Inail e sorveglianza sanitaria
Convenzioni con Pubbliche Amministrazioni per l’assistenza/consulenza nell’organizzazione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria.

Il D.Lgs n. 626/94 ha assegnato all’INAIL compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sorveglianza sanitaria; nei primi anni di applicazione del decreto legislativo l’Inail ha offerto a diverse Amministrazioni Pubbliche la propria collaborazione per l’organizzazione e gestione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria anche mediante l'impiego delle proprie strutture sanitarie.
Tale attività è stata ricompresa nell’ambito di quelle libero-professionali, consentite al personale medico Inail in regime di rapporto esclusivo ed in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 626/94.

Con una comunicazione del 4 febbraio scorso, l’Inail ha reso noto che sono state apportate sostanziali modifiche nei contenuti e nelle modalità di svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, ora basata su un rapporto contrattuale specifico e diretto che si instaura tra il singolo professionista e il “datore di lavoro”, mediante la stipula - successivamente all’adozione dell’atto di nomina da parte del datore di lavoro - di specifico contratto di consulenza, nonché la previsione di esercitare l’attività stessa, di norma, fuori dell’orario ordinario di lavoro e di remunerare le prestazioni, ascritte alla figura del medico competente, sulla base di un Tariffario valido per tutte le realtà territoriali.

 In allegato si trovano le convezioni ad oggi stipulate con il ministero delle Finanze, Corte dei Conti e Ministero dell’Istruzione

DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE
SOVRINTENDENZA MEDICA GENERALE
 

Roma, 4 febbraio 2004

AI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: - Convenzioni con Amministrazioni Pubbliche per l’assistenza/consulenza nell’organizzazione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria ex D.Lgs n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Verbale d’intesa del 25 febbraio 2003. “Medico competente”.
- Delibera del Commissario Straordinario n. 331/2003.

PREMESSA
Come noto, ai sensi della normativa sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni), l’INAIL, quale titolare di compiti di informazione, consulenza ed assistenza in materia, ha offerto a diverse Amministrazioni Pubbliche, nei primi anni di applicazione delle nuove disposizioni, la propria collaborazione per l’organizzazione e gestione dell’attività di Sorveglianza Sanitaria anche mediante l'impiego delle proprie strutture sanitarie.
Poiché la predetta attività - a seguito del verbale di intesa, sottoscritto in data 25 febbraio 2003 tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale, che ha visto riconfermata la volontà di proseguire nella collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche in regime di convenzione – è stata ricompresa nell’ambito di quelle libero-professionali, consentite al personale medico in regime di rapporto esclusivo ed in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa, l’Istituto si è trovato nella condizione di dover riconsiderare il ruolo finora svolto nei rapporti di collaborazione instaurati con le altre Amministrazioni Pubbliche, assumendo piuttosto quello di semplice “facilitatore” dei rapporti stessi da formalizzare secondo i contenuti di cui allo schema di convenzione-tipo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 331/2003 e relativi allegati (fac-simile del Contratto di Consulenza e Tariffario) e previa acquisizione da parte dell’Istituto di disponibilità del proprio personale medico ad effettuare il servizio di sorveglianza sanitaria.
Coerentemente a quanto premesso sono state apportate sostanziali modifiche nei contenuti e nelle modalità di svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria, ora basata su un rapporto contrattuale specifico e diretto che si instaura tra il singolo professionista e il “datore di lavoro”, mediante la stipula - successivamente all’adozione dell’atto di nomina da parte del datore di lavoro - di specifico contratto di consulenza, nonché la previsione di esercitare l’attività stessa, di norma, fuori dell’orario ordinario di lavoro e di remunerare le prestazioni, ascritte alla figura del medico competente, sulla base di un Tariffario valido per tutte le realtà territoriali.

¨ RINNOVO CONVENZIONI A LIVELLO CENTRALE
Alla luce delle nuove disposizioni, sono state esaminate a livello centrale le richieste di rinnovo, pervenute da parte della Corte dei Conti, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (quest’ultima limitatamente alle Strutture localizzate in Roma) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in esito alla scadenza dei termini delle relative convenzioni.
E’ stata, quindi, attivata la fase per l’acquisizione delle disponibilità dei medici dipendenti, in regime di rapporto esclusivo con l’Istituto, a ricoprire l’incarico di ”medico competente” presso le Strutture centrali/territoriali delle Amministrazioni medesime.
Sulla base di tali disponibilità, a seguito di incontri tecnici con le Amministrazioni richiedenti, si è pervenuti alla stipula delle nuove convenzioni, che si allegano in copia per i dovuti successivi adempimenti connessi alla completa gestione amministrativo-contabile delle stesse, provvedendo, altresì, all’informativa nei riguardi dei medici interessati mediante consegna agli stessi di copia della convenzione. Al riguardo, si evidenzia che la convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata rinnovata per la durata di un anno, in considerazione di specifiche motivazioni fornite dal Dicastero medesimo.
Si precisa che in presenza di disponibilità di più medici a svolgere l’incarico di cui trattasi per una stessa Sede locale dell’Amministrazione Pubblica, la scelta del medico è stata operata dal “datore di lavoro” esterno, così come indicato nell’elenco che forma parte integrante di ciascuna convenzione. Pertanto, eventuali esigenze di modifiche e/o integrazioni dei predetti elenchi per motivazioni oggettive che dovessero intervenire nel periodo di durata delle convenzioni saranno valutate e gestite direttamente a livello decentrato dalle Direzioni Regionali con le Strutture interessate.
Si precisa, altresì, che qualora uno stesso medico, a seguito della disponibilità manifestata in tal senso, sia stato indicato per ricoprire l’incarico su più province, sarà il Direttore Regionale di riferimento ad autorizzare - ovviamente senza oneri a carico dell’Istituto - l’effettuazione delle visite mediche al personale esterno inserito nel programma di sorveglianza sanitaria, anche presso Sedi INAIL diverse da quella di appartenenza del medico e corrispondenti alle Sedi locali dell’Amministrazione contraente, mettendo in essere tutti gli adempimenti relativi all’organizzazione dell’attività di cui trattasi, senza creare disservizi per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Unità stesse. Nella fattispecie in cui il medico designato sia un I livello, l’autorizzazione dovrà essere rilasciata, d’intesa con il Dirigente Medico di II livello direttamente responsabile della risorsa.
Il Datore di lavoro esterno, nel nominare il “medico competente” con apposito atto di nomina correlato alla durata della convenzione (di norma, di durata triennale) e nel redigere il relativo contratto di consulenza, potrà utilizzare il prototipo allegato allo schema di convenzione approvato con delibera commissariale n. 331/2003.
Il medico nominato svolgerà l’incarico:

- di norma, fuori dell’orario ordinario di lavoro;
- in subordine, in orario di lavoro con recupero delle ore non prestate. In tale caso dovrà essere effettuata una mirata programmazione dell’attività, d’intesa con il Responsabile della Struttura interessata e, nel caso di Dirigente Medico di I livello, con il Dirigente Medico di II livello responsabile della risorsa;
- presso gli ambulatori dell’INAIL e, in alternativa, presso lo studio privato ove il medico sia stato autorizzato ad espletare l’attività intramuraria.

Si sottolinea che, tenuto conto del mutato quadro regolamentare complessivo ed in particolare di quanto stabilito dalla citata delibera commissariale, è esclusa la possibilità di effettuare prestazioni diagnostiche (es. visite oculistiche) presso i Centri medici INAIL.
Peraltro, sono da ritenere cessati gli incarichi di nomina a “medico competente” precedentemente ricoperti da medici specialisti ambulatoriali e, quindi, si dovrà dare a questi ultimi motivata comunicazione in tal senso, valutando, caso per caso, se sussistono i presupposti per un loro eventuale impiego in altri compiti istituzionali anche adottando provvedimenti di flessibilità operativa, così come previsto dall’art. 4 dell’“Accordo” di cui al D.P.R. n. 271/2000.
Tutto ciò premesso, si precisa che è, comunque, facoltà dell’Amministrazione Pubblica instaurare direttamente – al di fuori della Convenzione - rapporti di consulenza con specialisti titolari di incarico presso l’INAIL per turni di medicina legale e medicina del lavoro, che si rendessero eventualmente disponibili a svolgere o confermare la collaborazione per l’esercizio dell’attività di sorveglianza sanitaria per le Sedi locali dell’Amministrazione stessa non coperte con la disponibilità del personale medico dipendente a rapporto esclusivo. In tal caso lo specialista ambulatoriale opererà alla stregua di un professionista esterno, per cui svolgerà l’attività di cui trattasi al di fuori del proprio turno di lavoro con l’INAIL e, chiaramente, non potrà avvalersi delle strutture dell’Istituto.

¨ RINNOVO CONVENZIONI A LIVELLO LOCALE
Analogamente a quanto effettuato a livello centrale, si potrà procedere all’eventuale rinnovo della collaborazione professionale per l’attività di medico competente a livello locale, mediante la stipula di nuove convenzioni seguendo puntualmente tutte le indicazioni riportate nel precedente paragrafo (interpello per acquisire la disponibilità dei medici dipendenti a rapporto esclusivo con l’Istituto, trasmissione degli elenchi alla Pubblica Amministrazione interessata, rinnovo sulla base della più volte citata delibera commissariale).
1. La Direzione Regionale provvederà, quindi, ad avvenuta stipula, ad inoltrare un originale della nuova convenzione – comprensiva dell’elenco delle Sedi territoriali dell’Amministrazione contraente e dell’indicazione dei medici individuati - alla Direzione Centrale Supporto Organi per i profili di diretta competenza, nonchè copia della stessa alla Direzione Centrale Risorse Umane (Uffici II e III), alla Direzione Centrale Prevenzione, alla Sovrintendenza Medica Generale ed ai medici interessati. Inoltre, le Direzioni Regionali medesime prenderanno contatti con le Sedi periferiche dell’Amministrazione contraente e cureranno tutti gli aspetti connessi alla diretta gestione amministrativo-contabile della convenzione stessa.

¨ STIPULA DI NUOVE CONVENZIONI
In ordine alla procedura da seguire in caso di richiesta di stipula di nuove convenzioni per l’assistenza/consulenza nell’organizzazione della sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, che dovessero pervenire da parte di Amministrazioni Pubbliche, sia a livello centrale che a livello territoriale, si forniscono le seguenti indicazioni.

A) Stipula di nuove convenzioni a livello centrale
1. La Direzione Centrale Risorse Umane (Ufficio II), ricevuta la richiesta dell’Amministrazione Pubblica interessata alla stipula della convenzione, invierà apposita comunicazione alle Direzioni Regionali e alla Sovrintendenza Medica Generale affinchè procedano all’interpello, mirato all’acquisizione delle disponibilità del personale medico dipendente a rapporto esclusivo con l’Istituto;
2. gli esiti dell’ interpello dovranno essere inoltrati alla Direzione Centrale Risorse Umane (Ufficio II), che li comunicherà all’Amministrazione richiedente, nonché alla Sovrintendenza Medica Generale e alla Direzione Centrale Prevenzione. Quest’ultima Direzione curerà il raccordo con le altre Strutture centrali competenti per le successive attività finalizzate alla stipula della convenzione, sulla base della delibera del C.S. n. 331/2003;
3. la Direzione Centrale Prevenzione, ad avvenuta stipula, provvederà all’inoltro di un originale della nuova convenzione alla Direzione Centrale Supporto Organi, per i profili di diretta competenza e di copia della stessa alla Sovrintendenza Medica Generale e alla Direzione Centrale Risorse Umane (Uffici II e III), che curera’ l’invio di copia dell’atto alle Direzioni Regionali interessate, con eventuali indicazioni operative in merito. Queste ultime prenderanno contatti con le Sedi periferiche dell’Amministrazione contraente e cureranno tutti gli aspetti connessi alla diretta gestione amministrativo-contabile della convenzione stessa, provvedendo anche a dare notiza dell’avvenuta stipula ai medici interessati mediante consegna agli stessi di copia della convenzione.


