SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso proposto in appello n. 9956/2002 da P. C.,
rappresentato e difeso dall'avv.Vittorio Rossi e dall'avv. Guido
Romanelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma alla via
Giunio Bazzoni n.5,
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
p.t., non costituito,
per l'annullamento
della sentenza n.1220/02 del 16.1.2002 depositata il 20.2.2002 e non
notificata con la quale il TAR Lazio, sezione II, ha respinto il
ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto della domanda di
equo indennizzo per la infermità "pregressa sindrome
psicofisico-depressiva in personalità abnorme".
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Relatore alla udienza pubblica del 19 ottobre 2004 il Consigliere
Sergio De Felice;
Udito l'avv. Valensise su delega dell'avv. Vittoria Rossi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio (sezione II) P. C. proponeva ricorso avverso il
provvedimento di reiezione della domanda di equo indennizzo.
L'appellante, che aveva prestato servizio con grado di finanziere, in data
14.6.86 fu collocato in congedo assoluto perché giudicato dalla C.M.O. di Roma
permanentemente non idoneo al servizio per "pregressa sindrome
psicofisico-depressiva con personalità abnorme"; tale infermità, venne
riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. di Bari e ascrivibile
ad equo indennizzo.
Con domanda del 13.8.87 l'attuale appellante chiese la concessione dell'equo
indennizzo al Comando Generale della Guardia di Finanza.
La domanda fu respinta per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio in
conformità dei pareri espressi dal C.P.P.O e dal C.M.L., pareri entrambi
motivati sulla considerazione del collegamento della infermità a fattori
endogeno-costituzionali estranei al servizio prestato.
Avverso tale determinazione negativa veniva proposto ricorso al giudice di primo
grado, che lo rigettava.
Con l'atto di appello viene in sostanza dedotta la illegittimità della sentenza
per difetto di motivazione e di istruttoria. Infatti, secondo la tesi del
ricorrente in primo grado, oggi appellante (che tuttavia sostiene di avere
rinunciato a tale censura già in primo grado), se è vero che il parere del CPPO
può rimettere in discussione la dipendenza da causa di servizio già riconosciuta
dalla C.M.O., e la adeguata motivazione può avvenire per relationem richiamando
i pareri negativi (tale è stato il ragionamento del primo giudice), dall'altro
canto non è stato tenuto in conto l'iter della malattia, oltre che il fatto che
la Corte dei Conti, sez. Puglia, con sentenza n.847/2001 del 2.10.2001, ha
accolto il ricorso contro il provvedimento negativo della pensione privilegiata,
riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della infermità suddetta.
Tale infermità si era inoltre manifestata per la prima volta nel ricovero
avvenuto dopo quattro anni di servizio militare, per autoferimento con arma da
fuoco, e successivamente nuovamente riscontrata.
1.Le censure sono prive di pregio.
L'appellante sostiene di avere rinunciato al motivo di censura riguardante la
discordanza tra i pareri (della C.M.O. e del C.P.P.O.).
In ogni caso, deve osservarsi che il parere del C.P.O. costituisce espressione
di discrezionalità tecnica insindacabile in sede di legittimità; il C.P.P.O. ha
espresso il proprio competente giudizio sulla base degli atti del fascicolo
sanitario dell'interessato e delle argomentazioni della C.M.O., confortando la
sua valutazione sulla base di adeguata motivazione, che ha tenuto conto della
specifica infermità occorsa.
Il parere della Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie, in quanto
momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri
organi precedentemente intervenuti, si impone all'amministrazione, la quale
tuttavia non è tenuta a specificare in sede motivazionale le motivazioni di
preferenza accordate al parere espresso da detto organo, sempre che lo stesso
abbia espresso un giudizio congruo sul versante istruttorio e motivazionale
(Consiglio di Stato, IV, 30.6.2003, n.3911).
In sede di corresponsione di equo indennizzo il C.P.P.O. può discostarsi dal
parere della commissione medico-ospedaliera, motivando in maniera specifica
sulle ragioni che inducono a disattenderlo.
2.Nè è fondata la censura di difetto di motivazione.
In detta materia (di equo indennizzo) l'ordinamento non ipotizza la concorrenza
di una serie di pareri equiordinati resi da organi consultivi diversi e dotati
di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al c.p.p.o. il compito di
esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla
commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di
superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente
intervenuti, il parere del c.p.p.o. si impone all'amministrazione, la quale è
tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie
valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e,
in caso di disaccordo, se le abbia valutate.
Ne consegue, allora, che un obbligo di puntuale motivazione è ipotizzabile solo
per l'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di non potersi uniformare al
parere del comitato e, ancora, nell'ipotesi di giudizio difforme non motivato
espresso dal comitato rispetto al parere, obbligatorio ma non vincolante, reso
dalla commissione medica (Consiglio di Stato, IV, 10 marzo 2004, n.1122).
3.E' infondato anche l'altro motivo, affidato al riconoscimento della dipendenza
da servizio avvenuta in sede di giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei
Conti.
Non rileva, ai fini della dipendenza da infermità da causa di servizio ai fini
del riconoscimento dell'indennizzo, il fatto che la dipendenza da causa di
servizio sia stata riconosciuta in materia di accertamento del diritto a
pensione privilegiata (per il principio simmetrico e contrario, nel senso che la
decisione del giudice amministrativo di dipendenza di infermità da causa di
servizio ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, non rileva nel
giudizio innanzi alla corte dei conti in materia di accertamento del diritto a
pensione privilegiata, Corte Conti, s.giur. Sicilia, 28 aprile 1992, n.85).
4.Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto.
Nulla sulle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione
quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così
provvede:
rigetta l'appello, confermando la impugnata sentenza. Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2004, con
l'intervento dei magistrati:
Paolo Salvatore Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2004.