319. SICUREZZA PUBBLICA
A) Disposizioni generali


D.P.R. 24-4-1982 n. 339


Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.
Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158.

D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (1).

Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato (1/circ) (1/cost).

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(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 giugno 1982, n. 158.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

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Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 5 giugno 1997, n. 125.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta (1/cost) (2).

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2. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità

3. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, numero 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché la infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità

4. Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (4).

Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata (1/cost).

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(4) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata

5. Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (5), in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (1/cost).

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(5) Riportato al n. A/XL.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione

6. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui all'art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (5), in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonché la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6) (1/cost).

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(5) Riportato al n. A/XL.

(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione

 

7. La commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.

La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall'art. 46 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (7), ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all'art. 2 e dell'esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'interno.

Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza

8. Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.

Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L'Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità (1

 

9. Qualora il personale di cui all'art. 1 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (8) (1/cost).

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(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

 

 

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(2) L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto

10. Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

11. Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 (9) (1/cost).

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(9) L'art. 40, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

 

12. Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro dell'interno o del Ministro interessato (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

13. Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza (1/cost).

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(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

 

14. Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (7), con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi (1/cost).

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(7) Riportata al n. A/XXX.

(1/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-29 ottobre 1999, n. 409 (Gazz. Uff. 3 novembre 1999, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione

 

FONTI NORMATIVE : D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > Circ. 05/06/1997, n. 125 > Circ. 05/06/1997, n. 125 > Circ. 05/06/1997, n. 125 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339 > D.P.R. 24/04/1982, n. 339