INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Circolare n. 44 dell'11 ottobre 2005


Denuncia di infortunio per via telematica: modalità di acquisizione del certificato medico.
Modifica dell’articolo 53 del Testo Unico approvata con Decreto Ministeriale del 15 luglio 2005.

 

 

Quadro Normativo

D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Art. n. 53, comma 1.

Circolare n.22 del 2 aprile 1998: “Articolo 53 del Testo Unico: sanzione amministrativa di cui all’articolo 2, comma1, lettera b), della legge n. 561/1993. Chiarimenti interpretativi ed applicativi.

Delibera del Presidente-Commissario Straordinario n.168 del 7 aprile 2004: “Acquisizione della denuncia di infortunio per via telematica. Modifica dell’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell’8 novembre 2004: “Integrazione della delibera del Presidente-Commissario straordinario n. 168 del 7 aprile 2004 concernente la modifica dell’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Decreto Ministeriale del 15 luglio 2005: “Modifica dell’art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

PREMESSA

Il decreto ministeriale del 15 luglio 2005 ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dell’8 novembre 2004 - integrativa della delibera commissariale n. 168 del 7 aprile 2004 – che ha modificato l’art. 53, comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, nel senso di seguito precisato.

NUOVA DISCIPLINA

La suindicata delibera del CdA n.50/2004 prevede che il datore di lavoro che effettui la denuncia di infortunio per via telematica sia esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l’Inail non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all’Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore.
La modifica mira – nell’ottica di una ulteriore semplificazione dei rapporti tra Inail e datore di lavoro – ad evitare che quest’ultimo sia tenuto ad inviare copia dello stesso certificato medico del quale l’Inail sia già venuto in possesso tramite altra fonte (medici di famiglia, medici ospedalieri o lo stesso lavoratore).
Ai sensi della nuova disposizione pertanto:
Il datore di lavoro che abbia tempestivamente provveduto alla trasmissione della denuncia di infortunio per via telematica è sollevato dall’onere dell’invio contestuale del certificato medico;
L’Istituto deve richiedere l’invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dall’infortunato o dal medico certificatore.
Il datore di lavoro, al quale l’Inail faccia pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere tale certificazione ai sensi dell’art. 53,comma 1, del Testo Unico n. 1124/1965, così come modificato dalla delibera n. 50/2004 più volte menzionata. In caso di mancato invio restano confermate le disposizioni di cui al punto 6 della circolare n. 22/1998.

 

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Maurizio CASTRO