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ha pronunciato la seguente

Reg. Sent. n.29/2004

Reg. Ric.  n. 534/2003

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 534 del 2003,  proposto da Vincenzino CANTUSCI,

rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Camerini, con domicilio eletto in L’Aquila, Via S. Francesco di Paola, n. 19;

c o n t r o

il Comune di L’Aquila, in persona del Sindaco pro-tempore, n.c.;

per l’annullamento

della determinazione amministrativa prot. 1112 PM con cui sono state respinte le richieste di accesso ex lege n. 241 del 1990 avanzate dal ricorrente;

      Visto il ricorso con i relativi allegati;

      Visti gli atti tutti della causa;

      Relatore alla Camera di Consiglio  del 17 dicembre 2003 il Consigliere Maria Luisa De Leoni;

      Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;

      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O  E  D I R I T T O

      Il ricorrente, dipendente del Comune di L’Aquila, in servizio presso il Corpo di polizia municipale con il grado di maresciallo maggiore,  intendendo agire dinanzi al Giudice del lavoro a tutela della propria posizione lavorativa,  inoltrava, all’Ufficio competente,  specifica richiesta di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, elencando una serie di documenti, ritenuti utili.

      Dichiarava, in proposito, di aver interesse all’acquisizione della documentazione specificata al fine di poter adire il giudice competente a tutela della propria posizione di lavoro all’interno del Corpo di P.M.

      Con la nota impugnata il Dirigente comandante del Corpo di P.M. ha negato il rilascio della documentazione richiesta per carenza di “congrua motivazione”.

      Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241 nonché del vigente regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato dal Consiglio comunale di L’Aquila con delibera n. 64 dell’11.4.2003.

      Il ricorso è fondato.

      Risulta fondata la censura di violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e del regolamento per l’esercizio del diritto di accesso di cui alla delibera n. 64 del 2003 sia perché non si verte in uno dei casi di esclusione del diritto di accesso, sia perché la richiesta risulta motivata da apprezzabili esigenze di tutela, da far valere in sede giudiziaria e, quindi, si appalesa strumentale all’esercizio di un concreto e specifico interesse del richiedente.

      D’altro canto, i documenti richiesti, che riguardano in particolare la posizione di lavoro del ricorrente (trattasi, per l’appunto, di disposizioni di servizio, di provvedimenti di organizzazione di corsi professionali riservati ai vigili urbani, cui l’interessato non è mai stato invitato a partecipare, dei tabulati mensili delle “timbrature”; di disposizioni dirigenziali etcc..), sono atti, comunque,  detenuti dal Comune, a nulla rilevando la circostanza, dedotta dall’Amministrazione, secondo cui alcuni di essi sia stata notificata all’interessato e, per questo motivo, in suo possesso, atteso che il destinatario può sempre richiedere una copia ulteriore del documento stesso.

      Giova, in proposito osservare che la natura degli atti richiesti è tale che rende palese il motivo della richiesta da parte del ricorrente, giacché, attraverso di essi, ancorché se esaminati singolarmente possano apparire leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, tuttavia essi possono acquisire rilievo quali elementi di quelle complessiva condotta che viene definita “mobbing”, caratterizzata, per l’appunto, da un intento di emarginazione del lavoratore. Ed è ciò di cui si duole l’interessato.

      Si può concludere, comunque,  che tali atti sono tutti detenuti dall’Amministrazione e non rivestono alcun carattere di riservatezza, compresi quelli di cui ai nn. 6, 7 ed 8, i quali, ancorché riguardino anche altri soggetti non possono dar adito a problemi di riservatezza dei singoli, trattandosi di elenchi di personale che ha preso parte a corsi di aggiornamento

      Per quanto esposto va ordinato all’Amministrazione di consentire l’accesso a tutti gli atti richiesti.

      L’accesso sarà consentito entro il termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

      Le spese possono essere compensate.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione comunale l’esibizione degli atti indicati in motivazione, con le modalità ed i termini ivi stabiliti,

      Spese compensate.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale  per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003, con la partecipazione dei magistrati:

Santo             BALBA                     - Presidente

Luciano         RASOLA                  - Consigliere

Maria Luisa  DE LEONI               - Consigliere, rel., est. 
 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO

IL  27 Gennaio 2004               

                                                          Il Segretario Generale

                                      (Dott. Giuseppe Lattanzio) 
 

            TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO - L’AQUILA

            A NORMA DELL’ART.87 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA

            17 AGOSTO 1907 N.642, COPIA CONFORME ALLA PRESENTE E’

  STATA TRASMESSA A: ____________________________________

            __________________________________________________________

            ADDI’ __________________________________

                        IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA