N. 0002

N. 0002

ANNO 2003

REG. DEC.

N.193 Reg. Ric.

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.193 del 1995 proposto dal sig. CARDARELLI Graziano, vedovo dell’insegnante Maria Grazia Grasselli, in proprio ed, inizialmente, quale esercente la patria potestà sul figlio minore Andrea, e dal sig. CARDARELLI Andrea, divenuto maggiorenne, costituitosi con atto depositato il 10.12.2002, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Calzolaio ed elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Garibaldi n.136 (studio avv. Giorgio Rossi);

contro

il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (ora MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA SCIENTIFICA), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvoca-tura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Piazza Cavour n.29;

per l’annullamento

- del decreto 26 ottobre 1994 di non riconoscimento (come dipendente) da causa di servizio del decesso per arresto cardiaco della sig.ra Grasselli, già insegnante di Scuola materna;

- del parere della Commissione medica ospedaliera di cui all’atto 17 marzo 1992 prot. n.34/g-6 n.86;

- del parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero 29 luglio 1993;

- del parere 28 novembre 1994 del Comitato per le pensioni privilegiate.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;

   Uditi l’avv. Claudio Baleani, sostituto processuale dell’avv. Andrea Calzolaio, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Andrea Honorati per l’Amministrazione resistente.

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 26 gennaio 1995 il sig. Graziano Cardarelli, vedovo della sig.ra Maria Grazia Grasselli, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore Andrea, ha impugnato:

- il decreto 26 ottobre 1994 con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio il decesso per arresto cardiaco della predetta sig.ra Grasselli, già insegnante di Scuola materna;

- il parere della Commissione medica ospedaliera di cui all’atto 17 marzo 1992 prot. n.34/g-6 n.86;

- il parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero 29 luglio 1993;

- il parere 28 novembre 1994 del Comitato per le pensioni privilegiate.

      E’ eccepita la violazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per motivazione incongrua ed insufficiente.

      L’Amministrazione intimata si è costituita ed ha prodotto memorie e documenti.

      La parte ricorrente, in data 19 maggio 2000 ed in data 7 dicembre 2002, ha depositato note difensive, alle quali aveva fatto precedere il deposito di proprie perizie.

      Con sentenza istruttoria 7 luglio 2000, n.1053 è stata disposta una verificazione.

      Il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona ha depositato la richiesta relazione tecnica, fornendo risposta al quesito in ordine al-l’interdipendenza della malattia letale con il servizio prestato dalla sig.ra Maria Grazia Grasselli.

2.- Il ricorso è fondato.

2.1.- La sig.ra Maria Grazia Grasselli, insegnante di scuola materna statale dal 1985 (nei ruoli dal 1979), incaricata fiduciaria della direttrice nel plesso scolastico denominato "Ricci” (di Macerata), è deceduta il 31 maggio 1991 per cause diagnosticate nella crisi d’aritmia parossistica ed epigastrica con probabile lesione aortica ed evento letale costituito dall’arresto cardiaco.

      Il verbale emanato dalla Commissione medica Ospedaliera (C.M.O.) motivava il decesso come causato prevalentemente da fattori endogeno-costituzionali, escludendo che il servizio sia stato concausa della morte.

      In senso sfavorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’evento letale si sono espressi anche: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le pensioni privilegiate e, nella fase istruttoria, il Direttore didattico ed il Provveditore agli Studi.

2.2.- Prima di trarre le dovute conclusioni dall’esito della disposta verificazione, si rendono necessarie alcune puntualizzazioni di carattere generale.

      A differenza del processo civile, il quale è dominato dal principio dispositivo, il processo amministrativo segue, il c.d. “sistema dispositivo con metodo acquisitivo”, fondato sul principio non dell'onere della prova, ma dell'onere del principio di prova in base al quale il ricorrente è tenuto a prospettare al Giudice uno schema attendibile e puntuale di ricostruzione, oltre che di valutazione giuridica, dei fatti (nei giudizi di impugnazione, in relazione ai vizi-motivo dedotti). Tra i mezzi di prova la cui assunzione, in un giudizio di legittimità, può essere disposta dal Collegio, l’art.44 T.U. Cons. Stato indica le verificazioni.

      Dette verificazioni, che possono consistere in accertamenti tecnici, sono volte a consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere e consistono in meri accertamenti disposti al fine di completare la conoscenza di fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali laddove, invece, la consulenza tecnica si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate situazioni da utilizzare ai fini della decisione della controversia.

