Gazzetta Ufficiale N. 271 del 18 Novembre 2004

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante
«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro»;
Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni
relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
Vigili del fuoco»;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella
riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte
installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del
requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono
essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione di norme e
criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi
antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;
Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto - Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta
dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati
«dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle
attivita' soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia
prevista l'installazione.
I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi
alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti,
secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

 

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai
riferimenti in premessa, come segue :
a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga):
percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non
essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un
incendio e che puo' configurarsi come segue:
c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il
quale puo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al
sicuro dagli effetti di un incendio;
e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata
protezione contro gli effetti di un incendio che puo' svilupparsi
nella restante parte dell'edificio. Esso puo' essere costituito da un
corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

 

Art. 3.
Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di
marcatura CE.
In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei
dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi:
a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista
l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui
all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla
norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e'
utilizzabile da meno di 10 persone;
a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e'
utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista
l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui
all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma
UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi
almeno una delle seguenti condizioni:
b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e'
utilizzabile da piu' di 9 persone;
b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e'
utilizzabile da piu' di 25 persone;
b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino
pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5
lavoratori addetti.

 

Art. 4.
Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei
dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei
seguenti adempimenti:
a) per il produttore:
a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione
all'impiego per l'installazione e la manutenzione;
b) per l'installatore:
b.1) eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni
per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;
b.2) redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una
dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento
alle indicazioni di cui al precedente punto b.1);
c) per il titolare dell'attivita':
c.1) conservare la dichiarazione di corretta installazione;
c.2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo
osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal
produttore del dispositivo stesso;
c.3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul
registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

 

Art. 5.
Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia' installati nelle
attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a
cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione
della porta o modifiche dell'attivita' che comportino un'alterazione
peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra'
comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita'
originaria e dovra' essere effettuato quanto prescritto al punto c.3)
dell'art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore novanta giorni dopo la
pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2004
Il Ministro: Pisanu