REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

1) Dott. Giovanni de Leo                Presidente

2) Dott. Francesco Guerriero         Consigliere rel.

3) Dott. Roberto Caponigro            Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4119/96  proposto da Imbesi Antonino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Palma, presso il cui studio in Napoli al Viale Gramsci, n. 10, è elettivamente domiciliato,

CONTRO

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui <ope legis> sono elettivamente domiciliato alla via A. Diaz, n.11,

per l’annullamento

del decreto n. 487 dell’8.3.1994 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 33291/92.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Statale intimata;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 23.1.2003 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Guerriero;

Udito il difensore del ricorrente, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22.5.1996 e depositato il successivo giorno 30, il ricorrente, Carabiniere in s.p.e. presso il Comando Regione Carabinieri di Napoli, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 487/94, con cui gli è stato concesso, a titolo di indennizzo di 8^ categoria, misura massima, la somma di lire 1.562.626, per la infermità “Esiti di intervento per riallineamento rotuleo ginocchio dx", e non nella misura minima della 7^ Categoria della Tabella A, come è stato riconosciuto dalla C. M.O.

A sostegno dell’impugnativa ha dedotto il seguente motivo: violazione dell’art. 2 della legge 241/90, assoluta carenza di motivazione, violazione dell’art. 154 legge 312/80, violazione degli artt. 51 e ss. del DPR 3.5.1957, m. 686, violazione del DPR 830/81 ed eccesso di potere.

In data 7.6.1996 si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che il 30.12.2002 ha depositato documentazione.

Con memoria difensiva dell’11.1.2003 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di giudizio.

Alla pubblica udienza del 23.1.2003 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1.- Va preliminarmente precisato, in punto di fatto, come peraltro è dato desumere dagli atti di causa il ricorrente, Carabiniere in s.p.e. presso il Comando Regionale dei Carabinieri di Napoli, presentava, in data 18.12.1991, istanza per ottenere la concessione dell’equo indennizzo, per alcune infermità dipendenti da causa di servizio.

La Commissione Medica Ospedaliera di Catanzaro, con verbale dell’11.9.1991, riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità <esiti di intervento per riallineamento rotuleo ginocchio dx>, giudicandola ascrivibile alla 7^ Categoria Tabella A nella misura minima.

Invece, il Comitato pensioni Privilegiate Ordinarie, pur pronunciandosi in senso positivo in ordine alla richiesta del ricorrente, giudicava l'infermità stessa ascrivibile alla Tabella B, nella misura massima.

Con l’impugnato provvedimento, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in conformità al parere del C. P. P. O., ha concesso al ricorrente l’equo indennizzo nella misura di lire 1.562.626, corrispondente alla misura massima della Tabella B.

2.- Ciò premesso e chiarito, va accolta, al riguardo, la censura del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione, che ha disatteso il parere espresso dalla C.M.O., decretando la concessione dell’equo indennizzo nella misura corrispondente al parere del C. P. P. O., avrebbe adottato un atto illegittimo, in quanto essa avrebbe ben potuto uniformarsi al parere del Comitato, discostandosi dal parere più tecnico della C. M. O., a condizione però che avesse sufficientemente motivato tale atto; motivazione che invece nella specie risulterebbe assolutamente carente. 

3.- Invero, va in primo luogo osservato che se è certo che ai sensi dell’art.5 bis del D.L. n.387/87, convertito nella legge n.472/87, i giudizi adottati dalle commissioni mediche, ancorché sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa, delle forze di polizia e degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, possono essere disattesi dal C.P.P.O. in sede di liquidazione della pensione privilegiate e dell’equo indennizzo, è altrettanto vero che comunque il giudizio espresso precedentemente dalla C.M.O. non possa essere completamente ignorato dal Comitato suddetto, specie allorquando esso si basa su elementi di fatto, determinati e precisi; elementi che debbono essere sempre analiticamente valutati da parte del Comitato stesso.

E’ da ricordare, nella specie, che la Commissione Medica Ospedaliera di Catanzaro, anche sulla base di apposita visita medica del dipendente, ha giudicato l’infermità ascrivibile alla 7^ categoria della Tabella A, nella misura minima.

Il C. P. P. O., invece, ha operato una riclassificazione dell’invalidità, ascrivendola alla Tabella B, nella misura massima, affermando che l’infermità è <consistente in esiti di modesta entità, con flessione completa e ginocchio in asse>. In tal modo, esso ha disatteso, sia pure parzialmente, il parere della C. M. O.; parere, quest’ultimo, che, come si è or ora detto, è stato effettuato a seguito di un esame obiettivo del paziente, nel cui verbale peraltro si evidenzia che in relazione all’entità dell’infermità è da ritenersi <controindicato l’impiego in incarichi che prevedono la deambulazione e la stazione eretta prolungata> del soggetto. Dal che si può dedurre la non modesta entità dell’infermità.

Stanti così le cose, non v’è dubbio che non solo il parere del C. P. P. O. si appalesa carente di motivazione in ordine al punto di discostamento  rispetto a quello, più squisitamente tecnico-sanitario, della C. M. O., ma soprattutto risulta viziato di assoluto difetto di motivazione il decreto impugnato con il quale l’Amministrazione si è semplicemente e acriticamente riportato alla decisione del C. P. P. O., disattendo completamente, anch’essa, il parere della C. M. O., senza un sia pur minimo supporto motivazionale.

Invero, nella specie, l’Amministrazione più che mai avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui ha aderito ad un parere medico-legale <per relationem> piuttosto che ad un altro, specie se si consideri che a sua volta quello non è stato sufficientemente motivato su un punto fondamentale del giudizio, dato che - come si è accennato - non reca le ragioni della diminuzione dell’equo indennizzo operata.

4.- Da quanto sopra consegue che il ricorso risulta fondato e, perciò, va accolto.

Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento nella parte in cui non riconosce l’equo indennizzo in favore del ricorrente nella misura minima della categoria 7^ della Tabella A.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.1.2003.

Dott. Giovanni de Leo                            Presidente

Dott. Francesco Guerriero                      Consigliere est.