B) Stipula di nuove convenzioni a livello locale
1. La Direzione Regionale interessata a tale richiesta, previa verifica in ordine all’autonomia decisionale e budgetaria dell’Amministrazione richiedente, valuta i profili di opportunita’ per l’Istituto di pervenire alla stipula della convenzione nei termini surrichiamati, e la fattibilita’ sul piano operativo facendosi carico di acquisire, previo interpello, le disponibilità dei medici dipendenti a rapporto esclusivo, operanti nel proprio ambito territoriale, a ricoprire l’incarico di “medico competente” presso le Sedi locali dell’Amministrazione stessa. Nel caso in cui la richiesta pervenga alla Direzione Regionale per il Lazio, quest’ultima, oltre che ai propri medici, estenderà l’interpello anche ai medici in forza alla Sovrintendenza Medica Generale;
2. gli esiti dell’interpello verranno comunicati all’Amministrazione esterna dalla competente Direzione Regionale, che provvederà, altresì, alla stipula della convenzione sulla base della citata delibera commissariale;
3. la Direzione Regionale medesima provvederà all’inoltro di un esemplare della nuova convenzione (comprensiva dell’elenco delle Sedi territoriali dell’Amministrazione contraente e dell’indicazione dei medici individuati) alla Direzione Centrale Supporto Organi e di copia della stessa alla Direzione Centrale Risorse Umane (Uffici II e III), alla Direzione Centrale Prevenzione e alla Sovrintendenza Medica Generale. La stessa Direzione Regionale curerà la diretta gestione amministrativo-contabile della convenzione, coinvolgendo la Sovrintendenza Medica Generale nel caso in cui l’attività di “medico competente” venga svolta da medici in forza a tale Struttura, e provvedendo anche a dare notiza dell’avvenuta stipula ai medici interessati mediante consegna agli stessi di copia della convenzione.

¨ ASPETTI CONTABILI/PREVIDENZIALI/FISCALI
Rientrando l’attività di medico competente tra quelle libero-professionali da svolgere in regime intramurario, il medico incaricato, ai sensi della circolare n. 64/2001, è tenuto a compilare il bollettario INAIL per le prestazioni effettuate per tale attività.
Alla cadenza prevista in convenzione (trimestrale), il medico compilerà in triplice copia il bollettario aggiungendo a penna, prima del termine “quietanza”, le parole “Richiesta di”
. Conseguentemente, presenterà al Datore di Lavoro esterno la richiesta dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate nello stesso periodo, riportate in dettaglio nella copia “A” del citato bollettario, terrà per sé la copia “C” e consegnerà la copia “B” alla propria Struttura di appartenenza.
La Struttura ove il medico è in forza, al ricevimento dalla Banca o dall’Ente Poste della comunicazione dell’accredito del versamento effettuato dall’Amministrazione esterna, dovrà registrare con operazione fuori cassa manuale, a storno della provvisoria imputazione al s/c 064.90 “Flussi Monetari – funzione “altro”, l’85% del compenso accreditato al capitolo 206 “Ritenute diverse”- s/c 10 , “Prestazioni sanitarie a terzi per attività intra muraria medici INAIL” - gestione 110 ed il restante 15% del compenso stesso al capitolo 064 “Recuperi e rimborsi diversi” -s/c 12 “Quota spettante all’Istituto dei compensi ai medici per attività intra muraria”.
Per gli aspetti previdenziali e fiscali, nulla è variato rispetto a quanto previsto dalla circolare n. 64/2001.
L’Ufficio III (Trattamento Economico) della Direzione Centrale Risorse Umane, di concerto con la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, curerà l’inoltro di specifica nota tecnica per la corretta impostazione delle regolazioni economiche a favore dei medici aventi titolo, a mezzo cedola stipendiale.
I Direttori Regionali informeranno dell’avvenuta stipula delle convenzioni il personale medico interessato.
 


IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE
(f.to Dr Alberto CICINELLI)


IL DIRETTORE CENTRALE PREVENZIONE
(f.to Dr Mauro FANTI)


IL SOVRINTENDENTE MEDICO GENERALE
(f.to Dott. Giuseppe CIMAGLIA)

CONVENZIONE INAIL CORTE DEI CONTI - pdf447 kb

CONVENZIONE INAIL MEF - pdf575 kb

CONVENZIONE INAIL MIUR - pdf kb429