REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE III GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai signori magistrati :
Dott. Silvio Aulisi |
Presidente |
Dott. Giorgio Capone |
Consigliere |
Dott. Enzo Rotolo |
Consigliere |
Dott. Eugenio Schlitzer |
Consigliere |
Dott. Salvatore Nicolella |
Consigliere |
ha pronunciato la seguente
S E N TE N Z A
(Numero 287/2005)
nel giudizio d'appello iscritto al n. 16846 del registro di segreteria
ad istanza
di P.P.R. assistita dall'avvocato Paolo Boer
avverso
la sentenza n.575\2002 del 17\4\2002 pubblicata il 8\8\2002 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Toscana
e
nei confronti
di Provveditorato agli studi di Firenze e Ministero dell'istruzione e ricerca scientifica(già Ministero della Pubblica istruzione)
Visto l'atto d'appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del giorno 4\3\2005 , con l'assistenza del segretario signora Lucia Bianco il relatore Consigliere dott. Giorgio CAPONE ed udito, altresì, nell'interesse dell'appellante, l'avv Carlo De Angelis delegato dall'avvocato Paolo Boer assente parte appellata.;
Ritenuto in
F A T T O
Con l'appellata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da P.P.R., insegnante in pensione dal 10 settembre 1983, avverso il provvedimento di diniego di trattamento privilegiato del Ministero della Pubblica Istruzione per non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità miocardiopatica ipertensiva, diagnosticata dalla Commissione medica ospedaliera di Firenze (seduta del 22 novembre 1983).
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso inammissibile per preesistente giudicato. Infatti, in precedenza, una domanda della ricorrente per il riconoscimento della dipendenza di detta infermità da causa di servizio fu respinta con determinazione dirigenziale n 278 del 1987 e che avverso tale decisone era stato opposto ricorso giurisdizionale deciso dalla Corte dei (Sezione III pensioni civili sentenza n 66031 del 1991 con declaratoria di difetto di giurisdizione. Per i giudici la richiesta era tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca, ma non riguardava l'affermazione del diritto alla pensione privilegiata rientrante nella competenza del giudice pensionistico.
La sezione territoriale per la Toscana, in base a tali risultanze, ritenuta ancora sussistente la situazione di improponibilità del ricorso per non essersi l'amministrazione pronunciata sulla pretesa pensionistica, e ravvisate le condizioni di inammissibilità del ricorso per preesistenza del giudicato formatosi con la ripetuta sentenza 66031 del 1991, lo ha respinto.
L'interessata, costituitasi con il patrocinio dell'avvocato Paolo Boer oppone come motivo di gravame la violazione dei principi in tema di giudicato. Osserva parte appellante che la pronuncia di rito richiamata dal giudice appellato ha effetti nell'ambito endoprocessuale cioè nell'ambito del giudizio in cui è stata emessa e come tale non può avere effetto sul giudizio attivato con il ricorso respinto in prime cure.
La sentenza, rileva parte appellante è viziata anche per violazione dell'articolo 112 del cpc (corrispondenza fra chiesto e giudicato) in quanto la pretesa avanzata con il ricorso era diretta al riconoscimento della pensione privilegiata e non solo al riconoscimento della dipendenza come opinato dal primo giudice che pertanto è andato “oltre petita partium””.
Conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento della sentenza con il rinvio della causa al primo giudice per l'esame del merito.
Il Ministero dell'Istruzione e della ricerca costituitosi in giudizio con memoria depositata il 28\2\2005 ribadisce l'inammissibilità della pretesa .
All'odierna udienza parte appellante espone le argomentazioni a sostegno dell'appello.
Considerato in
D I R I T T O
Parte appellante si duole del fatto che l'oggetto del giudizio in primo grado sia stato ancora una volta la questione della dipendenza da causa di servizio della denunciata infermità cardiaca .
Contesta, infatti, l' affermazione del giudice circa un preesistente giudicato formatosi sulla sentenza della Corte Sezione pensioni civili n 66031 del 1991 .
La doglianza è fondata.
Dalla lettura di detta sentenza emerge, infatti, che il Collegio in quell'occasione preso atto che non v'era alcuna domanda pensionistica, ma solo la richiesta di un giudizio sulla dipendenza ha declinato la propria competenza a pronunciarsi in ordine al gravame respingendo il ricorso per inammissibilità.
Su tale pronuncia si è formato il giudicato ai sensi dell'articolo 324 del c.pc. (giudicato formale) .
Ne consegue, come effetto, però soltanto che è inibita alla parte ricorrente la possibilità di proporre nuovamente dinnanzi al giudice contabile lo stesso “petitum” cioè la questione della dipendenza della denunciata infermità cardiaca da causa di servizio.
Gli effetti del giudicato, infatti, nel caso all'esame non si ripercuotono sul merito della questione che, è bene dirlo, riguarda la pretesa pensionistica rivolta ad ottenere, attraverso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il trattamento privilegiato.
Infatti, nonostante l'avviso diverso del primo giudice, in fattispecie la ricorrente con il ricorso del 16 maggio 1995 chiedeva che venisse accolta la propria istanza di concessione del trattamento di privilegio per l'infermità miocardia ipertensiva.
L'oggetto del presente giudizio riguarda quindi un diverso petitum rispetto a quello esaminato dalla sentenza passata in giudicato 66031\91 e cioè la concessione della pensione di privilegio non richiesta con il precedente ricorso.
Pertanto, il giudice di prime cure non poteva dichiarare inammissibile l'appello per precedente giudicato.
Il primo giudice, nel respingere il ricorso, ha osservato anche che l'amministrazione non si era mai pronunciata sull'istanza di pensione privilegiata presentata dalla ricorrente il 18 maggio 1993.
Al riguardo, và rilevato che con la nota n 720 del 12\4\2002 il Ministero della Pubblica istruzione ha affermato testualmente :” comunque dopo un attento esame della pratica ……, questa amministrazione è pervenuta alla determinazione che la domanda di pensione privilegiata sia da respingere soltanto perché l'infermità succitata non è da riconoscere come dipendente da causa di servizio…”.
Orbene, quanto espresso dall'amministrazione può essere senza dubbio identificato come volontà denegativa della richiesta pensionistica e come tale possibile oggetto di ricorso giurisdizionale.
Conclusivamente, l'appello è meritevole di accoglimento e, per l'effetto, la sentenza annullata .
La causa, inoltre, và rinviata al primo giudice per l'esame del merito.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione III giurisdizionale centrale d'appello
accoglie l'appello della signora Puccio Pata Rosa e per l'effetto annulla la sentenza in epigrafe.
Rinvia al primo giudice per l'esame del merito.
Data in Roma, nella Camera di Consiglio del 4\3\2005
L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
f.to Giorgio Capone |
f.to Silvio Aulisi |
Depositata nella segreteria della Sezione il 16 maggio 2005
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Di Virgilio