CIRCOLARE N. 19

CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE FORMAZIONE E RAPPRESENTANZA
Ufficio Studi

 


OGGETTO: Divieto di fumare in determinati locali.Legge 11 novembre 1975, n. 584 ( ) e successive modifiche e integrazioni. Integrazione alle circolari del Corpo nn. 22/94 e 94/96.


PREMESSA

Ad integrazione delle circolari del Corpo di cui all'oggetto, che si confermano per quanto non in contrasto con la presente, si informa che l'art. 52, comma 20, della legge 28.12.2001, n. 448 ( ) ha riformulato l'art. 7 della legge n. 584/75, che punisce i trasgressori al divieto di fumare in determinati locali pubblici e coloro che, avendo il compito di curare l'osservanza di tale divieto, non vi provvedono, omettendo di esporre, in luogo visibile, idonei cartelli riproducenti la norma, con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.


RIFERIMENTI NORMATIVI

La norma di riferimento è, come accennato in premessa, la legge 11 novembre 1975, n. 584 della quale, per maggior chiarezza e facilità di consultazione, si trascrivono gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 nel loro testo attuale:
Art. 1
E' vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado( ) ;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.


Art. 2

1. comma abrogato (3).
2. comma abrogato (3).
3. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

Art. 3

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lett. b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al Sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario.
Il Ministro per la Sanità dovrà emanare entro180 gg. dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore della sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria dei locali di cui all'art. 1, lett. b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione( ).

Art. 5

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza (da intendersi sostituita dal Sindaco - n.d.r.) può adottare le misure (sospensione o revoca dell'eventuale titolo abilitativo - n.d.r.) di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ( ), nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'Ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

Art. 7

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 250,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 2000,00; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

Per la corretta applicazione della normativa sopra riportata, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Direttiva del 14.12.1995 ( ) che, per completezza di informazione, si trascrive qui di seguito in stralcio, ha fornito a tutte le amministrazioni pubbliche i criteri interpretativi per l'individuazione dei locali interessati dal divieto in argomento.


Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995

Art. 1

La presente direttiva sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

Art. 2

Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584.

Art. 3

In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:
a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
b) per locale "aperto al pubblico" [cfr. art. 1, lett. b), ultima parte della legge n. 584/75] s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;
d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Art. 4

Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Successivamente, il Ministero della Sanità, con circolare del 28.3.2001, n. 4 ( ), ha fornito ulteriori criteri interpretativi della legge n. 584/75, ribadendo i contenuti della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995 e precisando, in particolare, che per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.


In considerazione dei gravi danni alla salute conseguenti alla inalazione diretta ed indiretta di sostanze derivanti dal fumo del tabacco e del fatto che cresce, nei non fumatori, il rifiuto di sottoporsi al fumo passivo, anche il Sindaco di Torino, ritenendo necessaria una mobilitazione della Municipalità contro il fumo, mirata a ridurre il numero dei nuovi fumatori e a difendere i diritti dei non fumatori, è da tempo intervenuto con propria ordinanza in data 19 gennaio 1994, disponendo:

1. il divieto di fumare in tutti gli uffici e ambienti comunali, dove verranno esposti cartelli ben visibili;
2. l'obbligo, per i dirigenti dei Settori amministrativi e tecnici, di dare applicazione al punto 1) di cui sopra, mediante appositi ordini di servizio interni, atti a tutelare i diritti dei non fumatori, ed individuando, all'interno dei propri Settori, locali o spazi nei quali è vietato oppure consentito fumare;
3. l'applicazione, per gli inadempienti, delle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 e, per i dipendenti, l'avvio del procedimento disciplinare.

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE


Ø Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.

La citata circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.03.2001, nel ribadire che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge n. 584/75, fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" in cui vige il divieto di fumo, usata dal legislatore nell'art. 1, lett. b), della legge che, allo scopo di agevolare una corretta applicazione della normativa, si trascrive:
· ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio-pagamento ticket, richieste di analisi, ecc.);
· scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.);
· uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici di collocamento, ecc.;
· uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
· distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il pubblico);
· uffici I.V.A., uffici del registro;
· uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
· uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
· banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

L'Ordinanza Sindacale del 19 gennaio 1994 estende il divieto di fumare a tutti gli uffici e locali del Comune di Torino, anche se non formalmente "aperti al pubblico", che non siano espressamente individuati come locali per fumatori.

Ø Competenze dei dirigenti

I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio sono tenuti:

· ad individuare, con atto formale, i locali dove devono essere apposti i cartelli di divieto ed i funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza di tale divieto e di procedere alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni;
· a predisporre i cartelli, completi delle indicazioni del divieto di fumo, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili e del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e accertare le infrazioni.

Le suddette attività si intendono delegabili, nell'attuale assetto organizzativo del Corpo, ai Responsabili, titolari di posizione organizzativa, dei rispettivi reparti.

