REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti
n. 422/1996 e n. 439/1997, proposti da Giancarlo FELICETTI,
rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Cencetti, anche domiciliatario in
Perugia, al Corso Vannucci n. 39;
CONTRO
l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro –INAIL, in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Filippo Lubrano e (limitatamente al n. 422/1996) anche dall’avv.
Alarico Mariani Marini, ed elettivamente domiciliato in Perugia presso
quest’ultimo, alla Via M. Angeloni n. 80/b;
e nei confronti
- (limitatamente al
n. 422/1996) di Antonio Lancioni e di Daniela Auteri, non costituiti in
giudizio;
per l'annullamento
- quanto al n.
422/1996: del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo
Interregionale Marche-Umbria di Perugia, n. 4 in data 22 febbraio 1996, con
cui sono stati determinati i premi individuali e collettivi da corrispondere
al personale per il 1995, nelle parti in cui vengono previste la
corresponsione al ricorrente del premio collettivo nella misura dello 0,50
(anziché 1) e l’esclusione del ricorrente dal premio individuale; del
provvedimento di rigetto in data 12 aprile 1996, intervenuto sul ricorso
presentato dal ricorrente avverso il suddetto provvedimento; della scheda di
qualifiche in data 11 aprile 1996, riguardante il ricorrente;
- quanto al n.
439/1997: del provvedimento con cui sono stati determinati i suddetti premi
individuali e collettivi per il 1996, nelle parti in cui ne viene prevista la
corresponsione al ricorrente in misura ridotta;
Visti i ricorsi con
i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio dell’INAIL;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 20 novembre 2002, data per letta la relazione del Cons.
Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto ed in diritto:
FATTO E
DIRITTO
1. Il
ricorrente è avvocato dell’INAIL, in servizio presso l’Ispettorato regionale
di Perugia.
Con il primo
ricorso (n. 422/1996) impugna il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo Interregionale Marche-Umbria –ordine di servizio n. 4 in data
22 febbraio 1996, con cui sono stati determinati i premi individuali e
collettivi da corrispondere al personale per il 1995.
Lamenta che,
illegittimamente, il premio collettivo gli sia stato attribuito nella misura
dello 0,50 (anziché nella misura del coefficiente intero, 1) e che sia stato
addirittura escluso dal conferimento del premio individuale, sulla base
dell’asserito carente apporto partecipativo dovuto alla pesantissima serie di
assenze dal servizio.
2. Al
riguardo, deduce le censure appresso indicate.
2.1.
Violazione della legge 70/1995 e dell’A.N.C.L. in data 12 giugno 1995 in
materia di sistema premiante, eccesso ed abuso di potere, difetto di
motivazione, in quanto:
- il dirigente
amministrativo non può valutare la qualità del lavoro degli avvocati, poiché
non ne ha le capacità e poiché, comunque, essi rispondono del mandato
professionale ricevuto solo nei confronti del presidente legale rappresentante
dell’ente (lo stesso dicasi per i sindacalisti che fanno parte della
commissione della quale il dirigente ha acquisito il parere);
- le assenze dal
servizio sono dovute, come certificato da strutture pubbliche, a stress
ed ipertensione da eccessivo lavoro, a fronte di carenze in organico;
- il ricorrente ha
conseguito gli obiettivi prefissati, ha recuperato più somme che negli anni
precedenti (1993 e 1994, in cui aveva percepito il premio in misura massima) e
più dei suoi colleghi Sodi e Lancioni.
2.2. Eccesso
di potere per illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento,
posto che (oltre a quanto sopra esposto), sussiste contraddittorietà rispetto
al parametro attribuito per i primi due quadrimestri 1995 (premio individuale
terza fascia e premio collettivo 0,75), pur di fronte a 65 giorni di assenza
per malattia usufruiti in quel periodo.
2.3.
Violazione dei principi in materia di irrecuperabilità di somme percepite in
buona fede dai pubblici dipendenti, poiché il recupero di quanto corrisposto
(sulla base del precedente parametro) e percepito in buona fede contrasta con
tali principi.