      Entro quali limiti il Giudice di legittimità, attraverso il discrezionale ricorso alla verificazione, possa accertare la materiale esistenza del “fatto”, presupposto del provvedimento (nella specie: di esclusione del nesso di causalità tra l’evento ed il servizio prestato) al fine di verificare l’esistenza del vizio dell’eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti o di violazione di legge, è questione che la giurisprudenza e la migliore dottrina (nel richiamo anche ad un più coraggioso atteggiamento del Giudice amministrativo francese), ancor prima dell’entrata in vigore della legge n.205 del 2000 che, come è noto, ha esteso al giudizio di legittimità (cfr.: TAR Marche, sent. n.1132 del 2001) l’esperibilità della Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.), ha risolto nel senso di ritenere ammissibile un controllo diretto sulla veridicità del “giudizio di fatto” compiuto dall’Amministra-zione, condotto anche sui giudizi che comportano un apprezzamento tecnico. Rientra (e rientrava), dunque, nei poteri del Giudice di legittimità effettuare in modo diretto ed autonomo, rispetto all’iter seguito dall’Amministrazione, pur senza incidere sulle valutazioni dell’inte-resse pubblico e sulle scelte amministrative (di merito), con l’ausilio di criteri tecnici, l’esame e l’apprezzamento tecnico di più elementi di fatto o di una molteplicità di fatti tra essi collegati.

2..3.- La parte ricorrente ha rilevato come la Commissione Medica ospedaliera abbia erroneamente considerato la sig.ra Grasselli in ruolo dal 1987, anziché dal 1977 (79), motivando il decesso come causato prevalentemente da fattori endogeno-costituzionali, negando che il servizio sia stato una concausa, anche se non prevalente della morte.

      Al fine di escludere anche un nesso di concausalità tra il fattore rischio la Commissione ha affermato, in particolare, che "nel breve periodo di servizio, non risulta essere stata esposta a particolari disagi fisici, stress psichici, perfrigerazioni” e che “le patologie che hanno determinato l’exitus sono da ritenere causate da fattori prevalentemente endogeno-costituzionali”.

      I risultati del mezzo di prova, qualificata come verificazione (estensivamente ed evolutivamente intesa), sono stati trasfusi in una relazione tecnica dalla quale è dato evincere che:

- “fra l’attività lavorativa” prestata in qualità d’insegnante di scuola materna dalla sig.ra Maria Grazia Grasselli e “la patologia aritmica ed il conseguente arresto cardiaco” sussiste un rapporto di causalità;

- siffatta attività lavorativa, svolta secondo le modalità indicate in atti (che ha condotto a stress ed a stati emotivi di tensione), ha assunto "il valore di concausa efficiente e determinante, essendo antecedente dotato d’azione idonea a determinare il peggioramento dello stato di salute del soggetto”.

      I risultati dell’accertamento tecnico, si pongono in palese contrap-posizione con il giudizio espresso dalla C.M.O. (e nei restanti pareri, oggetto d’impugnazione) ed offrono sufficienti e concordanti elementi tali da indurre il Collegio a riconoscere assorbente rilievo ai dedotti profili di eccesso di potere (vizio sintomatico dell’esercizio della funzione).

      Come eccepito dalla parte ricorrente:

- il giudizio della C.M.O. mostra d’essere stato influenzato almeno in parte da un’errata istruzione della pratica (è tra l’altro errato, il periodo di servizio prestato);

- la Commissione medica, pur non escludendo recisamente ogni riferibilità della morte a ragioni di servizio (usa la locuzione “prevalentemente”) ha espresso un giudizio perplesso ed incerto, essendo sufficiente una concausa anche solo concorrente, benché non prevalente (cfr.: TAR Lazio, LT, 19 febbraio1988);

- non sono state prese in considerazione le circostanze che la sig.ra Grasselli soffriva di disturbi gastrici ed era in uno stato di prostrazione connesso alla conclusione dell’anno scolastico;

- è stata omessa ogni disamina delle condizioni concrete di lavoro svolte dalla Grasselli.

3.- Gli atti impugnati, ivi compreso il parere del Comitato per le pensioni privilegiate, muovono dalle medesime ragioni che supporta l’il-legittimo parere della C.M.O. e, per quanto sopra considerato, ne va disposto l’annullamento.

      Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispo-sitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

      Condanna il Ministero intimato al pagamento:

- di € 2.000,00 (duemila/00), a favore della parte ricorrente, per onorari e spese di giudizio;

- di € 309,87 (trecentonove/87), oltre I.V.A. e contributi (ove dovuti) a favore del prof. Daniele Rodriguez, quale onorario per l’effettuata verificazione.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est.

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere 
 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 20 GEN. 2003

      Ancona, 20 GEN. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

REG. DEC.

N.193 Reg. Ric.