Ø Sanzioni

Le sanzioni applicabili ai trasgressori sono fissate dall'art. 7 della legge n. 584/75 come segue:

1. per le violazioni al divieto di fumare, commesse nei locali indicati nell'art. 1 della legge n. 584/75, si applica la sanzione amministrativa da   25,00 a   250,00 (pagamento in misura ridotta:   50,00 entro 60 giorni - Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Presidente della Giunta Regionale e i proventi sono devoluti alla Regione Piemonte);

Art. 7, comma 1, prima parte, della legge n.584/75

2. se le violazioni di cui al punto precedente sono commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, si applica la sanzione amministrativa da   50,00 a   500,00 (pagamento in misura ridotta:   100,00 entro 60 giorni - Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Presidente della Giunta Regionale e i proventi sono devoluti alla Regione Piemonte);

Art. 7, comma 1, seconda parte, della legge n.584/75

3. per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, della legge n. 584/75 da parte di coloro cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, apponendo i relativi cartelli, si applica la sanzione amministrativa da   200,00 a   2000,00 (pagamento in misura ridotta:   400,00 entro 60 giorni - Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Presidente della Giunta Regionale e i proventi sono devoluti alla Regione Piemonte); le violazioni accertate a carico dei conduttori dei locali di cui all'art. 1, lett. b), della legge comportano anche la segnalazione al Sindaco, Divisione Economia e Sviluppo (via Garibaldi 23 - FAX 22851), per l'adozione delle misure previste dall'art. 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/40 ( );

Art. 7, comma 2, prima parte, della legge n.584/75
Art. 5, comma 1, lett. a), della legge 584/75

4. per l'inosservanza delle disposizioni circa il funzionamento degli impianti di condizionamento o ventilazione, contenute nell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 584/75 da parte dei conduttori dei locali indicati all'art. 1, lett. b) della stessa legge, si applica la sanzione amministrativa da   300,00 a   3000,00 (pagamento in misura ridotta:   600,00 entro 60 giorni - Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Presidente della Giunta Regionale e i proventi sono devoluti alla Regione Piemonte) ed occorre altresì inviare segnalazione al Sindaco:
- Divisione Economia e Sviluppo, per l'adozione delle misure di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/40 ( );
- Divisione Ambiente e Mobilità (via Garibaldi 23 - Fax 22680), per l'adozione delle misure di cui all'art. 5, commi 2 e 3, legge n. 584/75.

Art. 7, comma 2, seconda parte, della legge n.584/75
Artt. 5, commi 1, lett. b), 2 e 3 della legge 584/75

Nelle ipotesi di infrazioni commesse da dipendenti nei locali od uffici del Comune di Torino, occorre distinguere tra:

1. violazione commessa da dipendenti nei locali del Comune di Torino aperti al pubblico (es. locale di Sezione destinato al pubblico in attesa di effettuare pagamenti di sanzioni amministrative), per cui si procederà:
- all'applicazione delle sanzioni amministrative comminate dall'art. 7, primo comma, della legge n. 584/75,
- alla segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare, come prevede l'Ordinanza Sindacale del 19.1.1994 ( );

2. violazione commessa da dipendenti nei locali del Comune di Torino non aperti al pubblico (es. uffici interni di Sezione), cui deriva l'avviamento del solo procedimento disciplinare previsto dall'Ordinanza Sindacale di cui al precedente punto 1 (10).

Per la contestazione e la verbalizzazione delle violazioni alla legge n. 584/75 in commento, dovrà essere utilizzato il modello 176 bis e/o mod. 130.
La procedura da osservare per le segnalazioni conseguenti ad accertate violazioni è quella descritta nelle circolari del Corpo nn. 7/97, 89/99, 42,00, 131/01.
Per i provvedimenti disciplinari, previsti dall'Ordinanza Sindacale del 19.1.1994 per le violazioni al divieto di fumare da parte di dipendenti nei locali del Comune di Torino, si richiamano le disposizioni impartite dal Comando con comunicazione n. 87/95 e con circolare n. 118/95.


DC/dc
PPG/GA

Addì, 29-01-2002
f.to IL COMANDANTE DEL CORPO
Dott. Vincenzo MANNA


ALLEGATI:
· Facsimile del cartello di divieto di fumare, da affiggersi nei locali aperti al pubblico;
· Facsimile del cartello di divieto di fumare, da affiggersi nei locali non aperti al pubblico.
 

VIETATO

FUMARE

Art. 7 Legge n. 584/1975

SANZIONE AMMINISTRATIVA

da € 25,00 a € 250,00 o da € 50,00 a € 500,00

 

IL RESPONSABILE DEL REPARTO ED I FUNZIONARI PREPOSTI SONO INCARICATI DI VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO E DI ACCERTARE LE INFRAZIONI.

 

VIETATO

FUMARE

NEI CONFRONTI DEI TRASGRESSORI SARA’AVVIATO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DELLA

ORDINANZA SINDACALE DEL 19.1.1994

 

IL RESPONSABILE DEL REPARTO ED I FUNZIONARI PREPOSTI SONO INCARICATI DI VIGILARE SULL’OSSERVANZA DEL DIVIETO E DI ACCERTARE LE INFRAZIONI.