2.4. Nullità
per vizio di motivazione ed eccesso di potere (sotto vari profili), in quanto:
- in base agli
A.N.C.L. in data 12 giugno 1995 e 27 ottobre 1995, la capacità, i meriti e gli
obiettivi “vanno rapportati ai risultati ottenuti e sono correlati alla
percentuale di realizzazione degli obbiettivi della struttura cui è preposto o
appartiene il legale”: quindi, la motivazione del provvedimento impugnato è da
ritenere generica;
- i criteri per
l’attribuzione del premio collettivo sono: disponibità dei singoli in termini
di mobilità e fungibilità nell’ambito della struttura di appartenenza;
corretto svolgimento dei compiti e funzioni attribuiti in relazione alla
propria funzione lavorativa; orientamento agli obiettivi dell’istituto,
concorrenza al pieno soddisfacimento delle esigenze espresse dalle sedi e
dalla Direzione generale. Quelli per i compensi individuali, in base
all’accordo decentrato locale in data 29 giugno 1995: disponibilità ad
assumere particolari ruoli e livelli di responsabilità attribuiti (non
ancorati alle qualifiche né alla legge 141/1990); disponibilità a svolgere
mansioni diverse dalla qualifica di appartenenza; disponibilità alla
fungibilità ed alla mobilità interna ed esterna; disponibilità a programmare i
rientri ed i congedi in relazione alle esigenze di servizio; per cui è
evidente che detti criteri (peraltro, non sempre applicabili nei confronti dei
legali) sono da ritenere non correttamente applicati nel caso di specie.
3. Il
ricorrente impugna anche la sua scheda di qualifiche e quelle degli altri tre
legali in servizio presso l’Ispettorato, datate 11 aprile 1996, in quanto sono
state elaborate dal direttore amministrativo, incompetente alla valutazione
per quanto sopra dedotto, il quale ha omesso (a dire del ricorrente,
tendenziosamente) di riportare per il ricorrente funzioni svolte identiche a
quelle segnalate per i colleghi, per i quali, fra l’altro, vengono indicati
titoli di servizio o capacità e attitudini professionali diverse da quelle
previste dalla legge professionale e, comunque, sganciate da parametri
obiettivi di valutazione del curriculum e dell’attività svolta.
4. Con il
secondo ricorso (n. 439/1997) il ricorrente impugna l’implicita decurtazione
del compenso premiante relativo all’anno 1996 (implicita, perché, in assenza
della conoscenza del relativo provvedimento, viene desunta dalla lettura del
cedolino mensile del mese di marzo 1996), deducendo sinteticamente le medesime
argomentazioni di censura sopra esposte.
5.
L’I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente,
chiedendo il rigetto dei ricorsi.
6. Con
ordinanza collegiale istruttoria n. 33 in data 6 giugno 2002, è stata disposta
l’acquisizione, da parte dell’I.N.A.I.L., di copia: del provvedimento con cui
è stata determinata la corresponsione dei premi individuali e collettivo per
il 1996; delle disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva
(A.N.C.L. 12 giugno 1995, 27 ottobre 1995, a.d.l. 29 giugno 1995, etc.), e
degli eventuali atti amministrativi generali dell’Istituto, che hanno
disciplinato la corresponsione dei premi individuali e collettivo per gli anni
1995 e 1996; di documentati chiarimenti concernenti: a) gli obiettivi
prefissati per la struttura di appartenenza del ricorrente con riferimento
agli anni 1995 e 1996; b) i criteri o parametri valutativi in base ai quali è
stata determinata la corresponsione dei premi individuali e collettivo; c) i
dati concernenti l’attività professionale e la produttività (per quanto
attiene ai carichi di lavoro, ai recuperi di somme effettuati, alle spese
sostenute, etc.) dei legali in servizio presso l’Ispettorato regionale di
Perugia, sulla base dei quali sono stati riscontrati detti criteri o
parametri; infine, delle schede di qualifiche dei suddetti legali per gli anni
1995 e 1996.
7.
L’istruttoria è stata eseguita con nota del Direttore regionale per l’Umbria
dell’I.N.A.I.L., prot. in carico Segreteria TAR n. 2732 in data 26 settembre
2002.
8. Il
ricorso è fondato e quindi dev’essere accolto, per le considerazioni che
seguono.
8.1. Il
primo profilo di censura, sintetizzato al punto 2.1., prima parte, è
inammissibile e, comunque, infondato.
E’ il punto 8
dell’Allegato A dell’A.N.C.L. del 12 giugno 1995 che demanda ai dirigenti
l’attribuzione dei trattamenti economici accessori legati alla produttività
collettiva, in linea, del resto, con la previsione generale dell’art. 17 del
d.lgs. 29/1993, nel testo originario (antecedente alle modifiche introdotte
dal d.lgs. 80/1998 e vigente al momento dell’adozione dei provvedimenti
impugnati), secondo cui ai dirigenti spettavano, tra l’altro, la verifica
periodica del carico di lavoro e della produttività dell’ufficio e dei singoli
dipendenti (lettera d), nonché l’attribuzione dei trattamenti economici
accessori (lettera e).
Ci si può
interrogare sulla capacità sostanziale dei dirigenti amministrativi ad
effettuare le necessarie valutazioni, anche nei confronti di dipendenti, come
gli avvocati, i quali hanno una sfera autonomia e di responsabilità
particolari, legate all’esercizio di funzioni dal contenuto libero
professionale.
Al riguardo,
occorre però considerare che l’attribuzione dei premi non presuppone
l’esercizio di una discrezionalità piena, in quanto avviene sulla base di
criteri e parametri puntuali stabiliti in sede di contrattazione nazionale e
decentrata.
Non appare dunque
distonico un sistema che affida le valutazioni in questione ai dirigenti della
struttura burocratica.
In ogni caso, il
ricorrente non ha specificamente impugnato la previsione del contratto
collettivo mediante specifiche attinenti censure, e questo rende inammissibile
la relativa censura.
8.2.
Altresì infondata è la censura di cui al punto 2.2.
La difesa
dell’Ente attribuisce la contraddittorietà ad un errore, che sarebbe stato
rettificato in sede di valutazione finale.
Tale assunto non
trova un sicuro riscontro negli atti.
Comunque, sembra
al Collegio che, trattandosi di verificare, alla fine dell’anno e
complessivamente, la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei
dipendenti ed in particolare dei rispettivi contributi al conseguimento degli
obiettivi prefissati per l’ufficio, non può ravvisarsi contraddittorietà
rispetto alle valutazioni intermedie intervenute nel corso dell’anno, di per
sé provvisorie e soggette a revisione finale.
8.3. Non
pertinente alla questione appare poi la censura di cui al punto 2.3., in
quanto, per la provvisorietà sopra evidenziata, non può nemmeno configurarsi
una ripetizione di somme percepite in buona fede nel corso dell’anno.
Ma se anche
dovesse ritenersi la definitività di tali valutazioni, e conseguentemente
riconoscere che la valutazione finale ha operato una parziale riforma di esse,
l’avvenuta percezione in buona fede da parte del ricorrente non potrebbe che
fondare la pretesa a che il recupero delle relative somme nei suoi confronti
avvenga in misura e con tempi tali da non pregiudicare il soddisfacimento
delle sue fondamentali esigenze di vita.
Ora, va
sottolineato che si controverte su di un trattamento accessorio,
percentualmente non rilevante, e che, riguardo alle modalità del recupero, non
consta alcun provvedimento dell’Ente, né il ricorrente ha dedotto
argomentazioni di sorta.
8.4.
L’impugnazione delle schede indicanti le funzioni svolte, affidata alla
censura di cui al punto 3., risulta inammissibile.
Il ricorrente,
infatti, censura le schede dei colleghi, non per il loro contenuto, ma alla
luce dell’omessa menzione di un identico (o comunque equivalente) contenuto
nella propria scheda, a fronte dell’asserito esercizio di compiti del tutto
omogenei.
Tuttavia, risulta
documentalmente provato (cfr. le schede redatte, rispettivamente, in data 4
aprile 1996 e 5 novembre 1997), che l’Ente ha dato modo al ricorrente di
integrare il contenuto della propria scheda, che, a suo dire, presentava un
contenuto insufficiente e tendenziosamente riduttivo.
In assenza di
contestazioni dell’Ente in ordine al contenuto della scheda così integrata,
deve ritenersi che le integrazioni siano state recepite dall’Ente e che
contribuiscano a costituire (sia pure con un ruolo che non appare
particolarmente importante) il parametro di valutazione del lavoro svolto,
cosicché il ricorrente non ha più motivo di dolersi della stesura originaria.
8.5.
Restano da esaminare le censure, di cui ai punti 2.1., in parte, e 2.4., che
sostanzialmente denunciano una incongruità della motivazione, alla luce dei
criteri per l’attribuzione del premio collettivo e del compenso individuale
per gli anni 1995 e 1996.
Tali censure
presentano elementi di fondatezza, secondo quanto appresso esposto.
8.5.1. Va
premesso che l’istruttoria non ha condotto ad acquisire un provvedimento
contenente la puntuale verifica concernente il ricorrente, riferita alla fine
del 1996 (analogo al verbale di verifica al 31 dicembre 1995, che risulta
allegato all’ordine di servizio n. 4 del 22 febbraio 1996 –allegato 4 della
produzione documentale riferita al 1995).
Tuttavia, la
prospettazione della difesa dell’Ente coincide appieno con quella del
ricorrente, nel non porre dubbi sul fatto che i motivi della attribuzione in
misura limitata del trattamento accessorio al ricorrente, anche per il 1996,
siano i medesimi di quelli dell’anno precedente e risiedano cioè nell’alto
numero di assenze e nelle conseguenze negative sull’attività dell’ufficio.
