Il regolamento su
causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata
D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (G.U. 7
Gennaio 2002 n. 5)
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento
della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione
della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonchè per
il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie.
"... IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20, allegato 1, n. 23;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, n. 63;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 23 dicembre 1970, n. 1094;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali
nella seduta del 22 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nelle adunanze del 23 aprile 2001 e del 4 giugno
2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente regolamento: ..."
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni
pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonchè l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento
militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate
dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092;
b) per "militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento
militare;
c) per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo
militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
d) per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui
all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di
cui all'articolo 10.
Art. 2.
Iniziativa a domanda
1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito
aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente
diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale
dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o
comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la
natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno
concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica,
psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni
documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio,
la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da
disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei
mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in
cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o
dell'aggravamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del
rapporto d'impiego.
3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere
successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di
servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di
riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e
8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla
definizione della richiesta di equo indennizzo.
4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito
denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la
menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette
tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi
equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche
quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque
anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per
invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o
idiopatica.
5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del
dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai
commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non
oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del
provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione
ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è
verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità
o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
7. Resta ferma la criteriologia medico-legale in tema di riconoscimento
della causa di servizio seguita sulla base della
vigente normativa in materia di trattamento pensionistico di privilegio,
nonchè per l'applicazione della tabella A o della
tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, e successive modificazioni, o della tabella F1 annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Art. 3.
Avvio d'ufficio
1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il
riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio
dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di
servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di
servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter
divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità
fisica, psichica o sensoriale.
2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del
dipendente quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per
fatto traumatico ivi riportato.
Art. 4.
Tutela della riservatezza
1. In applicazione dell'articolo 22, comma 3-bis, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il presente regolamento identifica le tipologie
di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie
in relazione alle finalità perseguite.
2. Gli uffici e gli organismi interessati all'applicazione del presente
regolamento possono trattare, nei casi previsti, i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.
3. Possono essere effettuate, in conformità agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione,
utilizzo, blocco, cancellazione e
distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e
comunicazione dei dati sono consentite solo previa indicazione scritta
dei motivi. Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica, con
proprio atto, la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono
essere comunicati in base a vigenti disposizioni normative.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in
ordine alle misure anche organizzative da adottare per la tutela della
riservatezza in casi di infezione da HIV o di AIDS.
Art. 5.
Istruttoria
1. L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente
alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio
dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilità o irricevibilità, respinge la domanda stessa con
provvedimento motivato da notificare o comunicare, anche in via
amministrativa, al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il
termine di trenta giorni, le competenze di cui al presente comma e gli
adempimenti istruttori di cui ai commi 3 e 4, possono essere decentrate
con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.
3. Quando non ricorrano le ipotesi pregiudiziali indicate al comma 2,
l'ufficio che provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo
termine di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 8,
trasmette alla Commissione territorialmente competente la domanda e la
documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo
stesso entro i successivi dieci giorni.
4. Il responsabile dell'ufficio presso il quale il dipendente ha
prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti
attinenti all'insorgenza od aggravamento di infermità o lesioni
corrisponde alle richieste istruttorie fornendo gli elementi informativi
entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
5. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione
di cui al comma 3, il dipendente può comunicare
l'opposizione alla trattazione e comunicazione dei dati personali
sensibili relativi all'oggetto del procedimento, con effetto sospensivo
del procedimento, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda
stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il
consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte
degli uffici competenti.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di
avvio di ufficio del procedimento.
Art. 6.
Commissione
1. La diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche
dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonchè del momento della
conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità
fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, è effettuata
dalla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio
di ultima assegnazione del dipendente ovvero, se il dipendente è
pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o
dell'avente diritto. Per coloro che risiedono all'estero la visita è
effettuata, per delega della Commissione, da un collegio di due medici
nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario
dell'autorità stessa.
2. La Commissione è composta di tre ufficiali medici, di cui almeno uno,
preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Assume le funzioni di presidente il direttore dell'Ente sanitario
militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro
assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità
di grado, con maggiore anzianità di servizio.
