Quesito
Il diniego al transito ai ruoli civili va motivato PAGINA PRECEDENTE
   
   
Egregi Signori, sono un agente della Polizia di Stato. Dalla competente Commissione Medica Ospedaliera (CMO) sono stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio nella PS ma ulteriormente impiegabile in altre Amministrazioni ai sensi del DPR n. 339/82.
Ho presentato domanda per transitare nei ruoli civili e, considerato che le patologie di cui soffro sono state riconosciute “dipendenti da cause di servizio", vorrei sapere:

1) Se l'amministrazione può negarmi il transito o è un mio diritto;
2) Se, proseguendo il rapporto di lavoro (sia pure transitando in altra Amministrazione) ho ugualmente diritto alla pensione privilegiata.
3) Se l’importo della pensione privilegiata è totalmente cumulabile con la retribuzione che riceverò dalla nuova Amministrazione. (23 gennaio 2003)

 


Lettera firmata

 

L’articolo 1 del DPR n. 339/1982 stabilisce che il personale che si trovi nelle condizioni indicate del nostro interlocutore, “….può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche (….) di altre amministrazioni dello Stato……”. Il successivo articolo 8 dello stesso DPR n. 339/1982, dispone che “L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.

Pertanto, il trasferimento ad altre Amministrazioni è una facoltà ma l’eventuale diniego deve essere motivato.

Per quanto riguarda il diritto alla pensione privilegiata, va rilevato che l’articolo 67, comma 1, del TU di cui al DPR n. 1092/1973, stabilisce che “Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”; il successivo articolo 139, comma 1, dello stesso Testo Unico, dispone che "la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti".