SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 

REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)    
ha pronunciato la seguente                                           
                              DECISIONE                              
Sul ricorso proposto in  appello  n.  9956/2002  da  P. C.,
rappresentato e difeso  dall'avv.Vittorio  Rossi  e  dall'avv.  Guido
Romanelli, con domicilio eletto presso il  primo  in  Roma  alla  via
Giunio Bazzoni n.5,                                                  
                               contro                                
Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  in  persona  del  Ministro
p.t., non costituito,                                                
                         per l'annullamento                          
della sentenza n.1220/02 del 16.1.2002 depositata il 20.2.2002 e  non
notificata con la quale il TAR Lazio,  sezione  II,  ha  respinto  il
ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto della domanda  di
equo   indennizzo    per    la    infermità    "pregressa    sindrome
psicofisico-depressiva in personalità abnorme".                      
Visto il ricorso con i relativi allegati;                            
Viste le memorie prodotte dalle parti a  sostegno  delle  rispettive
difese;                                                              
Relatore alla udienza pubblica del 19  ottobre  2004  il  Consigliere
Sergio De Felice;                                                    
Udito l'avv. Valensise su delega dell'avv. Vittoria Rossi;           
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;             

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione II) P. C. proponeva ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di equo indennizzo.
L'appellante, che aveva prestato servizio con grado di finanziere, in data 14.6.86 fu collocato in congedo assoluto perché giudicato dalla C.M.O. di Roma permanentemente non idoneo al servizio per "pregressa sindrome psicofisico-depressiva con personalità abnorme"; tale infermità, venne riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. di Bari e ascrivibile ad equo indennizzo.
Con domanda del 13.8.87 l'attuale appellante chiese la concessione dell'equo indennizzo al Comando Generale della Guardia di Finanza.
La domanda fu respinta per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio in conformità dei pareri espressi dal C.P.P.O e dal C.M.L., pareri entrambi motivati sulla considerazione del collegamento della infermità a fattori endogeno-costituzionali estranei al servizio prestato.
Avverso tale determinazione negativa veniva proposto ricorso al giudice di primo grado, che lo rigettava.
Con l'atto di appello viene in sostanza dedotta la illegittimità della sentenza per difetto di motivazione e di istruttoria. Infatti, secondo la tesi del ricorrente in primo grado, oggi appellante (che tuttavia sostiene di avere rinunciato a tale censura già in primo grado), se è vero che il parere del CPPO può rimettere in discussione la dipendenza da causa di servizio già riconosciuta dalla C.M.O., e la adeguata motivazione può avvenire per relationem richiamando i pareri negativi (tale è stato il ragionamento del primo giudice), dall'altro canto non è stato tenuto in conto l'iter della malattia, oltre che il fatto che la Corte dei Conti, sez. Puglia, con sentenza n.847/2001 del 2.10.2001, ha accolto il ricorso contro il provvedimento negativo della pensione privilegiata, riconoscendo la dipendenza da causa di servizio della infermità suddetta.
Tale infermità si era inoltre manifestata per la prima volta nel ricovero avvenuto dopo quattro anni di servizio militare, per autoferimento con arma da fuoco, e successivamente nuovamente riscontrata.

1.Le censure sono prive di pregio.
L'appellante sostiene di avere rinunciato al motivo di censura riguardante la discordanza tra i pareri (della C.M.O. e del C.P.P.O.).
In ogni caso, deve osservarsi che il parere del C.P.O. costituisce espressione di discrezionalità tecnica insindacabile in sede di legittimità; il C.P.P.O. ha espresso il proprio competente giudizio sulla base degli atti del fascicolo sanitario dell'interessato e delle argomentazioni della C.M.O., confortando la sua valutazione sulla base di adeguata motivazione, che ha tenuto conto della specifica infermità occorsa.
Il parere della Commissione per le pensioni privilegiate ordinarie, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all'amministrazione, la quale tuttavia non è tenuta a specificare in sede motivazionale le motivazioni di preferenza accordate al parere espresso da detto organo, sempre che lo stesso abbia espresso un giudizio congruo sul versante istruttorio e motivazionale (Consiglio di Stato, IV, 30.6.2003, n.3911).
In sede di corresponsione di equo indennizzo il C.P.P.O. può discostarsi dal parere della commissione medico-ospedaliera, motivando in maniera specifica sulle ragioni che inducono a disattenderlo.
2.Nè è fondata la censura di difetto di motivazione.
In detta materia (di equo indennizzo) l'ordinamento non ipotizza la concorrenza di una serie di pareri equiordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al c.p.p.o. il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla commissione medica ospedaliera; pertanto, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, il parere del c.p.p.o. si impone all'amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia valutate.
Ne consegue, allora, che un obbligo di puntuale motivazione è ipotizzabile solo per l'ipotesi in cui l'amministrazione ritenga di non potersi uniformare al parere del comitato e, ancora, nell'ipotesi di giudizio difforme non motivato espresso dal comitato rispetto al parere, obbligatorio ma non vincolante, reso dalla commissione medica (Consiglio di Stato, IV, 10 marzo 2004, n.1122).
3.E' infondato anche l'altro motivo, affidato al riconoscimento della dipendenza da servizio avvenuta in sede di giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti.
Non rileva, ai fini della dipendenza da infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, il fatto che la dipendenza da causa di servizio sia stata riconosciuta in materia di accertamento del diritto a pensione privilegiata (per il principio simmetrico e contrario, nel senso che la decisione del giudice amministrativo di dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo, non rileva nel giudizio innanzi alla corte dei conti in materia di accertamento del diritto a pensione privilegiata, Corte Conti, s.giur. Sicilia, 28 aprile 1992, n.85).
4.Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto.
Nulla sulle spese di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l'appello, confermando la impugnata sentenza. Nulla spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 ottobre 2004, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Salvatore Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2004.