Il Collegio
ritiene quindi di potersi esimere da rinnovare un’istruttoria finalizzata a
chiarire ulteriormente tale aspetto dell’impugnazione (ricorso n. 439/1997,
come esposto al punto 4.).
8.5.2.
L'istruttoria ha invece confermato che, ai sensi delle fonti di contrattazione
collettiva richiamate, gli articolati parametri che presiedono
all’attribuzione dei premi, sono tutti sostanzialmente correlati al
conseguimento degli obiettivi prefissati.
Tuttavia,
l’Amministrazione non ha pienamente eseguito l’incombente, in quanto, pur
depositando i (numerosi) documenti concernenti i criteri di attribuzione dei
premi, non ha fornito la relazione di chiarimenti richiesta, che avrebbe
permesso di raccordare i criteri definiti in sede di contrattazione nazionale
e decentrata e le valutazioni espresse sui singoli interessati in servizio
nell’ufficio del ricorrente, ai fini della quantificazione dei premi spettanti
per il 1995 ed il 1996.
La nota di
trasmissione in data 26 settembre 2002, si limita a ribadire che tra i criteri
rilevanti c’è quello della presenza in servizio.
Anche le
argomentazioni della difesa dell’Ente si soffermano esclusivamente sul dato
quantitativo delle assenze accumulate dal ricorrente, al di fuori delle ferie
e dei periodi di riposo e non coincidenti con l’intervallo feriale degli
uffici giudiziari, pari ad oltre 100 giorni nel 1995 e 46 giorni nel 1996, e
sul fatto che l’effettiva prestazione lavorativa costituisce il parametro
principale nella distribuzione dei premi.
8.5.3. Può
convenirsi con la difesa dell’Ente sulla considerazione che una così cospicua
serie di assenze dal servizio possa aver arrecato difficoltà all’attività
dell’ufficio, comportando problemi di coordinamento organizzative e la
necessità che gli altri dipendenti vi sopperissero mediante un maggiore
impegno personale.
Tuttavia, simili
considerazioni (certamente suggestive, soprattutto se rapportate alla
circostanza che periodi di assenza per malattia risultano succedersi, senza
soluzione di continuità, a periodi di ferie trascorse all’estero, vale a dire
in un situazione nella quale, a tacer d’altro, è di fatto impossibile disporre
visite di controllo), non possono validamente sostituire l’apprezzamento, con
riferimento a parametri oggettivi, della qualità e quantità del lavoro svolto
con specifico riferimento agli obbiettivi prefissati.
Cioè, non è
possibile surrogare tale valutazione, limitandosi ad affermare che le assenze
del ricorrente abbiano “obiettivamente condizionato la sua partecipazione al
raggiungimento dei risultati di struttura” (cfr. verbale di verifica al 31
dicembre 1995, succitato).
In assenza di
detta valutazione, gli unici altri elementi disponibili sono i dati riportati
nei prospetti riassuntivi sui carichi di lavoro (numero dei procedimenti
giurisdizionali iniziati nelle diverse sedi giurisdizionali) e sui risultati
conseguiti (in termini di decisioni in sede giurisdizionale, amministrativa,
pareri scritti, istruzioni impartite, e, soprattutto, somme recuperate). Ma
tali dati, nella loro intrinseca asetticità (in quanto non correlati agli
obbiettivi prefissati in sede di contrattazione collettiva), non riescono ad
evidenziare che la posizione del ricorrente (sotto alcuni parametri migliore,
sotto altri peggiore, ma non in proporzioni vistose) sia sostanzialmente
dissimile da quella degli altri legali pro-tempore in servizio presso la sede
di Perugia dell’Ispettorato Interregionale Marche-Umbria.
In conclusione,
nel contesto valutativo in esame, la sola considerazione del numero delle
assenze –di per sé non sanzionabili, fintanto che non vengano contestate
dall’Istituto come ingiustificate- non è sufficiente a fondare un giudizio
negativo sull’attività svolta.
8.5.4. La
limitata attribuzione dei premi individuali e collettivi al ricorrente risulta
pertanto viziata da motivazione insufficiente, nei termini anzidetti, e merita
pertanto di essere annullata.
Ne discende
l’obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova attribuzione,
motivata con puntuale riferimento ai parametri rilevanti in base alle
sopraricordate disposizioni della contrattazione collettiva.
8.5.5.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le
parti delle spese e degli onorari di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi
in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Così deciso in
Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2002, con
l'intervento dei signori:
Avv. Pier Giorgio
Lignani Presidente
Avv. Annibale
Ferrari Consigliere
Dott. Pierfrancesco
Ungari Consigliere, estensore.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE