Finanza: la caratteropatia schizoide non insorge per causa di servizio
(Corte dei Conti Toscana, Sentenza 12 ottobre 2004 n° 706)

l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha ribadito la non riconducibilità causale o concausale dell'infermità psichica in questione al servizio prestato del G.F.nel Corpo della Guardia di Finanza, trattandosi di infermità relativamente alla quale “fattori cerebrali come neurotrasmettitori alterati sono attualmente ritenuti fortemente responsabili, così che la stessa sindrome non risulta influenzabile da alcun fattore esterno, compreso il servizio svolto…[e]…si sarebbe comunque manifestata anche se il servizio stesso non fosse stato svolto”.

REPVBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

***

   Visto il ricorso in materia pensionistica, iscritto al numero 21670/PM del registro di Segreteria;

   Vista la fissazione dell'odierna udienza di discussione;

   Rilevato, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2004, che non sono rappresentate in giudizio le parti;

   Visti gli atti di causa;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(13 ottobre 2004 numero 706)

 

   nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da A.C. -  avverso il decreto negativo del Ministro delle Finanze n.6759 del 12 luglio 1971.

FATTO e DIRITTO

   Con il ricorso in esame parte attrice - madre dell'ex finanziere G.F. - ha impugnato il provvedimento in epigrafe, negativo sulla richiesta di trattamento pensionistico privilegiato per ritenuta mancanza del nesso di causalità tra il servizio prestato dal G.F.e l'infermità  “caratteropatia schizoide”, che ne determinò la riforma in data 18.8.1969; quanto sopra, sulla base dei pareri resi dalla Commissione medica di seconda istanza di Firenze con verbale n.359/AB del 21.10.1970, dalla CMO di Firenze con verbale n.100 del 18.8.1970 e dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie con parere n.40/71 del 20.1.1971: tutti concludenti per la natura endogeno costituzionale dell'affezione de qua, da ritenersi pertanto “non influenzabile dal tipo di servizio reso dal richiedente”.

   A fondamento del preteso trattamento pensionistico privilegiato parte attrice ha depositato, in data 28.4.1976 ed in data 14.12.1976, relazione medico-legale del dott. M.M. di Firenze nella quale, concordando con il parere favorevole reso dal Comandante del Corpo in data 30.4.1970, si sostiene la sussistenza di un nesso causale o almeno concausale tra il gravoso servizio prestato dal G.F. nella Guardia di Finanza e l'evoluzione della sindrome dissociativa da cui il medesimo venne riconosciuto affetto.

   Con memoria del 19.12.2002, il resistente Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto il rigetto del ricorso (proposto dalla madre del defunto finanziere in congedo G.F. ) - visti i sopra richiamati univoci pareri negativi resi nel corso del procedimento amministrativo-pensionistico dalle Commissioni Mediche di prima e seconda istanza grado e dal CPPO.

   Con ordinanza istruttoria n.029/2003PM del 22.1.2003 questa Sezione giurisdizionale ha interpellato l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute sul seguente quesito: “Riconducibilità causale o concausale dell'infermità psichica da cui venne riconosciuto affetto il Giuffrè, al servizio prestato dal medesimo nel Corpo della Guardia di Finanza”.

   Con parere reso il 19.3.2004 l'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute ha ribadito la non riconducibilità causale o concausale dell'infermità psichica in questione al servizio prestato del G.F.nel Corpo della Guardia di Finanza, trattandosi di infermità relativamente alla quale “fattori cerebrali come neurotrasmettitori alterati sono attualmente ritenuti fortemente responsabili, così che la stessa sindrome non risulta influenzabile da alcun fattore esterno, compreso il servizio svolto…[e]…si sarebbe comunque manifestata anche se il servizio stesso non fosse stato svolto”.

     Alla luce del suddetto parere medico-legale reso dal c.t.u. - condiviso da questa Sezione giurisdizionale in quanto adeguatamente motivato, immune da vizi logici e concordante nella sostanza con tutti i (sopra richiamati) precedenti pareri medici collegiali intervenuti nel corso del procedimento amministrativo -  il ricorso non può trovare  accoglimento.

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

***

    Per Questi Motivi

     LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

RESPINGE

 il ricorso in epigrafe.

    Spese compensate.

  Così deciso in Firenze, nell'udienza del 13 ottobre 2004.