3. La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermità o lesioni di
militari appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi
di polizia, anche ad ordinamento civile, è composta di due ufficiali
medici, di cui uno con funzioni di presidente identificato con le
modalità indicate al comma 2, e di un ufficiale medico o funzionario
medico della forza armata, corpo o amministrazione di appartenenza.
4. La Commissione, per esigenze legate alla complessità
dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla
visita, con voto consultivo, di un medico specialista.
5. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per
l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la
composizione della Commissione.
6. La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un
componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal
verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e
la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e gli elementi valutati a fini diagnostici, la
determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione
dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di
compenso, nonchè l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di
idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali
dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi
di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
7. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici
giorni dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla
trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
il verbale è inviato direttamente al Comitato dalla Commissione, che
provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo 8.
8. In caso di accertamento diagnostico di infezione da HIV o di AIDS, il
Presidente della Commissione interpella l'interessato per il consenso,
da sottoscrivere specificamente a verbale, circa l'ulteriore
prosecuzione del procedimento; il Presidente impartisce le necessarie
disposizioni, anche organizzative, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, per
l'ulteriore utilizzazione e conservazione dei contenuti del verbale, in
modo da limitarne la conoscibilità.
9. La data di effettuazione della visita è comunicata al dipendente con
anticipo non inferiore a dieci giorni. In caso di
mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato
dal dipendente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
10. In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi
entro trenta giorni dalla prima.
11. In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti
all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.
12. Il Presidente della Commissione, in caso di comprovato e permanente
impedimento fisico del dipendente, può disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno e della
salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per
l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di
cui all'articolo 9 ed è approvato il modello di verbale utilizzabile,
anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle
tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di
svolgimento dei lavori.
Art. 7.
Incombenze dell'Amministrazione
1. Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione,
l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al
Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono
riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso
causale tra l'infermità o lesione e l'attività di servizio, nonchè
l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al
Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene
indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta
di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3,
nonchè di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. Nel caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai
sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, l'ufficio emana il
provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro
trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione della
Commissione e lo notifica o comunica, anche in via amministrativa,
all'interessato nei successivi dieci giorni, restando salva la
possibilità di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il
termine di decadenza previsto dall'articolo 2.
4. L'ufficio respinge la domanda di equo indennizzo, con provvedimento
motivato, nel termine di cui al comma 1, quando
riscontra, a seguito degli accertamenti sanitari della Commissione sulla
conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità o lesione, che la domanda
è stata presentata oltre i termini di decadenza.
Art. 8.
Presentazione diretta di certificazione medica
1. Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente o l'avente
diritto in caso di morte del dipendente può presentare, contestualmente
alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione di
equo indennizzo, certificazione medica concernente l'accertamento
dell'infermità specificamente dichiarata ovvero della causa clinica di
morte, con le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, rilasciata da
una delle commissioni mediche operanti presso
le aziende sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non oltre un mese prima
della data di presentazione della domanda stessa. Il competente ufficio
dell'Amministrazione, ove non sussistano condizioni di inammissibilità o
irricevibilità, inoltra la domanda e la certificazione medica alla
Commissione ed al Comitato entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, allegando per il Comitato la relazione
di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Al dipendente è data comunicazione della trasmissione degli atti al
Comitato entro i successivi dieci giorni, con nota nella quale viene
indicata anche la possibilità dell'interessato di presentare richiesta
di equo indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3,
nonchè di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni,
ai sensi dell'articolo 5, comma 5.
3. L'effettuazione della visita di cui al comma 1 è disposta, previa
richiesta del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6,
comma 1. Alla visita il dipendente può farsi assistere da un medico di
fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
4. La richiesta di cui al comma 3 non ha effetti interruttivi o
sospensivi sulla decorrenza dei termini di cui all'articolo 2.
Art. 9.
Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico
1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6,
l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di
lavoro della Commissione stessa, nonchè con l'organizzazione anche
territoriale della sanità militare, può trasmettere la domanda e la
documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale,
territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 6,
comma 1, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
ovvero alla Commissione medica di verifica
di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo
6, comma 1.
2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1; si applicano, anche per la procedura seguita
da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, ed all'articolo 7.