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.193 del 1995 proposto dal sig. CARDARELLI Graziano, vedovo dell’insegnante Maria Grazia Grasselli, in proprio ed, inizialmente, quale esercente la patria potestà sul figlio minore Andrea, e dal sig. CARDARELLI Andrea, divenuto maggiorenne, costituitosi con atto depositato il 10.12.2002, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Calzolaio ed elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Garibaldi n.136 (studio avv. Giorgio Rossi);

contro

il MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (ora MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA SCIENTIFICA), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvoca-tura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Piazza Cavour n.29;

per l’annullamento

- del decreto 26 ottobre 1994 di non riconoscimento (come dipendente) da causa di servizio del decesso per arresto cardiaco della sig.ra Grasselli, già insegnante di Scuola materna;

- del parere della Commissione medica ospedaliera di cui all’atto 17 marzo 1992 prot. n.34/g-6 n.86;

- del parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero 29 luglio 1993;

- del parere 28 novembre 1994 del Comitato per le pensioni privilegiate.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;

   Uditi l’avv. Claudio Baleani, sostituto processuale dell’avv. Andrea Calzolaio, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Andrea Honorati per l’Amministrazione resistente.

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 26 gennaio 1995 il sig. Graziano Cardarelli, vedovo della sig.ra Maria Grazia Grasselli, in proprio e quale esercente la patria potestà sul figlio minore Andrea, ha impugnato:

- il decreto 26 ottobre 1994 con il quale il Ministero della Pubblica Istruzione non ha riconosciuto come dipendente da causa di servizio il decesso per arresto cardiaco della predetta sig.ra Grasselli, già insegnante di Scuola materna;

- il parere della Commissione medica ospedaliera di cui all’atto 17 marzo 1992 prot. n.34/g-6 n.86;

- il parere del Consiglio di Amministrazione del Ministero 29 luglio 1993;

- il parere 28 novembre 1994 del Comitato per le pensioni privilegiate.

      E’ eccepita la violazione del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e per motivazione incongrua ed insufficiente.

      L’Amministrazione intimata si è costituita ed ha prodotto memorie e documenti.

      La parte ricorrente, in data 19 maggio 2000 ed in data 7 dicembre 2002, ha depositato note difensive, alle quali aveva fatto precedere il deposito di proprie perizie.

      Con sentenza istruttoria 7 luglio 2000, n.1053 è stata disposta una verificazione.

      Il Direttore dell’Istituto di Medicina Legale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Ancona ha depositato la richiesta relazione tecnica, fornendo risposta al quesito in ordine al-l’interdipendenza della malattia letale con il servizio prestato dalla sig.ra Maria Grazia Grasselli.

2.- Il ricorso è fondato.

2.1.- La sig.ra Maria Grazia Grasselli, insegnante di scuola materna statale dal 1985 (nei ruoli dal 1979), incaricata fiduciaria della direttrice nel plesso scolastico denominato "Ricci” (di Macerata), è deceduta il 31 maggio 1991 per cause diagnosticate nella crisi d’aritmia parossistica ed epigastrica con probabile lesione aortica ed evento letale costituito dall’arresto cardiaco.

      Il verbale emanato dalla Commissione medica Ospedaliera (C.M.O.) motivava il decesso come causato prevalentemente da fattori endogeno-costituzionali, escludendo che il servizio sia stato concausa della morte.

      In senso sfavorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’evento letale si sono espressi anche: il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per le pensioni privilegiate e, nella fase istruttoria, il Direttore didattico ed il Provveditore agli Studi.

2.2.- Prima di trarre le dovute conclusioni dall’esito della disposta verificazione, si rendono necessarie alcune puntualizzazioni di carattere generale.

      A differenza del processo civile, il quale è dominato dal principio dispositivo, il processo amministrativo segue, il c.d. “sistema dispositivo con metodo acquisitivo”, fondato sul principio non dell'onere della prova, ma dell'onere del principio di prova in base al quale il ricorrente è tenuto a prospettare al Giudice uno schema attendibile e puntuale di ricostruzione, oltre che di valutazione giuridica, dei fatti (nei giudizi di impugnazione, in relazione ai vizi-motivo dedotti). Tra i mezzi di prova la cui assunzione, in un giudizio di legittimità, può essere disposta dal Collegio, l’art.44 T.U. Cons. Stato indica le verificazioni.

      Dette verificazioni, che possono consistere in accertamenti tecnici, sono volte a consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere e consistono in meri accertamenti disposti al fine di completare la conoscenza di fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali laddove, invece, la consulenza tecnica si sostanzia non tanto in un accertamento, quanto in una valutazione tecnica di determinate situazioni da utilizzare ai fini della decisione della controversia.

