![]() |
![]() |
Provvedimento del 7 gennaio 2002 - Divieto di diffusione di dati sensibili relativi a grave malattia | |
![]() |
07 Febbraio 2002 | |
![]() |
![]() |
![]() |
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Viste le notizie diffuse nei giorni 6 e 7 febbraio 2002 da molteplici mezzi di informazione che hanno consentito l’identificazione di una persona sospetta di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob; Considerate anche le dichiarazioni e le richieste di familiari della persona interessata per ottenere tutela della riservatezza; Vista la nota inviata dall’Assessorato alla sanità della Regione siciliana sulle cautele adottate da tale ufficio per prevenire l’identificazione dell’interessata; Considerate le dichiarazioni sulla questione del Ministro della salute; Considerate le dichiarazioni in materia dei medici curanti; Rilevato che:
Visti gli artt. 12, 20, 23, 25 e 31 della legge n. 675/1996 e l’art. 10 del citato Codice deontologico; Constatate le numerose violazioni di quanto disposto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e, in particolare, degli artt. 20, 22, 23 e 25 della legge n. 675/1996 e degli artt. 5, 8 e 10 del Codice deontologico per l’attività giornalistica, quest’ultimo specificamente dedicato alla "tutela della dignità delle persone malate" ("Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica ."); Constatata pertanto l’illiceità del trattamento dei dati personali che rendono identificabili, in casi come quelli in esame, la persona interessata, i suoi congiunti e altre persone non interessate ai fatti; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 ; Relatore il prof. Stefano Rodotà;
TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE:
IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO |