R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.6949/2004

Reg. Dec.

N. 6775 Reg. Ric.

Anno 1999

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 6775/1999 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

contro

........., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per la Sardegna 6 aprile 1999 n, 390;

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore alla Camera di consiglio del 25 maggio 2004 il Consigliere Antonino Anastasi; nessuno è comparso per le parti;

   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Al riguardo, per quanto concerne il declassamento della categoria di ascrizione delle infermità cumulate, il Tribunale ha ritenuto che all’epoca dei fatti in controversia, per il personale di Polizia, il giudizio emesso dalla Commissione Medica fosse definitivo anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo, senza necessità del parere del CPPO.

La sentenza è impugnata dall’Amministrazione che ne chiede l’integrale riforma, osservando che anche per il personale della Polizia di Stato è sempre stata  necessaria, nel procedimento finalizzato alla concessione dell’equo indennizzo, la acquisizione del parere del CPPO.

In difetto di costituzione dell’appellato, alla Udienza del 25 maggio 2004 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato.

Con l’unico motivo l’Amministrazione deduce che nel procedimento finalizzato alla concessione dell’equo indennizzo al personale della Polizia di Stato andava comunque acquisito, anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 472 del 1987, il parere del CPPO.

Il mezzo è fondato.

Si premette, per ragioni di chiarezza, che nella vicenda in controversia risulta irrilevante il disposto dell’art. 5 bis del decreto legge 21.9.1987 n. 387, aggiunto dalla legge di conversione 20.11.1987 n. 472, il quale come è noto ha inequivocabilmente statuito nel senso che, anche nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia, il provvedimento di concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata deve essere preceduto dal parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, al quale spetta di pronunciarsi (oltre che sul grado di menomazione) anche sulla dipendenza, ancorché questa sia stata già riconosciuta dalla Commissione di primo grado.

Al riguardo, il Tribunale ha infatti stabilito che la norma transitoria introdotta dal citato art. 5 bis comma 3 (secondo il quale la nuova normativa si applica ai procedimenti in corso) non interessava i procedimenti – ancorchè non definiti col provvedimento finale - nell’ambito dei quali fosse stato comunque già acquisito il parere della CMO.

Il relativo capo di sentenza non è stato impugnato dall’appellante Amministrazione e su di esso si è quindi formato il giudicato.

Di talchè, la questione qui da decidere è se, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, fosse o meno necessario acquisire il parere del CPPO, ai fini della concessione dell’equo indennizzo al personale di Polizia.  

Tanto premesso, si rileva che per il personale della Polizia di Stato il procedimento per la concessione dell’equo indennizzo è disciplinato dall’art. 77 del DPR 24.4.1982 n. 335, il quale fa integrale rinvio al disposto dell’art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1094, recante estensione del beneficio dell’equo indennizzo – già previsto per il personale civile dello Stato dal T.U. 10.1.1957 n. 3 — anche ai militari ed agli appartenenti alle Forze di Polizia, in caso di perdita dell’integrità fisica a seguito di malattia dipendente da causa di servizio.

A sua volta, l’art. 3 della citata L. n. 1094 disciplina il procedimento di concessione del beneficio mediante richiamo alle norme dettate per il personale civile dello Stato dagli artt. 50-60 del DPR. n. 686 del 1957, ivi compreso l'art. 55, nel quale espressamente si prevede il parere obbligatorio del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, organo espressamente incaricato di pronunciarsi sulla dipendenza della menomazione della integrità fisica da causa di servizio oltre che sulla categoria cui la menomazione va ascritta e sulla misura dell'indennizzo da liquidare.

Ne consegue che – già in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 387 del 1987 – nei confronti del personale militare e di quello della Polizia di Stato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio restava regolato dal R.D. 15 aprile 1928 n. 1024 (che prevede la definitività del parere della CMO) , mentre quello per il conseguimento dell'equo indennizzo era innovativamente disciplinato dal Regolamento n. 686 del 1957. (cfr. IV Sez. 11.12.1997 n. 1388).

In siffatto contesto, deve dunque ritenersi che la definitività del riconoscimento della dipendenza dalla causa di servizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera valesse solo nel relativo procedimento e non anche in quello per la concessione dell’equo indennizzo, nell’ambito del quale il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non era vincolato al giudizio della predetta Commissione, né l'Amministrazione doveva  rimuoverlo per concludere in senso diverso. (IV Sez. 7.5.1998 n. 788).

In sostanza, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis del D.L. n. 387 del 1987, una volta attivato su istanza del militare il procedimento volto alla liquidazione dell'equo indennizzo - autonomo rispetto a quello di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio conclusosi con il verbale della C.M.O. - restava impregiudicato il pieno potere valutativo legislativamente attribuito al C.P.P.O. in ordine alla sussistenza o meno degli specifici presupposti ai quali è subordinata l'erogabilità del beneficio economico di cui trattasi. (IV Sez. 22.4.1996 n. 525).

Ne consegue che legittimamente l’Amministrazione ha nel caso in esame sottoposto al Comitato la domanda di equo indennizzo presentata dal sig. ........

In difetto di costituzione in giudizio dell'appellato, resta precluso al Collegio l'esame degli ulteriori motivi dedotti in primo grado ed ivi dichiarati assorbiti.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione va perciò accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 maggio 2004 con l’intervento dei Signori:

Paolo SALVATORE    Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI   Consigliere

Antonino ANASTASI estensore  Consigliere

Aldo SCOLA     Consigliere

Carlo DEODATO     Consigliere

      L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi    Paolo Salvatore

 

                               IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

22 ottobre 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao