Dispositivi di protezione individuale: la normativa
Compiti e responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti

 

Gli articoli 4 e 6 del DPR 547/55


 

Nell'articolo 4 del  D.P.R. 547  del 27 Aprile 1955  viene stabilito il principio secondo il quale "l'imprenditore ha l'obbligo di attuare, e i dirigenti e i preposti di fare osservare, tutte quelle misure di sicurezza generiche e specifiche atte a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro sia a norma dell'art.2087 c.c., sia a norma della legislazione antinfortunistica". Pertanto, sulla base di quanto espresso, se ne deduce che è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori mezzi personali di protezione idonei, resistenti ed appropriati ai rischi inerenti alle operazioni eseguite, ed è anche obbligo del datore di lavoro imporre l'uso effettivo di tali mezzi e controllarne la costante idoneità. Inoltre, l'art.4 del DPR 547/55 nell'elencare i doveri dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, conferisce specificamente ai dirigenti l'obbligo di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme, o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi". Mentre è d'obbligo ai preposti "disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione". L'art.6, comma 1, lettere b) e c) del DPR n. 547/1955 impone ai lavoratori di "usare con cura i … mezzi di protezione … forniti dal datore di lavoro" e di segnalare al datore di lavoro le eventuali deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione soprattutto se tali carenze non sono note allo stesso datore di lavoro.

 



 

Importanza dell'utilizzo dei D.P.I.


 

Gli articoli da 377 a 387 del D.P.R. 547/55

Nel    DPR 547 del 27 Aprile 1955 e precisamente dall'articolo 377 all'art.387 viene puntualizzata l'importanza dell'utilizzo dei mezzi personali di protezione contro i rischi lavorativi.
L'art.377 (mezzi personali di protezione) rappresenta la norma generale che evidenzia ed integra gli obblighi del datore di lavoro, già previsti da altre norme di natura particolare, in merito all'impiego dei così detti Dispositivi di Protezione da adottare per lo svolgimento delle attività lavorative.
Nell'art.377 viene evidenziato il ruolo integrativo delle protezioni individuali rispetto alle garanzie e alle tutele già esistenti per mezzi tecnici di protezione. Pertanto, sulla base di tale principio, in azienda devono essere verificati alcuni aspetti fondamentali per la tutela e la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori in quanto, se sussistono i mezzi tecnici di protezione e questi risultano conformi alla norma, il datore di lavoro è tenuto a osservare quanto specificamente previsto in altri articoli del D.P.R., mentre in assenza o in situazioni di carenze dei predetti mezzi tecnici di protezione, il datore di lavoro deve osservare quanto specificamente previsto in altre norme e mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni caratterizzanti l'attività lavorativa (ex art.377).

Gli articoli 378 e 379 regolano gli obblighi a non fare usare ai lavoratori "indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto, costituiscono pericolo per la incolumità personale" quindi definiscono la necessità di "mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione quando si è in presenza di lavorazioni o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari".

L'art.380 prevede l'obbligo della cuffia per "le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti".
L'imprenditore infatti è responsabile degli infortuni dei propri dipendenti quando omette di adottare e di fare applicare correttamente quelle cautele che eviterebbero l'insorgere dell'infortunio.

Per il completamento degli obblighi da adottare al fine di poter garantire un'adeguata protezione del capo, l'art.381 stabilisce che per "i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi" secondo la sentenza della Cass. penale sez. IV 8 Febbraio 1983, n. 1187 (Frigerio, in Cazzuola - Garri, Sicurezza del lavoro nell'industria, Giuffré, Milano, 1987, p.1464,) "non è sufficiente porre a disposizione del lavoratore il casco protettivo o prescrivergli l'uso di esso, ma è necessario esigere che il casco venga indossato escludendo, in caso di rifiuto, dal lavoro in posti pericolosi".

In relazione alla protezione degli occhi, l'art.382, impone l'adozione di occhiali o di schermi appropriati al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo per quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione risulta essere abituale, ma anche per quelle lavorazioni per le quali tale rischio risulta essere eccezionale e occasionale. Tale norma risulta essere di carattere generale in quanto in essa non sono contenute elencazioni di attività per le quali è necessaria l'applicazione di tali dispositivi di protezione individuali.

Per quanto riguarda la protezione delle mani, l'art.383 definisce che "nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni delle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri appropriati mezzi di protezione". Tale disposizione viene applicata ad ogni attività lavorativa per la quale sussistono pericoli per le mani degli addetti alle diverse lavorazioni.

In materia di protezione dei piedi, disposizioni specifiche vengono definite dagli artt.384 e 389 i quali sanzionano i datori di lavoro che non forniscono idonee calzature protettive ai lavoratori esposti a rischi di ustioni, causticazioni, punture o schiacciamento. Tali regole risultano essere così applicabili solamente in caso di pericoli derivanti dalla natura intrinseca della lavorazione e non da altra causa accidentale.

Secondo l'art.385 i lavoratori devono poter disporre di idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose qualora le attività dovessero richiedere la protezione di determinate parti del corpo. A tale proposito occorre sottolineare come i mezzi personali di difesa non possono sostituire le misure tecniche di sicurezza, quindi tali mezzi, per i quali l'adozione è obbligatoria, devono essere un'integrazione alle misure tecniche di cui ciascun strumento di lavoro deve disporre.

L'art.386 impone ai lavoratori esposti a pericolo di caduta dall'alto l'uso di adeguata cintura di sicurezza senza lasciare alcuna possibilità di valutazione all'imprenditore nell'applicazione o nella non applicazione di tale dispositivo di protezione.

Ai sensi dell'art.387 "il datore di lavoro è tenuto a fornire le maschere e gli apparecchi protettori da usare in caso di emergenza quando il lavoro implichi la esposizione al pericolo di materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti o infettanti". Queste prescrizioni non sono rivolte ai soli casi di emergenza, ma anche al normale svolgimento del lavoro.

DISCIPLINA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA DI RIFERIMENTO
Secondo quanto rilevato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli obblighi in materia di fornitura dei mezzi personali di protezione non lasciano dubbi interpretativi al datore di lavoro, il quale deve fornire adeguati dispositivi di protezione individuali in funzione dei lavori svolti e contestualmente informare e formare i lavoratori sull'idoneo e corretto utilizzo degli stessi per un regolare svolgimento delle attività lavorative consentendo così, ai lavoratori di poter operare nelle migliori condizioni di sicurezza.

Antinfortunistica e ambiente di lavoro



Il D.P.R. 303 del 19 marzo 1956

Il     DPR 303/1956   in materia di igiene e salute nei luoghi di lavoro, prescrive i medesimi obblighi di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali di cui al  DPR 547/1955  in quanto, tali misure rappresentano dei mezzi di prevenzione subordinati all'adozione di idonei presidi tecnici ed il loro impiego deve essere obbligatorio per i lavoratori con possibilità da parte del datore di lavoro di ricorrere anche a procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente inadempiente (Cass. penale sez. IV, n.10730 del 25 Ottobre 1991 Sabattini e altri).

Il responsabile della sicurezza - imprenditore o altra persona nominata ad assolvere tale dovere - deve avere la cultura e la forma mentis del garante che provvede a salvaguardare l'integrità e l'incolumità del lavoratore in difesa di quel bene costituzionalmente riconosciuto e rilevante quale è la salute.
Pertanto è proprio sulla base di ciò che lo stesso responsabile della sicurezza non deve limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sempre, che tali norme vengano comprese ed accettate dai lavoratori come ordinaria prassi ed operazione da compiere per lo svolgimento delle mansioni.
Inoltre, per quei lavoratori che pur operando per conto di altra impresa, lavorano, per un dato periodo, in un ambiente ed a contatto con delle strutture ad essi non familiari e che quindi non ne conoscono rischi e pericoli specifici; fondamentale ed imprescindibile risulta essere in questo caso il dovere di informare e di controllare questi stessi lavoratori sulle corrette modalità operative da adottare al fine di consentire l'esecuzione delle opere a regola d'arte e nelle migliori condizioni di sicurezza.

 

Il decreto legislativo 626/94 e l'uso dei dispositivi di protezione individuali


 

Il D.L.vo 626/94 , riafferma all'art.3, comma 1, lett. c) e g) i principi fondamentali già definiti dall'art.377 del D.P.R. n.547/55 per la " riduzione dei rischi alla fonte" quindi delle "priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale" da adottare in tutte le realtà lavorative. Inoltre, al Titolo IV "Uso dei dispositivi di protezione individuale" dall'art.40 all'art.46 vengono date precise definizioni e stabiliti obblighi e criteri in merito all'applicazione dei mezzi di protezione individuali che ciascuna realtà lavorativa deve adottare al fine di garantire lo svolgimento delle mansioni da parte dei lavoratori nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
Gli articoli del Titolo IV e gli allegati 3, 4 e 5 del D.Lgs.vo 626/94 costituiscono il recepimento della direttiva 656/89 recante prescrizioni minime in tema di sicurezza sul lavoro e disciplinano l'uso dei dispositivi di protezione individuale.
L'art.40 al comma 1 definisce DPI "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo".

Sempre all'art.40, nel successivo comma 2 vengono esclusi da tale definizione i seguenti oggetti:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Secondo quanto riportato nelle Linee guida su titolo V del coordinamento tecnico per la prevenzione degli assessorati alla sanità delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, 16 Luglio 1996, Azienda ASL Ravenna, pag.311, e, facendo riferimento a quanto stabilito dalla legge, si evince che qualora gli indumenti elencati al comma 2 dell'art.40 del D.Lgs.vo 626/94 dovessero svolgere la funzione di protezione dai rischi specifici o generici, tali oggetti possono essere considerati come degli effettivi DPI

 

Obbligo di uso dei DPI
Gli articoli del D.Lgs 626/94

Secondo quanto definito dall'art.41 del D.Lgs. 626/94, l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione individuale vige quando "i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro". A tale proposito è bene evidenziare come in base al medesimo principio, l'art.4 comma 1, lett.1) del D.Lgs.vo n.277 del 15 Agosto 1991, indica tra le misure di tutela della salute dei lavoratori anche l'adozione di "misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa".
Pertanto, il datore di lavoro per poter definire se per lo svolgimento della propria attività lavorativa è necessario ricorrere all'uso di dispositivi di protezione individuale quindi, quali DPI debbano essere eventualmente adottati per ridurre l'esposizione al rischio ed infine, come utilizzare tali mezzi, deve avvalersi della Valutazione dei Rischi rilevati in azienda secondo quanto stabilito dall'art.4 del D.Lgs.vo626/94 e deve così riportare tutto quanto appreso dall'analisi dei rischi in un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ………;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione ……….

Pertanto il datore di lavoro deve saper prevedere l'utilizzo dei DPI dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione per la riduzione dei rischi alla fonte (misure di protezione collettiva). Quindi il ricorso all'utilizzo dei DPI, la scelta dei mezzi più idonei da adottare, l'informazione dei lavoratori circa i rischi presenti e la formazione degli stessi al corretto uso ed alla costante applicazione dei mezzi di protezione individuale ad essi forniti, risultano essere accorgimenti ai quali lo stesso datore di lavoro ricorre per fare fronte a quei rischi residui, imprevedibili, inevitabili e presenti nonostante l'adozione di tutti quei provvedimenti preventivi dettati dal principio della massima sicurezza tecnologica possibile, al fine di poter così eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.
Nella caratterizzazione del rischio il datore di lavoro deve fare riferimento a parametri quali la classificazione del pericolo e delle proprietà pericolose. Per le sostanze e per i preparati chimici e biologici importante è l'osservanza dell'etichettatura, della scheda di sicurezza, delle banche dati, della bibliografia e dei dati epidemiologici derivanti dalla sorveglianza sanitaria. Per le macchine ed attrezzature importante è la conoscenza delle caratteristiche proprie degli impianti al fine di poter definire i così detti rischi fisici, elettrici, meccanici e chimici. Importante è anche la valutazione delle concrete modalità di esposizione al rischio quindi definire: il numero totale di persone esposte, le mansioni ed i posti di lavoro interessati, la frequenza e la durata delle operazioni che determinano l'esposizione, il disagio specifico delle mansioni e le conseguenze riscontrate per la salute dei lavoratori.

Per la scelta dei DPI da adottare sulla base dei rischi rilevati presso la propria realtà lavorativa, il datore di lavoro può altresì fare riferimento all'Allegato V del D.Lgs.vo 626/94 il quale permette di desumere utili riferimenti sulle situazioni nelle quali è necessario utilizzare i DPI, ed agli Allegati III e IV indicanti i possibili fattori di rischio ed i DPI utilizzabili in relazione ad essi.
Nell'art.42 vengono definiti i requisiti che i DPI devono possedere in quanto, tali mezzi di protezione devono essere, secondo il comma 1, conformi alle norme indicate nel Decreto Legislativo n.475 del 4 Dicembre 1992 (modificato ed integrato dal D. Lgs.10/1997) ed ancora, secondo il comma 2, i DPI di cui al comma precedente, devono essere adeguati ai rischi da prevenire nonché alle condizioni di lavoro esistenti quindi, devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o dello stato di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore secondo le particolari necessità. Inoltre, in caso di rischi multipli che richiedono l'utilizzo simultaneo di più DPI, il comma 3 sottolinea come l'impiego di tali mezzi debba essere compatibile al fine di poter garantire il loro uso contemporaneamente.

 

Obblighi del datore di lavoro
L'articolo 43 del D.Lgs. 626/94

All'art.43 (D.Lgs. 626/94 ) vengono indicati i doveri che il datore di lavoro deve assolvere al fine di poter giungere ad una scelta corretta, ad un adeguato utilizzo nonché ad una regolare manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.
Se l'acquisto del DPI è stato effettuato in data successiva al 30 Giugno 1995, il datore di lavoro deve controllare che via sia la documentazione prevista consistente in :
- dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante,
- marcatura CE
- nota informativa rilasciata dal fabbricante.
Per i DPI di II e III categoria, i suddetti requisiti testimoniano che a monte della commercializzazione è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.vo 475/92; in questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo.
Il datore di lavoro dopo aver valutato l'entità del rischio e dopo aver correttamente individuato gli adatti DPI ed acquistato tali dispositivi solamente se dotati di certificati e marcati Ce, può considerare compiuti i propri obblighi di carattere generale.
Successivamente, il datore di lavoro è chiamato ad informare i lavoratori circa i rischi ai quali risultano essere esposti, ad impartire le modalità operative da adottare al fine di ridurre al minimo l'esposizione a tali rischi, a consegnare e ad insegnare il corretto utilizzo dei DPI.

Infine, il datore di lavoro direttamente oppure tramite una persona da egli regolarmente riconosciuta, provvede ad accertarsi costantemente circa il regolare e corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori ed ancora, si impegna ad eseguire una sistematica revisione e manutenzione degli stessi mezzi.