Prevista la procedura per il passaggio del personale non idoneo

Militari, le regole per il trasferimento agli uffici amministrativi

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(Dpr 339/1982)

 

 

 

 

Con il DPR n. 339/1982, emanato in attuazione della delega attribuita al Governo dall’articolo 36 della legge n. 121/1981, è stata prevista la procedura per il trasferimento del personale statale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia negli altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre Amministrazioni dello Stato. In base alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 del DPR n. 339/1982, il personale che espleta funzioni di polizia che sia giudicato assolutamente inidoneo, per motivi di salute dipendenti o meno da causa di servizio, ad assolvere compiti di istituto, o che abbia riportato un’invalidità, dipendente o non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti di istituto, con domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità assoluta ed entro sessanta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità non assoluta, può chiedere di essere trasferito nella corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, purché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. Il trasferimento può avvenire anche d’ufficio nel caso di invalidità non determinata da causa di servizio che non comporti inidoneità assoluta. Negli articoli da 4 a 9, le norme del DPR n. 339/1982: prevedono che il giudizio di inidoneità al servizio compete alle Commissioni mediche di cui agli articoli 165 e seguenti del TU delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, (in parte modificati dalle recenti norme del DPR 28 ottobre 2001, n. 461); forniscono precisazioni sulle modalità da espletare e sugli organi che intervengono nel procedimento di trasferimento negli altri ruoli della Polizia di Stato e nel procedimento di trasferimento nei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato; stabiliscono le ipotesi in cui il personale inidoneo deve essere dispensato dal servizio. Gli articoli 11 e 12 dispongono che il personale trasferito e inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita, con l’applicazione, ai fini della progressione in carriera, delle disposizioni di cui all’art. 2 del DPR n. 551/1981. I successivi articoli 12 e 13 dello stesso DPR aggiungono che l’eventuale rigetto della domanda di trasferimento deve essere motivato e che al personale trasferito è preclusa la possibilità di essere riammesso nel ruolo di provenienza. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982, supplemento ordinario. (21 maggio 2002)

 


DPR 24 aprile 1982, n. 339 . Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l’altro, alla determinazione delle modalità per il passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all’art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro;

Emana il seguente decreto:

Art. 1.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti d’istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 2.

Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d’ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché la infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

    Ndr. Il DPR 25 ottobre 1981, n. 738, concerne "Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio".

La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità.

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 4.

Il giudizio di inidoneità di cui ai precedenti articoli compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull’ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell’infermità accertata.

Art. 5.

Il trasferimento, a domanda, del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di servizio è disposto con decreto del Ministro dell’interno sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [1], in relazione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonché la commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2].

Art. 6.

Il trasferimento d’ufficio del personale di cui all’art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato è disposto con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 [1], in relazione alla qualifica rivestita dall’interessato, nonché la commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2].

Nel caso in cui l’interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell’altro ruolo, decade dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [3] .

Art. 7.

La commissione consultiva di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 [2], esprime il proprio parere sulla idoneità del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato.

La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, può avvalersi del centro psicotecnico previsto dall’art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121 [4], ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all’Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all’art. 2 e dell’esito della prova teorica o pratica le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell’interno.

Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, è disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione dell’amministrazione ricevente.

Quest’ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente.

L’Amministrazione alla quale è stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all’art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza stessa.

Qualora nel termine sopra indicato l’Amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta.

Nel periodo intercorrente, il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Art. 9.

Qualora il personale di cui all’art. 1 sia ritenuto non idoneo all’assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non sia possibile trasferirlo in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, è dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 [5].

Art. 10.

Il trasferimento in altri ruoli della Polizia di Stato o in altre amministrazioni dello Stato non comporta modifiche delle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.

Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto legislativo, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, i posti lasciati liberi da detto personale, fino al riassorbimento del soprannumero.

Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del passaggio, la eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 11.

Per la progressione di carriera del personale trasferito in altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551 [6].

    Ndr. L’art. 40 del DLgs 19 maggio 2000, n. 139, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del presente decreto.

Art. 12.

Il rigetto della domanda del personale di cui agli articoli 2 e 3 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato è disposto con decreto motivato del Ministro dell’interno o del Ministro interessato.

Art. 13.

Il personale di cui ai precedenti articoli, trasferito ad altri ruoli della Polizia o ad altre amministrazioni dello Stato, non può essere riammesso nel ruolo di provenienza.

Art. 14.

Clausola finanziaria.

All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell’art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

 

1] DPR 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

Art. 69. Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato.

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All’inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all’art. 68, per l’approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

[2] DPR 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio).

Art. 4. Istituzione di una commissione consultiva.

Presso i Ministeri o comandi competenti è istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d’istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all’espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale

[3] DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 127. Decadenza.

Oltre che nel caso previsto dall’art. 63, l’impiegato incorre nella decadenza dall’impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione.

[4] Legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza).

Art. 46. Idoneità psico-fisica e attitudinale (nel testo integrato dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 675, ndr).

Gli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, per particolari esigenze l’Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari e di professionisti estranei alla amministrazione.

Fino a quando non sarà attuato il punto IV dell’articolo 36, per gli accertamenti di cui al primo comma, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di alti corpi di polizia o delle forze armate.

[5] DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 129. Dispensa.

Può essere dispensato dal servizio l’impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell’art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento l’impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell’anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".

All’impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

[L’impiegato può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione].

[La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione].

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 130. Accertamento sanitario per la dispensa.

[Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all’accertamento delle condizioni di salute dell’impiegato mediante visita medica collegiale.

L’impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia].

[6] DPR 24 luglio 1981, n. 551 (Attuazione della delega prevista dall’art. 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato del personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza nonché dai disciolti Corpi della Polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza).

Art. 2.

L’accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali del personale di cui all’articolo precedente avviene in soprannumero in conformità alle norme vigenti per i ruoli delle amministrazioni riceventi.

Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del precedente comma sono determinati, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all’accesso o alla progressione.

Ove non sia possibile assegnare almeno una unità per gli avanzamenti di cui al precedente comma, l’eventuale frazione è arrotondata per eccesso all’unità.

    Ndr. L’art. 38 del DLgs n. 139/2000, dispone:

    "Le posizioni soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi (….), dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, (….), sono soppresse e il relativo personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell’articolo 34".