      Entro quali limiti il Giudice di legittimità, attraverso il discrezionale ricorso alla verificazione, possa accertare la materiale esistenza del “fatto”, presupposto del provvedimento (nella specie: di esclusione del nesso di causalità tra l’evento ed il servizio prestato) al fine di verificare l’esistenza del vizio dell’eccesso di potere per errore, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti o di violazione di legge, è questione che la giurisprudenza e la migliore dottrina (nel richiamo anche ad un più coraggioso atteggiamento del Giudice amministrativo francese), ancor prima dell’entrata in vigore della legge n.205 del 2000 che, come è noto, ha esteso al giudizio di legittimità (cfr.: TAR Marche, sent. n.1132 del 2001) l’esperibilità della Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.), ha risolto nel senso di ritenere ammissibile un controllo diretto sulla veridicità del “giudizio di fatto” compiuto dall’Amministra-zione, condotto anche sui giudizi che comportano un apprezzamento tecnico. Rientra (e rientrava), dunque, nei poteri del Giudice di legittimità effettuare in modo diretto ed autonomo, rispetto all’iter seguito dall’Amministrazione, pur senza incidere sulle valutazioni dell’inte-resse pubblico e sulle scelte amministrative (di merito), con l’ausilio di criteri tecnici, l’esame e l’apprezzamento tecnico di più elementi di fatto o di una molteplicità di fatti tra essi collegati.

2..3.- La parte ricorrente ha rilevato come la Commissione Medica ospedaliera abbia erroneamente considerato la sig.ra Grasselli in ruolo dal 1987, anziché dal 1977 (79), motivando il decesso come causato prevalentemente da fattori endogeno-costituzionali, negando che il servizio sia stato una concausa, anche se non prevalente della morte.

      Al fine di escludere anche un nesso di concausalità tra il fattore rischio la Commissione ha affermato, in particolare, che "nel breve periodo di servizio, non risulta essere stata esposta a particolari disagi fisici, stress psichici, perfrigerazioni” e che “le patologie che hanno determinato l’exitus sono da ritenere causate da fattori prevalentemente endogeno-costituzionali”.

      I risultati del mezzo di prova, qualificata come verificazione (estensivamente ed evolutivamente intesa), sono stati trasfusi in una relazione tecnica dalla quale è dato evincere che:

- “fra l’attività lavorativa” prestata in qualità d’insegnante di scuola materna dalla sig.ra Maria Grazia Grasselli e “la patologia aritmica ed il conseguente arresto cardiaco” sussiste un rapporto di causalità;

- siffatta attività lavorativa, svolta secondo le modalità indicate in atti (che ha condotto a stress ed a stati emotivi di tensione), ha assunto "il valore di concausa efficiente e determinante, essendo antecedente dotato d’azione idonea a determinare il peggioramento dello stato di salute del soggetto”.

      I risultati dell’accertamento tecnico, si pongono in palese contrap-posizione con il giudizio espresso dalla C.M.O. (e nei restanti pareri, oggetto d’impugnazione) ed offrono sufficienti e concordanti elementi tali da indurre il Collegio a riconoscere assorbente rilievo ai dedotti profili di eccesso di potere (vizio sintomatico dell’esercizio della funzione).

      Come eccepito dalla parte ricorrente:

- il giudizio della C.M.O. mostra d’essere stato influenzato almeno in parte da un’errata istruzione della pratica (è tra l’altro errato, il periodo di servizio prestato);

- la Commissione medica, pur non escludendo recisamente ogni riferibilità della morte a ragioni di servizio (usa la locuzione “prevalentemente”) ha espresso un giudizio perplesso ed incerto, essendo sufficiente una concausa anche solo concorrente, benché non prevalente (cfr.: TAR Lazio, LT, 19 febbraio1988);

- non sono state prese in considerazione le circostanze che la sig.ra Grasselli soffriva di disturbi gastrici ed era in uno stato di prostrazione connesso alla conclusione dell’anno scolastico;

- è stata omessa ogni disamina delle condizioni concrete di lavoro svolte dalla Grasselli.

3.- Gli atti impugnati, ivi compreso il parere del Comitato per le pensioni privilegiate, muovono dalle medesime ragioni che supporta l’il-legittimo parere della C.M.O. e, per quanto sopra considerato, ne va disposto l’annullamento.

      Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispo-sitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

      Condanna il Ministero intimato al pagamento:

- di € 2.000,00 (duemila/00), a favore della parte ricorrente, per onorari e spese di giudizio;

- di € 309,87 (trecentonove/87), oltre I.V.A. e contributi (ove dovuti) a favore del prof. Daniele Rodriguez, quale onorario per l’effettuata verificazione.

      Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

      Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est.

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere 
 
 

      Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 20 GEN. 2003

      Ancona, 20 GEN. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE