REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Tommaso DE PASCALIS Presidente
dott. Gabriele DE SANCTIS Consigliere
dott. Mario CASACCIA Consigliere
dott. Antonio D'AVERSA Consigliere relatore
dott. Angelo Antonio PARENTE Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sul giudizio di appello in materia di pensioni militari promosso dalla signora O.F., vedova dell'ex militare V.B., rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico Bonaiuti, via R. Grazioli Lante n.15, Roma, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria n.232 del 1 agosto 2003.
Visti l'appello iscritto al n.20932 del registro di Segreteria e gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 6 ottobre 2005 il consigliere relatore dott. Antonio D'Aversa, e il difensore dell'appellante, avv.to Domenico Bonaiuti
Con la sentenza suindicata la sezione giurisdizionale della corte dei conti per la Regione Umbria, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso presentato dall'ex militare V.B. Ventura, e, lui deceduto, riassunto dalla vedova signora O.F., avverso il decreto del Ministero della Difesa n.XXX del 4 maggio 1989, negativo di pensione privilegiata ordinaria per non ascrivibilità a categoria pensionistica della infermità “pregressa contusione alla spalla destra” riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Ha proposto appello la signora O.F. precisando, in primo luogo, che gli esiti della lesione, che in verità consisteva nella “lussazione della spalla destra” e non nella “contusione” al medesimo arto, era conseguente al trauma subito dall'interessato durante il servizio militare e precisamente in data 22 luglio 1958. In tale circostanza il militare subì il ricovero ospedaliero e, successivamente, la C.M.O. di Genova con verbale di visita collegiale n.36 del 14 gennaio 1961, giudicò gli esiti del trauma subito dipendenti da causa di servizio ma non ascrivibili a categoria pensionistica. Detto verbale fu sottoscritto per accettazione dall'interessato. Successivamente il medesimo, in data 11 giugno 1988, rivolse domanda di pensione privilegiata allegando certificazione medica relativa al proprio stato di salute. Tale domanda non poteva che riferirsi e basarsi sullo stato di salute dell'interessato alla data di presentazione della domanda stessa ed era quindi da intendersi come domanda di riconoscimento di intervenuto aggravamento degli esiti del trauma subito nel corso della prestazione militare. A tale domanda, sostiene l'appellante, non poteva, pertanto, rispondersi facendo riferimento agli esiti postraumatici risultanti dalla visita del 1961, ai quali era stata fatta acquiscenza, ma necessitava di nuovi accertamenti medico legali riferibili al 1988, cioè alla data di presentazione della nuova istanza pensionistica.
Tale errore commesso dall'Amministrazione é stato ripetuto nella sentenza di primo grado della quale, pertanto, chiede l'annullamento con rinvio al giudice di I grado o all'Amministrazione competente.
Nella pubblica udienza il difensore dell'appellante è tornato ad illustrare i motivi dell'appello chiedendone quindi l'accoglimento.
L'appello è fondato.
È evidente che l'interessato avendo esplicitamente mostrato acquiscenza al giudizio di non classificabilità a fini pensionistici in occasione della visita medica del 1961 non poteva, nel 1988 riferirsi agli esiti sanitari accertati ad una data di gran lunga precedente e da lui medesimo accettati. L'appello deve quindi essere accolto per violazione dell'art.70 del T.U. 1092/73 che prevede la possibilità per l'interessato di presentare, in ogni tempo, istanza di riconoscimento di intervenuto aggravamento dell'infermità sofferta per causa di servizio. Poiché l'Amministrazione ha omesso di procedere ai sopraindicati accertamenti, gli atti vanno rimessi all'Amministrazione perché proceda a quanto sopraindicato facendo riferimento al 1988, data di presentazione della domanda pensionistica, domanda che doveva essere intesa ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art.70 del T.U. sopraindicato, di intervenuto aggravamento degli esiti postraumatici già riconosciuti dipendenti da causa di servizio.
PQM
LA SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DELLA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando
ACCOGLIE
l'appello presentato dalla signora O.F. Ottavia avverso la sentenza n.232/2003 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria e dispone l'invio degli atti al Ministero della Difesa, D.G. Pensioni perché si pronunci sulla domanda pensionistica del signor V.B. Ventura presentata nel 1988, nel senso esposto in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2005
L'Estensore Il Presidente
Depositata nella Segreteria il 10 APR. 2006
Il Direttore della Segreteria / F.to Mario Francioni