Dispositivi di protezione individuale: la normativa | |
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Compiti e responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti |
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Il
DPR 303/1956 in materia di igiene e salute nei luoghi di lavoro, prescrive i medesimi obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali di cui al DPR 547/1955 in quanto, tali misure rappresentano dei mezzi di prevenzione subordinati all'adozione di idonei presidi tecnici ed il loro impiego deve essere obbligatorio per i lavoratori con possibilità da parte del datore di lavoro di ricorrere anche a procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente inadempiente (Cass. penale sez. IV, n.10730 del 25 Ottobre 1991 Sabattini e altri).Il responsabile della sicurezza - imprenditore o altra persona nominata ad
assolvere tale dovere - deve avere la cultura e la forma mentis del
garante che provvede a salvaguardare l'integrità e l'incolumità del lavoratore
in difesa di quel bene costituzionalmente riconosciuto e rilevante quale è la
salute.
Pertanto è proprio sulla base di ciò che lo stesso responsabile della sicurezza
non deve limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori
sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sempre,
che tali norme vengano comprese ed accettate dai lavoratori come ordinaria
prassi ed operazione da compiere per lo svolgimento delle mansioni.
Inoltre, per quei lavoratori che pur operando per conto di altra impresa,
lavorano, per un dato periodo, in un ambiente ed a contatto con delle strutture
ad essi non familiari e che quindi non ne conoscono rischi e pericoli specifici;
fondamentale ed imprescindibile risulta essere in questo caso il dovere di
informare e di controllare questi stessi lavoratori sulle corrette modalità
operative da adottare al fine di consentire l'esecuzione delle opere a regola
d'arte e nelle migliori condizioni di sicurezza.
Il decreto legislativo 626/94 e l'uso dei dispositivi di protezione individuali
Il D.L.vo 626/94 , riafferma all'art.3, comma 1, lett. c) e g) i principi
fondamentali già definiti dall'art.377 del D.P.R. n.547/55 per la " riduzione
dei rischi alla fonte" quindi delle "priorità delle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale" da adottare in tutte
le realtà lavorative. Inoltre, al Titolo IV "Uso dei dispositivi di
protezione individuale" dall'art.40 all'art.46 vengono date precise
definizioni e stabiliti obblighi e criteri in merito all'applicazione dei mezzi
di protezione individuali che ciascuna realtà lavorativa deve adottare al fine
di garantire lo svolgimento delle mansioni da parte dei lavoratori nelle
migliori condizioni di sicurezza possibili.
Gli articoli del Titolo IV e gli allegati 3, 4 e 5 del D.Lgs.vo 626/94
costituiscono il recepimento della direttiva 656/89 recante prescrizioni minime
in tema di sicurezza sul lavoro e disciplinano l'uso dei dispositivi di
protezione individuale.
L'art.40 al comma 1 definisce DPI "qualsiasi attrezzatura destinata ad
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".
Sempre all'art.40, nel successivo comma 2 vengono esclusi da tale definizione
i seguenti oggetti:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Secondo quanto riportato nelle Linee guida su titolo V del coordinamento tecnico
per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle Regioni e province
autonome di Trento e Bolzano, 16 Luglio 1996, Azienda ASL Ravenna, pag.311, e,
facendo riferimento a quanto stabilito dalla legge, si evince che qualora gli
indumenti elencati al comma 2 dell'art.40 del D.Lgs.vo 626/94 dovessero svolgere
la funzione di protezione dai rischi specifici o generici, tali oggetti possono
essere considerati come degli effettivi DPI
Obbligo di uso dei DPI | |
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Gli articoli del D.Lgs 626/94 |
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Secondo quanto definito dall'art.41 del D.Lgs. 626/94, l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale vige quando "i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro". A tale proposito è bene evidenziare come in base al medesimo principio, l'art.4 comma 1, lett.1) del D.Lgs.vo n.277 del 15 Agosto 1991, indica tra le misure di tutela della salute dei lavoratori anche l'adozione di "misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa". Pertanto, il datore di lavoro per poter definire se per lo svolgimento della propria attività lavorativa è necessario ricorrere all'uso di dispositivi di protezione individuale quindi, quali DPI debbano essere eventualmente adottati per ridurre l'esposizione al rischio ed infine, come utilizzare tali mezzi, deve avvalersi della Valutazione dei Rischi rilevati in azienda secondo quanto stabilito dall'art.4 del D.Lgs.vo626/94 e deve così riportare tutto quanto appreso dall'analisi dei rischi in un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ………; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione ………. Pertanto il datore di lavoro deve saper prevedere l'utilizzo dei DPI
dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche,
procedurali o riorganizzative di prevenzione per la riduzione dei rischi
alla fonte (misure di protezione collettiva). Quindi il ricorso all'utilizzo
dei DPI, la scelta dei mezzi più idonei da adottare, l'informazione dei
lavoratori circa i rischi presenti e la formazione degli stessi al corretto
uso ed alla costante applicazione dei mezzi di protezione individuale ad
essi forniti, risultano essere accorgimenti ai quali lo stesso datore di
lavoro ricorre per fare fronte a quei rischi residui, imprevedibili,
inevitabili e presenti nonostante l'adozione di tutti quei provvedimenti
preventivi dettati dal principio della massima sicurezza tecnologica
possibile, al fine di poter così eliminare o ridurre le conseguenze di
eventuali incidenti. Per la scelta dei DPI da adottare sulla base dei rischi rilevati presso
la propria realtà lavorativa, il datore di lavoro può altresì fare
riferimento all'Allegato V del D.Lgs.vo 626/94 il quale permette di desumere
utili riferimenti sulle situazioni nelle quali è necessario utilizzare i DPI,
ed agli Allegati III e IV indicanti i possibili fattori di rischio ed i DPI
utilizzabili in relazione ad essi. |
Obblighi del datore di lavoro | |
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L'articolo 43 del D.Lgs. 626/94 |
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All'art.43 (D.Lgs. 626/94 ) vengono indicati i doveri che il datore di lavoro deve assolvere al fine di poter giungere ad una scelta corretta, ad un adeguato utilizzo nonché ad una regolare manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. Se l'acquisto del DPI è stato effettuato in data successiva al 30 Giugno 1995, il datore di lavoro deve controllare che via sia la documentazione prevista consistente in : - dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante, - marcatura CE - nota informativa rilasciata dal fabbricante. Per i DPI di II e III categoria, i suddetti requisiti testimoniano che a monte della commercializzazione è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.vo 475/92; in questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Il datore di lavoro dopo aver valutato l'entità del rischio e dopo aver correttamente individuato gli adatti DPI ed acquistato tali dispositivi solamente se dotati di certificati e marcati Ce, può considerare compiuti i propri obblighi di carattere generale. Successivamente, il datore di lavoro è chiamato ad informare i lavoratori circa i rischi ai quali risultano essere esposti, ad impartire le modalità operative da adottare al fine di ridurre al minimo l'esposizione a tali rischi, a consegnare e ad insegnare il corretto utilizzo dei DPI. Infine, il datore di lavoro direttamente oppure tramite una persona da
egli regolarmente riconosciuta, provvede ad accertarsi costantemente circa
il regolare e corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori ed ancora,
si impegna ad eseguire una sistematica revisione e manutenzione degli stessi
mezzi. |