La grafia del medico non può essere incomprensibile

Le cartelle cliniche devono essere leggibili

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(Garante Privacy 11.4.2003)

 

 

 

 

Basta con la grafia da medico illeggibile sulle cartelle cliniche. Questo debbono essere chiare a tutela del paziente, perchè' ''la leggibilita' delle informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione''. E gli enti di cura che non si adegueranno rischieranno sanzioni. Queste le indicazioni che vengono dall'autorità Garante per la Privacy che – come informa la news letter settimanale – ha accolto il ricorso di un paziente che aveva chiesto chiarimenti sui dati personali contenuti nella sua cartella clinica e in risposta aveva ricevuto copia della cartella che però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite all'azienda ospedaliera, richiesta accolta dal Garante. Nel provvedimento l'Autorità ha infatti sottolineato la specifica tutela che la legge sulla privacy garantisce alle persone al momento dell'accesso ai propri dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990. L'articolo 13 della legge 675/1996 prevede, infatti, che i dati personali devono essere estratti e comunicati all'interessato in forma intelligibile ed il principio viene ulteriormente specificato nel d.P.R. 501/1998, quando, in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve essere agevole, e obbliga il titolare del trattamento ad adottare opportune misure per agevolare l'accesso ai dati da parte degli interessati. Riconosciuta, quindi, la legittimità delle richieste del ricorrente, il Garante ha ordinato all'azienda ospedaliera di rilasciare, entro un termine stabilito, una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica e di comunicarle all'interessato, come prescrive la legge, tramite il medico di fiducia o designato dalla Asl. All'Azienda sono state inoltre imputate le spese del procedimento, stabilite in 250 euro, che dovranno essere versate direttamente a favore del ricorrente. (14 aprile 2003)

 


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Newsletter 11.4.2003

 

 

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da …………..

nei confronti di

Azienda ospedaliera ………………………….;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto idoneo riscontro dall’Azienda ospedaliera ………………. ad una istanza, formulata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella cartella clinica rilasciata dalla citata azienda. Tale cartella è risultata infatti "illeggibile per la pessima grafia degli autori".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l’Azienda ospedaliera ………….. ha risposto con nota in data 5 settembre 2002, ribadendo di aver già rilasciato copia della documentazione sanitaria richiesta e sostenendo che "mediante rilascio di copia di un atto pubblico si perfeziona senza dubbio la comunicazione in forma intelligibile dei dati sanitari".

Con successiva nota del 10 settembre 2002 il ricorrente ha ribadito che "non può considerarsi in alcun modo intelligibile un atto scritto con una grafia indecifrabile".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la richiesta di accedere in modo "intelligibile" ai dati personali riportati nella cartella clinica dell’interessato, risultati di difficile o impossibile comprensione per illeggibilità della grafia con cui la stessa è stata redatta (circostanza non contestata in atti dalla resistente).

Il ricorso deve essere accolto.

L’art. 13 della legge n. 675/1996 (che riconosce il diritto di accesso ai dati personali, distinto dal diverso diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990) prevede che i dati personali ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere estratti e comunicati all’interessato "in forma intelligibile". L’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 ribadisce, in riferimento ad alcune modalità di riscontro al diritto di accesso, che la comprensione dei dati deve essere agevole "… considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni" (comma 6) e obbliga inoltre il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dell’art. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare…, ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato" (comma 9).

L’esibizione e/o la consegna in copia della documentazione ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996, possono costituire una modalità di adempimento adeguata per corrispondere alle richieste di accesso ai dati personali dell’interessato, qualora la consultazione dei documenti consenta ugualmente un’agevole conoscenza dei dati personali richiesti, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni, e risultino invece particolarmente difficoltose l’estrazione dei dati stessi dai documenti ai sensi del citato art. 17, comma 6 e la loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico (cfr. Provv. del 17 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 32).

La richiesta del ricorrente di conoscere, in modo intelligibile, le informazioni che lo riguardano contenute nella cartella clinica in questione è pertanto legittima, così come statuito da questa Autorità con la decisione 26 marzo 2001 (pubblicata in Bollettino n. 18, pag. 9), relativa ad analoga fattispecie. Ciò anche in quanto la "leggibilità" dei dati comunicati all’interessato è la prima condizione, necessaria ancorché non sufficiente, per la loro intelligibilità.

La resistente dovrà pertanto, entro il termine del 20 marzo 2003, rilasciare una trascrizione dattiloscritta o comunque comprensibile delle informazioni contenute nella cartella clinica in questione e comunicarle all’interessato, per il tramite del medico dallo stesso già designato, secondo il disposto dell’art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in riferimento alla richiesta dell’interessato di conoscere in forma intelligibile i dati personali contenuti nella propria cartella clinica e ordina all’Azienda ospedaliera ………………. di provvedere al rilascio delle informazioni richieste, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 marzo 2003, dando comunicazione anche a questa Autorità, entro la stessa data, dell’avvenuto adempimento;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Azienda ospedaliera ……………………., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.