REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

Il Giudice unico

 

in L'Aquila, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

(Numero 682/2005)

 

sul ricorso iscritto al n. 513/M del registro di Segreteria, proposto da F.D.G., rappresentato e difeso dall'Avv. A.M., ex procura conferita con atto n. 37252 di repertorio in data 28 gennaio 2004 del Notaio C.CK.F.

C O N T R O

il Ministero della difesa;

A V V E R S O

il decreto n. 69 in data 31 gennaio 1990, emesso dallo stesso Dicastero, Direzione generale delle pensioni, ed avente a oggetto la reiezione della domanda di pensione privilegiata per assenza delle condizioni di cui all'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

udito, alla pubblica udienza in data 21 settembre 2005, l'Avv. R.D.C., delegato dall'Avv. A.M., in difesa di Parte attrice;

con l'assistenza del Segretario;

esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

F A T T O

Con atto pervenuto alla Segreteria della Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale per le pensioni militari, ed assunto in carico in data 4 dicembre 1990 con il n. 138670 del registro generale, il Ricorrente, già Soldato di leva nell'Esercito, Corpo degli Alpini, Brigata “Julia”, Gruppo artiglieria di montagna “Belluno”, nel periodo 17 dicembre 1985 - 22 agosto 1986 (data del collocamento in congedo per riforma), impugnava il decreto citato in epigrafe, invocando il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per l'affezione “sfondamento del timpano; in atto: otite cronica sinistra con v.o.c. a metri 2 (due)”, contratta, a suo dire, in seguito alle esercitazioni di tiro svolte durante l'addestramento militare.

Il provvedimento oggetto di doglianza era adottato in conformità ai pareri previsti dal procedimento finalizzato all'accertamento dei presupposti di Legge.

In particolare, la Commissione medica ospedaliera in Chieti (verbale AB n. 88/002491 in data 28 giugno 1988) e il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (parere n. 8389/89 in data 16 maggio 1989) negavano, con uguale motivazione, la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità in questione.

Nel prosieguo processuale, la lite si radicava, dapprima, presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 1 e 6 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in Legge 14 gennaio 1994, n. 19, e, postea, presso il Giudice unico, ex art. 5, primo comma, della Legge 21 luglio 2000, n. 205, e decreto del Presidente della predetta Sezione in data 19 maggio 2003.

Con atti pervenuti in data 25 agosto 2003 e 26 agosto 2003, l'Amministrazione resistente inviava propria memoria ed il fascicolo intestato al Ricorrente.

Con atto depositato in data 30 gennaio 2004, l'Avv. A.M. insisteva per l'accoglimento del ricorso, allegando la consulenza a firma del Dott. Giovanni Davide Galeota e chiedendo, in via subordinata, l'acquisizione della “Cartella Clinica relativa ai ricoveri presso l'Ospedale Militare di Roma del 1986 e del parere del Collegio Medico Militare”, pretese interamente confermate in occasione della pubblica udienza in data 10 febbraio 2004.

Con ordinanza n. 33 in data 8 marzo 2004 si disponeva l'acquisizione del parere del Collegio medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, in merito alla dipendenza da causa di servizio, anche sotto il profilo della concausalità, dell'infermità de qua ed alla classificazione della stessa.

Ciò “previo esame della documentazione allegata, con particolare riferimento sia al compito effettivamente svolto dal Ricorrente durante il servizio militare (quale “servente al pezzo”, relazione in data 4 aprile 1987 del Dirigente il servizio sanitario presso il Battaglione Alpini “Julia”) sia alle considerazioni tecniche (citata consulenza del Dott. Giovanni Davide

Galeota) offerte dalla medesima Parte”.

Tale Consesso riferiva con parere n. 4082 in data 6 giugno 2005, pervenuto in data 14 giugno 2005.

In occasione della pubblica udienza, l'Avv. R.D.C. concludeva per una decisione “conforme” al giudizio reso dall'Organo di consulenza.

Considerato in

D I R I T T O

La mancata comparizione, senza giustificati motivi, del Rappresentante di Parte resistente, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c., è apprezzabile, al fine della decisione e con gli altri elementi acquisiti, quale indizio del contegno processuale assunto dalla Parte stessa (Corte di cassazione, Sez. lav., sentenze nn. 5170 in data 12 giugno 1987, 5210 in data 16 ottobre 1984 e 721 in data 30 gennaio 1984).

Ciò premesso, si osserva che il Collegio medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, con articolato parere n. 4082 in data 6 giugno 2005, così conclude: ““L'infermità “Sfondamento del timpano; in atto: otite cronica sinistra con v.o.c. a metri 2 (due)” da cui era affetto il Sig. F.D.G. Francesco, è da considerare Sì dipendente da c.s., sotto il profilo concausale, ed ascrivibile alla 7^ ctg. tab. A””.

Tale parere risulta attendibile, preciso ed esauriente.

Pertanto, il ricorso appare fondato e deve essere accolto, riconoscendo a Parte attrice, con la decorrenza ex lege, il diritto al trattamento invocato, nella misura individuata dal citato Organo di consulenza.

Sulle somme dovute a Parte attrice occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, nella misura e con la decorrenza di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/QM in data 18 ottobre 2002.

Infine, considerata la natura della controversia, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione;

dispone l'invio degli atti alla Parte resistente, per l'immediata esecuzione;

manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nulla per le spese.

Così deciso in L'Aquila, in data 21 settembre 2005.

                              Il Giudice unico

                     (f.to Dott.Federico Pepe)   

Depositata in Segreteria il 10/10/2005

                          Il Direttore della Segreteria

                     f.to Berardino Santucci