3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia,
anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la
Commissione medica è di volta in volta integrata con un ufficiale medico
o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di
appartenenza.
Art. 10.
Comitato di verifica per le cause di servizio
1. Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie assume, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la
denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.
2. Il Comitato è formato da un numero di componenti non superiore a
venticinque e non inferiore a quindici, scelti tra esperti della
materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello
Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonchè tra ufficiali
medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra
funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame delle
domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad
ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un
numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di
appartenenza non superiore a due.
3. I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una
volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo
presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di
autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a
carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento
economico complessivo.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato,
tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il
Presidente del Comitato.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere
affidate le funzioni di Vice Presidente a componenti del Comitato
provenienti dalle diverse magistrature.
6. Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l'utilità di riunione
plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal Presidente, o
dal Vice Presidente, che le presiedono, e da quattro membri, dei quali
almeno due scelti tra ufficiali medici superiori e funzionari medici.
7. Il Presidente del Comitato segnala al Ministro i casi di inosservanza
dei termini procedurali previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo 11 per le pronunce del Comitato, con proposta di eventuale
revoca degli incarichi dei componenti responsabili di inadempienze o
ritardi.
8. Il Comitato opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze e
si avvale di una segreteria, costituita da un contingente di personale,
non superiore alle cinquanta unità, appartenente all'Amministrazione
dell'economia e delle finanze.
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti
criteri e modalità di organizzazione interna della
segreteria del Comitato e dei relativi compiti di supporto, anche in
relazione all'individuazione di uffici di livello dirigenziale non
superiori a tre, nell'ambito della dotazione di personale dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze, e sono definiti modalità e
termini per la conclusione delle procedure di trasferimento di
personale, atti e mezzi della predetta segreteria dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi del presente
regolamento, continua ad operare il Comitato di cui all'articolo 166 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella
composizione prevista dalla disciplina normativa previgente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
11. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono trattate dal Comitato entro un termine non superiore a
dodici mesi. Al fine di favorire la sollecita definizione delle domande
predette il Presidente adotta gli opportuni provvedimenti organizzativi
e dispone la ripartizione dei carichi di lavoro tra le sezioni
costituite a norma del comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma
10.
12. Per l'accelerato smaltimento delle pratiche arretrate, possono
essere costituiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, in aggiunta al Comitato di verifica, speciali Comitati
stralcio, composti di non oltre cinque componenti, scelti tra
appartenenti alle categorie indicate al comma 2, alle condizioni di cui
al comma 3 e con i criteri di composizione di cui al comma 6, per la
trattazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, di domande ancora pendenti presso il Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie. Le domande pendenti sono
assegnate secondo criteri di ripartizione definiti negli stessi decreti
di costituzione, su proposta del Presidente del Comitato di verifica in
relazione alla specificità di materia o analogia di cause di servizio o
infermità. A supporto dell'attività dei Comitati speciali è utilizzato
l'ufficio di cui al comma 8, il cui contingente, a tal fine, è elevato a
settanta unità, senza aggravi di oneri.
13. Il Presidente adotta le necessarie disposizioni per l'attivazione
dell'articolo 4.
Art. 11.
Pareri del Comitato
1. Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle
cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di
servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel
giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla
dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio con parere da
comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
3. Il parere è motivato ed è firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato può
richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica
prevista dall'articolo 6 o ad una delle Commissioni di cui all'articolo
9, scelta in modo da assicurare la diversità dell'organismo rispetto a
quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica è effettuata nel
rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli.
Salvi i casi di impossibilità di ulteriore corso del procedimento ai
sensi dell'articolo 6, commi 8 e 11, il verbale della visita medica è
trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si
pronuncia ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla ricezione del
verbale.
Art. 12.
Unicità di accertamento
1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche
nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento
pensionistico di privilegio.
Art. 13.
Atti per via telematica
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono
effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed
esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei
dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via
telematica devono essere debitamente motivate nella nota di
trasmissione degli atti stessi.
3. E'in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del
procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei
competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i
dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante
diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di
comunicazione.
Art. 14.
Termini e competenza
1. L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o
lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del
Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo
indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di
ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione
che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha
l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il
parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni
motivandolo conformemente al parere del Comitato.
