IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L’EMILIA-ROMAGNA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere

Dott.  Massimo De Maria

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul giudizio instaurato con ricorso n. 20591/4512/G R.G  proposto da L.M., classe 1923,  avverso la determinazione n. 2900891 del 23/04/1998 del Ministero del Tesoro – D.G.P.G., negativa i più favorevole trattamento di pensione;

Nella pubblica udienza del 10/03/2004, non rappresentato il Ministero del Tesoro, presente ma non rappresentato il ricorrente;

Visti gli atti di causa;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l’interessato – già in godimento di pensione vitalizia dal 1.4.1957 a vita per esiti di pleurite basale sinistra – note di “sclerosi ilare” – espone che il 3.11.1995 fu sottoposto a visita di aggravamento presso la C.M.P.G. di Padova. Non venne riscontrato aggravamento dell’infermità n. 1 (“lieve sclerosi ilare bilaterale. Esiti di pleurite parieto-basale sx, in soggetto alquanto denutrito”), ma venne accertata una infermità n. 2 (“bronchite cronica enfisemigena con deficit respiratorio di tipo restrittivo”) ritenuta ascrivibile all’8^ ctg.  se interdipendente con la prima infermità .

Fu quindi visitato per delega dalla C.M.S dall’O.M. di Bologna il 6.6.1996. In proposito la C.M.S. nella seduta del 27.9.1996, ha negato l’interdipendenza della seconda infermità con la prima,  ritenendo che “pur essendo insorte nello stesso apparato, sono configurabili come patologie a sé stanti, diverse l’una dall’altra”, ritenendo vinta la presunzione di cui all’art. 2 lettera m) della legge 8.8.1991 n. 261.

Il ricorrente, invocando l’applicazione dell’art. 2 lettera m) della legge n. 261/91, ha depositato il 29/1/2001 una relazione di consulenza medico-legale, a firma del Prof. F.M. Avato e della Dott.ssa M.E. B. della Sezione di Medicina Legale dell’Università di Ferrara, in cui – premesso che il ricorrente, sottoposto a visita medico-legale il 9.8.2000, è risultato affetto da 1) “esiti di pachi-pleurite basale sinistra con sclerosi ilare bilaterale” da considerarsi quale reliquato della patologia tubercolare contratta nel 1946 in campo di concentramento a  Danzica e 2) “sindrome broncopolmonare di tipo enfisematoso con  deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve” – si conclude che le patologie sub 2) sono da considerarsi interdipendenti con quelle sub 1) (esiti della tubercolosi), sulla base dell’art. 2 lettera m) della legge n. 261/91, essendo “insorte nel corso del tempo  a carico dello stesso organo o apparato, rappresentando di fatto un aggravamento della situazione anatomo-funzionale già compromessa dalla patologia  tubercolare con conseguente ascrivibilità  dell’infermità sub 2) sindrome broncopolmonare di tipo enfisematoso con deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve “almeno alla 8^ categoria della Tab. A e quindi , per cumulo, alla 7^ ctg. Tab. A .

Con ordinanza n. 99/01 del 7/2/2001, questo giudice ha ritenuto importante, ai fini di giustizia, acquisire sulla questione come sopra dedotta il parere dell’U.M.L. del Ministero della Salute, previa visita collegiale del ricorrente, anche per delega.

Con nota  n. 110889 del 3/11/2003, l’adito U.M.L., in esito alla suddetta ordinanza, ha espresso il parere medico legale che di seguito si trascrive:

“ Questo Ufficio, letta  l’ordinanza di codesta Corte, ha provveduto a chiedere visita per delega all’Arciospedale “S.Anna” di Ferrara.

Esaminati gli accertamenti eseguiti (RX torace, PFR) si ritiene di esprimere la diagnosi di: 1) Esiti pleurici basale bilaterali di orgine specifica, con BPCO in fase di iniziale lieve insufficienza ventilatoria.

Parere Medico Legale

Circa l’esistenza di un nesso di interdipendenza tra l’infermità pensionata la broncopatia cronica con insufficienza respiratoria, questo Ufficio condivide le tesi sostenute dai consulenti di parte osservando che è evenienza costante nella pratica clinica il rilievo di successivo sviluppo di broncopneumopatia in soggetti affetti da processi specifici pleurici o parenchimali ancorché in esiti.

Ciò è da riferire a processi peribronchitici cicatriziali, a localizzazione specifica in cavo pleurico o nel contesto del polmone.

La compromissione funzionale  venutasi a determinare con l’instaurarsi della BPCO, può essere equamente ascritta alla 8^ ctg TAB. A: nel complesso con l’infermità già pensionata (8^ ctg.) risulta 7^ ctg. Tab. A leggi vigenti.”

Questo Giudice non ha motivo per discostarsi dal suddetto parere  dell’UML, che ritiene  correttamente formulativo e che condivide pienamente.

Conseguentemente, il ricorso in epigrafe deve essere accolto in conformità al predetto parere dell’UML del Ministero della salute.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna,  in composizione monocratica, ex art. 5 legge n. 205/2000, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe e riconosce che al Sig. L.M., in conformità al citato parere dell’UML, spetta il trattamento pensionistico vitalizio ascrivibile nel complesso alla 7° ctg. Tab. A leggi vigenti, a decorrere dal 3/11/1995, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme avute,  dalla scadenza dei singoli ratei non corrisposti fino al soddisfo, con le modulazioni previste dalle norme ora in vigore sull’alternatività degli emolumenti accessori suddetti. 

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza al Ministero dell’Economia e Finanze, per l’esecuzione.

Così deciso in Bologna il 10 marzo  2004.

                                                      Il Giudice

                                           (Dott. Massimo De Maria)

                                               f.to Massimo De Maria

Depositata in Segreteria il  22.05.2004

                                                     Il Direttore della Segreteria

    

                                                            f.to dr.ssa Valeria Sama