REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...... ved. ......, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Raimondo, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma alla via Latina n. 57/I;

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Mercanti e Giovanna Biondi e domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (Avvocatura Generale dell’INPS);  

per l'annullamento

della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III - n. 3037 del 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2004 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

Uditi, altresi’, l’avv. Pace per delega dell’avv. Raimondo e l’avv. Mercanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il dott. ......, dirigente INPS, affetto da patologie cardiache, dopo aver subito un intervento a cuore aperto, viene preposto alla contabilita’ ed al controllo dei mandati di pagamento, a favore delle ditte appaltatrici dell’INPS.

In data 19 febbraio 1990 egli decede.

In data 27 luglio 1990 la moglie presenta istanza per il riconoscimento della causa di servizio.

La patologia per la quale viene richiesto il riconoscimento della causa di servizio e’ cosi’ descritta : “scompenso cronico di cuore di tipo sistolico sinistro, in soggetto con cardiopatia ischemica, esiti di infarto miocardico antero settale, pregresso intervento di triplice by pass coronario ed impianto di arteria mammaria interna , severa stenosi aortica.”

Il primo collegio medico dell’INPS esclude il riconoscimento della causa di servizio, in quanto il ...... era portatore di un’anomalia congenita “valvola aortica bicuspide” che in altissima percentuale di casi evolve in stenosi serrata e calcifica con conseguente ipertrofia ventricolare sinistra.

L’ipertrofia ventricolare sinistra determina a distanza un deficit di per fusione per discrepanza che , nel caso in esame, si e’ sovrapposto ad uno stato di coronopatia arterioscelrotica.

Questa condizione determina – a giudizio della prima commissione medica – un ulteriore aggravamento dell’irrorazione coronarica, con prevedibile evoluzione verso la dilatazione del ventricolo sinistro e , quindi, verso un quadro clinico di scompenso cardiaco .

Il Collegio Medico di primo grado, con giudizio del 12 maggio 1993, in conclusione, ha ritenuto che l’attivita’ di servizio comunque prestata potesse avere solo un’incidenza marginale sulla condizione biopatologica ed, all’unanimita’, ha ritenuto non sussistente un nesso causale diretto o concausale necessario e preponderante tra l’infermita’ denunciata come causa del decesso ed il servizio prestato.

Il Collegio medico di secondo grado ha ritenuto, all’opposto, che il quadro patologico che ha portato il ....... al decesso sia da riferirsi alla cardiopatia ischemica nel suo complesso (infarto, interventi by-pass, riduzione di frazione di reiezione) aggravatasi negli anni in seguito anche ai continui stress lavorativi documentati dalle informazioni lavorative allegate agli atti.

Il Collegio medico di secondo grado ha ritenuto, quindi, a maggioranza, con valutazione del 4 aprile 1995, che l’attivita’ di servizio sia stata concausa sufficiente e determinante dell’evento morboso che ha condotto a morte il dipendente.

Con l’atto impugnato del 28 novembre 1995 (delibera 1504/1995) l’INPS ha respinto la domanda della ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della morte del marito .......

Il  ricorso di primo grado, con unico complesso motivo, censura l’insufficienza della motivazione della delibera impugnata, avvalendosi del giudizio della Commissione medica di secondo grado, ed evidenzia che il dott. ......., nel quinquennio antecedente il decesso, aveva svolto attivita’ di Direttore di divisione presso la sede provinciale di Roma, quale Capo dei settori disoccupazione e delle cure balneo termali, erogate da numerosi assicurati di Roma e Provincia, e poi, dopo l’intervento a cuore aperto presso la Cleveland Clinic Foundation presso la Direzione Regionale del Lazio, ove era stato preposto alla contabilita’ delle spese relative alla gestione degli immobili dell’INPS, ed in particolare, al controllo dei mandati di pagamento a favore delle ditte ed imprese appaltatrici di lavori e/o erogatrici di servizi.

Il Tar ha rigettato il ricorso.

Con l’appello il ricorrente ripropone le censure avanzate in primo grado.

DIRITTO

L’appello e’ fondato e merita accoglimento.

Il Collegio deve limitarsi a verificare la legittimita’ o meno del provvedimento impugnato dell’INPS, essendo stata proposta un’azione di annullamento dell’atto amministrativo di diniego del riconoscimento della causa di servizio.

La sentenza ha ritenuto che la delibera fosse legittima in considerazione del tenore delle schede istruttorie che non documentano situazioni di particolare gravosita’ del lavoro, tali da avere influito sull’attivita’ lavorativa del dipendente, trattandosi di attivita’ caratterizzata da compiti e responsabilita’ non dissimili da quelle richieste al personale della stessa qualifica e comportanti fisiologico stress lavorativo.

L’appello esattamente censura l’irragionevolezza della sentenza impugnata, poiche’ in un soggetto cardiopatico, quale era il de cuius, proprio quel servizio, forse non eccezionale, potrebbe aver avuto un significativo ruolo morbigeno.

Ne’ l’esistenza di un carattere endogeno e costituzionale della malattia o la predisposizione ad essa sono di assoluto ostacolo all’eventuale riconoscimento della causa di servizio, poiche’ cio’ che conta e’ poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato la piu’ rapida evoluzione verso l’exitus.

Qui rileva l’efficienza causale degli antecedenti che possono aver contribuito alla produzione dell’evento quale concausa, e tale rapporto concausale deve ritenersi sussistente  ove fattori lavorativi abbiano inciso in modo efficiente e determinante sul decorso della malattia.

In caso del tutto analogo la Sezione ha ritenuto illegittimo il provvedimento che, nel pronunziarsi, in contrasto con il giudizio della commissione medica ospedaliera, sulla non dipendenza da causa di servizio della malattia ischemica miocardica di un insegnante, abbia omesso di valutare, in base al presupposto che stress lavorativo possa derivare solo da gravi responsabilita’ decisionali, se l’attivita’ didattica svolta dall’interessato, con i suoi possibili riflessi negativi, possa in concreto essere considerata una concausa scatenante della patologia cardiaca (C. Stato, sez. VI, 06-10-1999, n. 1325).

Questa valutazione, a fronte di giudizi tecnici intrinsecamente contraddittori, avrebbe dovuto essere demandata in via definitiva ad una terza istanza tecnica (come il Comitato di verifica per le cause di servizio) o avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico approfondimento istruttorio, in difetto del quale il provvedimento impugnato appare viziato per eccesso di potere da insufficiente motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe ed, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita’ amministrativa.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE                           Presidente

Sabino LUCE                                      Consigliere

Carmine VOLPE                                 Consigliere

Giuseppe MINICONE                        Consigliere

Giancarlo MONTEDORO                  Consigliere Est.

Presidente

 

Consigliere                                                                           Segretario

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addi’...................................copia conforme alla presente e’ stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                                              Il Direttore della Segreteria