre al minimo i rischi risultanti dall’esposizione a campi elettromagnetici. Di conseguenza, se i valori di azione sono superati, il datore di lavoro deve definire e attuare un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione. Tale obbligo non si applica se il datore di lavoro può dimostrare che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. L’articolo 5, paragrafo 2, che prevede tale obbligo, cita segnatamente, in quanto elementi specifici del programma d’azione, altri metodi di lavoro, scelta delle attrezzature, misure tecniche di riduzione dell’emissione, progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro. In caso di superamento dei valori di azione è altresì previsto l’obbligo di identificare e limitare l’accesso alle aree interessate (articolo 5, paragrafo 3). Partendo dal concetto dei valori limite di esposizione, l’articolo 5, paragrafo 4, stabilisce chiaramente che i lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Tuttavia, se i valori limite di esposizione sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

2.4. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi

Le disposizioni concernenti l’identificazione dell’esposizione e la valutazione dei rischi, di cui all’articolo 4, costituiscono un altro elemento chiave della posizione comune. La valutazione, la misurazione e il calcolo necessari sono effettuati conformemente a norme stabilite dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec). In attesa che siano disponibili le norme europee armonizzate stabilite dal Cenelec, gli Stati membri possono ricorrere ad altre norme e linee guida scientificamente fondate (articolo 4, paragrafo 1). Per evitare inutili doppioni, la valutazione, la misurazione e/o il calcolo non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni della raccomandazione 1999/519/CE relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (articolo 4, paragrafo 3).

Fra gli elementi a cui il datore di lavoro presta particolare attenzione in occasione della valutazione dei rischi figurano i lavoratori particolarmente a rischio e le sorgenti multiple di esposizione.

2.5. Principali differenze rispetto alla proposta modificata della Commissione Le principali differenze tra la posizione comune e la proposta modificata della Commissione riguardano:

la nuova struttura dovuta al fatto che i campi elettromagnetici sono trattati in una direttiva specifica;

la ristrutturazione e la ridefinizione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, inclusa la soppressione dei livelli di soglia;

le tabelle e le disposizioni dell’allegato che seguono da vicino le raccomandazioni dell’ICNIRP;

le condizioni che comportano l’obbligo per il datore di lavoro di definire e attuare un programma d’azione che comprenda misure di prevenzione;

il riferimento a norme europee armonizzate stabilite dal Cenelec per la valutazione, la misurazione e il calcolo da effettuare nel contesto della valutazione del rischio;

la facoltà di non procedere ad una valutazione dell’esposizione nei casi in cui una valutazione sia già stata effettuata conformemente alla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio;

le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria, nel cui contesto la posizione comune fa riferimento agli articoli 14 e 15 della direttiva quadro 89/391/CEE e cita segnatamente i lavoratori particolarmente a rischio. Il Consiglio ritiene che non sia necessario prevedere obblighi di più ampia portata, in quanto la posizione comune non si applica a eventuali effetti a lungo termine;

l’abolizione dell’obbligo di considerare talune attività fonti di rischi aggravati e di dichiararle all’autorità competente;

l’abolizione dei requisiti specifici in materia di informazione dei lavoratori.

3. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA

La posizione comune tratta unicamente i campi elettromagnetici e pertanto vari emendamenti del Parlamento europeo non sono pertinenti. Soltanto gli emendamenti 1, 4-21, 25 e 37-40 hanno dovuto essere presi in considerazione prima dell’adozione della posizione comune.

3.1. Emendamenti del Parlamento europeo adottati dal Consiglio

Gli emendamenti 1, 5, 9, 14, 25, 37 e 38 sono stati integralmente ripresi nella posizione comune quanto meno nello spirito, se non alla lettera.

Inoltre l’emendamento 4 è stato parzialmente integrato nell’articolo 2, lettera b). Il Consiglio ha tuttavia preferito riformulare l’emendamento precisando che il rispetto dei valori limite di esposizione garantirà la protezione dei lavoratori contro tutti gli effetti nocivi sconosciuti per la salute. L’emendamento 7 è stato integrato, nello spirito, nella definizione dei valori di azione di cui all’articolo 2, lettera c).

L’emendamento 10 è stato in parte ripreso, nello spirito, all’articolo 5, paragrafo 5, anche se il Consiglio non ha ritenuto opportuno far riferimento all’obiettivo esclusivamente preventivo delle misure concernenti i gruppi a rischio particolarmente sensibili. L’emendamento 12 è stato ripreso, nello spirito, all’articolo 5, paragrafo 1, della posizione comune che fa ora riferimento all’eliminazione o alla riduzione al minimo dell’esposizione. L’emendamento 13 è stato in parte ripreso all’articolo 5, paragrafo 4. Il Consiglio non ha ritenuto necessario un riferimento esplicito a misure collettive, in quanto il datore di lavoro deve prendere in considerazione tutte le misure di prevenzione possibili quando opera per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.

L’emendamento 17 è stato ripreso, nello spirito, all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d), che elenca una serie di possibili effetti indiretti dell’esposizione a campi elettromagnetici.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dal Consiglio

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno includere gli emendamenti 6, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 39 e 40 nella posizione comune per i seguenti motivi:

non è necessario fissare un livello di soglia, come previsto nella proposta modificata della Commissione e nell’emendamento 6, in quanto il rispetto dei valori limite di esposizione garantisce già l’assenza di effetti nocivi conosciuti per la salute;

l’emendamento 8 non è stato adottato in quanto non è necessaria una definizione distinta di "stima", oltre alle disposizioni relative alla valutazione di cui all’articolo 4;

l’emendamento 11 non è stato accettato in quanto, conformemente all’articolo 4, la valutazione deve riguardare il rischio per la salute dei lavoratori e non il livello di esposizione che può essere misurato;

gli emendamenti 15 e 16 concernenti la sorveglianza sanitaria non sono stati adottati in quanto il Consiglio ha preferito che la direttiva comporti un riferimento generale agli articoli 14 e 15 della direttiva quadro 89/391/CEE anziché disposizioni dettagliate. Non è stato ritenuto opportuno prevedere obblighi supplementari in materia di sorveglianza sanitaria, in quanto la presente direttiva, contrariamente alle direttive sul rumore e sulle vibrazioni, non copre gli effetti a lungo termine;

gli emendamenti 18, 19 e 20 sono stati considerati superflui, in quanto la posizione comune non include una disposizione specifica per deroghe o esenzioni;

il Consiglio ritiene che la disposizione tipo di cui all’articolo 10 riguardante un comitato incaricato di assistere la Commissione sia appropriata e non ha pertanto accettato l’emendamento 21;

gli emendamenti 39 e 40 non sono stati adottati in quanto l’allegato è stato ristrutturato a seguito delle raccomandazioni dell’ICNIRP.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che nel complesso il testo della posizione comune risponda agli obiettivi fondamentali della proposta modificata della Commissione. Il Consiglio reputa peraltro di aver tenuto sostanzialmente conto dei principali obiettivi perseguiti dal Parlamento europeo negli emendamenti da esso proposti.