2. Il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini
procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o
comunicato, anche per via amministrativa, all'interessato nei successivi
quindici giorni.
3. In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della
espressione del parere del Comitato, è adottato un unico
provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e
concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di
concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini
procedimentali previsti dal presente regolamento.
4. Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di
cui al comma 3, il dipendente, in caso di aggravamento della menomazione
della integrità fisica, psichica o sensoriale per la quale è stato
concesso l'equo indennizzo, può per una sola volta chiedere
all'Amministrazione la revisione dell'equo indennizzo già concesso,
secondo le procedure indicate dal presente regolamento.
5. La competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali
dell'Amministrazione previsti dal presente regolamento è del
responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in
ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro
dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa
amministrazione.
Art. 15.
Accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità
1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio,
l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione
territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti
gli elementi informativi disponibili.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. In conformità all'accertamento sanitario di inidoneità assoluta a
qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta
giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione
del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la
concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad
ordinamento civile.
Art. 16.
Accelerazione di procedure
1. L'Amministrazione non può chiedere pareri, anche d'ordine tecnico,
ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente
regolamento nè dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate
necessità emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine
per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.
Art. 17.
Trattamenti pensionistici di privilegio
1. Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio, a fini di
trattamento pensionistico di privilegio, nonchè di stati invalidanti al
servizio o di inabilità non dipendenti da causa di servizio, sempre per
fini pensionistici, dei dipendenti civili e militari dello Stato, si
seguono le procedure indicate dal presente regolamento e dalle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, non abrogate a seguito dell'entrata in vigore
del presente regolamento, fino all'assunzione da parte dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)
dei relativi procedimenti, sulla base dei regolamenti da adottare ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479.
2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 169 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sul termine di
cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione
di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
Art. 18.
Disposizione transitoria
1. I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di
servizio e concessione dell'equo indennizzo, nonchè di
riconoscimento di trattamento di pensione privilegiata e accertamento di
idoneità al servizio, già presentate all'Amministrazione alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti secondo i
previgenti termini procedurali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 11, comma 1, sulla natura dei
pareri delle Commissioni mediche e del Comitato. Ai fini del presente
comma, le Commissioni mediche si pronunciano nella
composizione prevista dalle disposizioni previgenti al presente
regolamento.
2. Gli accertamenti di inabilità non dipendente da causa di servizio, di
cui al decreto del Ministro del tesoro 8 maggio 1997, n. 187, avviati
con domande pervenute all'Amministrazione prima della data di entrata in
vigore del presente regolamento, sono definiti secondo le procedure di
cui al citato decreto ministeriale; per le domande successive si
applicano le procedure previste dal presente regolamento in tema di
accertamento di inidoneità al servizio.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 devono comunque concludersi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
resta fermo quanto previsto sulla tutela dei dati personali.
Art. 19.
Norme finali e di coordinamento
1. I richiami contenuti in disposizioni normative ai procedimenti
disciplinati dalle norme abrogate a seguito dell'entrata in vigore del
presente regolamento si intendono riferiti al procedimento come
disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai
procedimenti per concessione a qualsiasi titolo di indennità collegate
al riconoscimento di causa di servizio, fermo restando il regime di
definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta
secondo le vigenti disposizioni.
3. Il personale militare e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento
civile, giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella forma
parziale, resta in posizione di aspettativa, ai sensi delle vigenti
disposizioni, fino all'adozione del provvedimento di riconoscimento o
meno della dipendenza da causa di servizio.
4. L'articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n.
416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura
di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione
del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione
del verbale della Commissione medica.
5. Le regioni e le province autonome provvedono alle finalità e alla
regolamentazione dei procedimenti di riconoscimento della causa di
servizio e di concessione dell'equo indennizzo nell'ambito della propria
autonomia legislativa e organizzativa.
Art. 20.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13
e 14, nonchè l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19
del presente regolamento;
b) il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024,
salvo gli articoli 19, 20 e 21;
c) gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686;
e) l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi
primo, secondo, terzo e quarto, nonchè gli articoli 166, 170, 171, 174,
175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
f) l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
h) l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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