L'individuazione del dirigente
Come individuare il dirigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro

Per quanto attiene la problematica del'individuazione del dirigente nelle aziende di ampie dimensioni, particolare interesse assume la decisione della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. IV 24/3/2000 n. 3822) avente ad oggetto le responsabilità del soggetto che ricopre la carica di dirigente di un’azienda di notevoli dimensioni. In particolare si tratta di un procedimento nell’ambito del quale in primo grado ed in appello era stata riconosciuta la responsabilità penale di un soggetto che nell’ambito dell’azienda ricopriva la carica di responsabile della produzione di tutti gli stabilimenti appartenenti al gruppo. Un impiegato tecnico, addetto specificamente al controllo funzionale di una linea di macchine destinate alla produzione, procedendo lungo il camminamento laterale di una linea aerea, mettendo inavvertitamente un piede in fallo, cadeva nel vuoto e si procurava di conseguenza lesioni personali gravi; si era accertato che il suddetto camminamento era munito di tutte le prescrizioni antinfortunistiche, mancando unicamente un pannello di controllo, che risultava essere stato rimosso proprio dal dipendente infortunatosi per ovviare al mancato funzionamento di una macchina. La Cassazione, nell’escludere la responsabilità del dirigente, ha affermato che al direttore della produzione, nell’ambito di un gruppo industriale di notevoli dimensioni, non può essere addebitato il mancato controllo su una struttura presidiaria, a suo tempo correttamente installata, ma momentaneamente malfunzionante, quando di tale mancato funzionamento egli non abbia avuto conoscenza; ciò semprechè il direttore della produzione non sia stato destinatario di espresse e specifiche deleghe in materia. In pratica ritiene la Corte che per individuare le responsabilità penali di soggetti che operano in un’azienda di grosse dimensioni occorre verificare, in concreto, l’organizzazione dell’azienda, tenendo conto delle diverse mansioni esercitate da ciascun dirigente. Ora l’esonero da responsabilità del rappresentante legale dell’azienda o del dirigente superiore presuppone un’organizzazione aziendale articolata nell’ambito della quale a ciascun dirigente sia assegnato un settore di competenze specifico e differenziato; al dirigente di un reparto deve essere assegnata la competenza e la responsabilità diretta di tutte le operazioni che si svolgono all’interno dell’unità aziendale a lui affidata ed un potere di adottare decisioni, ivi comprese quelle inerenti alla sicurezza sul lavoro, che si rivelino essenziali per l’attività del reparto. Orbene nella fattispecie in esame non risulta essere stato sufficientemente accertato a quale soggetto, in luogo del direttore della produzione ritenuto responsabile nei gradi di merito del giudizio e poi prosciolto dalla Corte di Cassazione, andavano attribuiti i compiti prevenzionistici; deve ritenersi, infatti, che nella materia della sicurezza sul lavoro non possono esserci dei vuoti di protezione e che pertanto in caso di evento dannoso per il lavoratore un’ipotesi di responsabilità deve essere astrattamente individuabile a carico di soggetti ben individuabili, salvo poi eventualmente accertarsi nella fattispecie concreta la ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o di altre forme di esclusione della responsabilità penale.

In senso critico, si è osservato che dovrebbe essere onere difesivo dell’imputato, in caso di imputazione a carico del dirigente in funzione della posizione di vertice occupata nell’ambito dell’organizzazione aziendale (supremazia) e della conseguente responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, fornire al giudice elementi in base ai quali ritenere che ad un altro soggetto, pure posto ai vertici dell’organizzazione aziendale, fosse attribuito in via esclusiva il compito di direttore di tutte le attività che si svolgevano nell’impianto ove si è verificato l’infortunio. In particolare per potere riconoscere un esonero da responsabilità per il direttore della produzione sarebbe stato necessario accertare l’esistenza di un’esplicita delega di funzioni in tal senso. Deve, ritenersi che il direttore della produzione, proprio per la posizione di vertice occupata nell’ambito della particolare attività aziendale qualificata come produzione, non può essere ritenuto "sic et simpliciter" estraneo al debito prevenzionistico. Gli obblighi prevenzionistici sono intrinsecamente connaturati all'attività produttiva, e dunque il soggetto al quale è riconosciuto, nell'ambito dell’organigramma aziendale il compito di elaborare, mettere in esecuzione e controllare i programmi produttivi dell’azienda si presenta, accanto al datore di lavoro, il naturale destinatario della normativa di prevenzione; come peraltro espressamente disposto dagli articoli 4 comma 5 e 89 del D. Lgs. 626/1994. Dalla sentenza non emerge un esame approfondito delle mansioni del dirigente della produzione, che pure sarebbe stata prgiudiziale per riconoscere l’esonero da responsabilità del dirigente per l’evento verificatosi, poichè se si fosse accertato che il direttore della produzione avesse di fatto esercitato una qualunque attività di controllo sullo svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito dello stabilimento ove si è verificato l’infortunio, in conformità al principio dell’effettività, si sarebbe invece dovuto riconoscere un obbligo del dirigente di controllo sulla esecuzione del lavoro nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.

 

L'obbligo di vigilanza dei dirigenti

L'obbligo dei dirigenti di vigilare, al fine di esigere, come previsto dall’art. 4 D.P.R. 547/1955, che i lavoratori dipendenti osservino le norme di sicurezza non può essere addebitato fino al punto di imporre una presenza continua sul luogo di lavoro, né può essere esteso fino a dovere impedire eventi dipendenti da comportamenti anomali, imprevedibili e commessi in violazione degli ordini ricevuti (Cass. sez. IV 8/4/1993 n. 3495 P.G. in proc. Di Pergola).