REPUBBLICA ITALIANA | N. 3914 Reg.Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO | Anno 2003 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA | N. 490 Reg.Ric. |
SEDE DI BARI – SEZ. I | Anno 2002 |
ha pronunciato la seguente | |
SENTENZA |
sul ricorso (n. 490/02) proposto dal sig. Mario Capriulo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Ingravallo e Fabrizio Madaghiele presso il cui studio in Bari, P.za Umberto I n. 54, è elettivamente domiciliato,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, è per legge domiciliato;
per il riconoscimento
del suo diritto al pagamento di £ 26.188.500 a titolo di indennizzo del danno biologico sofferto ovvero della somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria.
Visto il ricorso con I relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e l’allegata relazione esplicativa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella pubblica udienza dell’ 8 ottobre 2003 il Pres: Gennaro Ferrari; uditi l’avv. Madaghiele per il ricorrente e l’avv. Stato Ferrante per l’Amministrazione intimata, come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con atto (n. 490/92) notificato in data 21 marzo 2002 e depositato il successivo 15 aprile il sig. Mario Capriulo, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ed in servizio presso il Comando Compagnia di Triggiano - Aliquota radiomobile, ha proposto ricorso a questo Tribunale per ottenere la condanna dell’Amministrazione di appartenenza al pagamento in suo favore della somma di £ 26.188.500 a titolo di indennizzo per il danno biologico, che assume di aver sofferto per causa di servizio.
Afferma, ma non dimostra, che in data 21 ottobre 1985, nel corso di una perquisizione all’interno di un’autovettura occupata da tossicodipendenti e spacciatori di droga, si sarebbe punto accidentalmente con una siringa poi risultata infetta.
Cinque anni dopo, e precisamente il 14 dicembre 1990, presentò istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “epatite virale di tipo B”, che peraltro assumeva essere conseguente a strapazzi fisici, disordini alimentari e gravosi servizi d’istituto in condizioni spesso disagiate.
In data 3 aprile 1993 la Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di Bari formulò un giudizio diagnostico di “segni bioumorali di pregressa epatite B con mancata sieroconversione”, ne dichiarò la dipendenza da causa di servizio a causa degli strapazzi fisici ai quali il militare era stato sottoposto nello svolgimento della propria attività, fece riferimento ad un supplemento istruttorio “in atti acquisito”, ma che non risulta depositato in giudizio, dal quale risulterebbe che “verosimilmente “ il Capriolo nel corso di una perlustrazione era venuto a contatto con materiale ematico infetto, ma concluse nel senso dell’assenza di postumi invalidanti ascrivibili a categoria di menomazione.
Sostiene invece il ricorrente che l’incidente occorsogli mentre procedeva alla perquisizione all’interno dell’autovettura gli avrebbe modificato “l’equilibrio psichico e fisico”, con un danno biologico quantificabile nella misura del 7-8%.
Deduce, a supporto della propria pretesa all’indennizzo, censure di violazione degli artt. 32 e 41, co. 2, Cost., 2087 e 2043 Cod. civ. e del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626.
2. - Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa il quale, in un’ ampia relazione predisposta per l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha proceduto ad una minuziosa ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia ed ha dichiarato che il ricorrente, nel verbale da lui redatto immediatamente dopo la perquisizione dell’ autovettura, non ha dichiarato di essersi punto con una siringa infetta né tale circostanza risulta agli atti sia del Comando Carabinieri Regione Puglia che dei Comandi dipendenti.
3. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva la palese infondatezza del ricorso.
Innanzi tutto perché l’indennizzo è richiesto con riferimento ad una patologia (l’epatite B) nei cui confronti non risulta essere mai intervenuto il riconoscimento formale della dipendenza da causa di servizio, che spetta all’organo di amministrazione attiva, e non alla C.m.o., la quale è chiamata ad esprimere un mero parere (nella specie estremamente dubbioso e reticente, oltre che asseritamente reso sulla base di “documenti istruttori”, di cui non è traccia negli atti di causa), parere che l’Amministrazione non è affatto obbligata a recepire specie quando, come nel caso in esame, mostra chiaramente di non credere affatto alla ricostruzione, operata dal ricorrente, di fatti occorsi anni prima e ai quali il soggetto in questione in passato non aveva mai fatto cenno.
In secondo luogo perchè la C.m.o., nel parere di cui si è detto e sul quale il militare fonda la propria pretesa all’indennizzo, ha espressamente escluso che dall’epatite B contratta dal Capriolo siano residuati postumi invalidanti a carattere permanente, con conseguente compromissione della sfera non solo fisica, ma anche psichica,. del soggetto in questione.
In terzo luogo perché lo stesso ricorrente non offre alcuna prova del danno biologico che assume di aver sofferto, nelle sue concrete manifestazioni, e della riconducibilità dello stesso all’episodio messo in luce a distanza di anni dal suo asserito ma mai documentato verificarsi. Né un valido supporto alla tesi del ricorrente potrebbe rinvenirsi nel parere medico legale redatto da un sanitario di sua fiducia il quale non solo riporta quanto, in ordine all’episodio relativo al contatto con la siringa infetta, gli ha riferito il cliente, ma individua altre possibili modalità di trasmissione del virus dell’epatite B (la via parenterale, i rapporti sessuali) e, soprattutto, quantifica in due mesi il suo periodo di incubazione, cioè in un arco temporale che costituisce la prova migliore della inattendibilità dei fatti e degli accadimenti, così come prospettati dal ricorrente.
4. - Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione intimata, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’ 8 ottobre 2003, dal T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l’intervento dei signori:
Gennaro Ferrari est. Presidente
Amedeo Urbano Consigliere
Vito Mangialardi.
Consigliere.
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