Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Roma, 12.01.04
A TUTTE LE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Infortunio in itinere. Limiti spaziali del percorso tutelato.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, nel codificare la disciplina pretoria
in materia di infortunio in itinere, ha esteso la tutela assicurativa
agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori "durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoroÖ..".
Dalla disposizione normativa, tuttavia, non si evince se il rischio in
itinere protetto includa anche le pertinenze e le aree comuni
(pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne, ecc.)
rispettivamente dell'abitazione e del luogo di lavoro.
Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle
aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che ¯ quando ne
ricorrono tutti i presupposti ¯ l'evento sia tutelabile e che vada
inquadrato non come infortunio in itinere bensì come infortunio
accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell'ambito
aziendale, nella vasta accezione di cui all'art. 1, D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, "segnano il discrimine tra infortunio in itinere e
occasione di lavoro all'interno dell'azienda" (Cassazione, n.
5937/01).
La questione si presenta più complessa nel caso di infortuni occorsi
nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell'abitazione del
lavoratore, trattandosi di decidere se tali luoghi che, pur essendo di
suo esclusivo o comune "godimento", egli deve comunque necessariamente
percorrere per accedere alla via pubblica, rientrino o meno nel
rischio in itinere protetto.
Si tratta di una problematica del tutto inedita, che non risulta mai
affrontata dalla giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 38/2000 e che trova soluzioni
diversificate nei sistemi di tutela dell'infortunio in itinere vigenti
in alcuni paesi europei.
Salvo riesame della questione nel caso si consolidassero in futuro
diversi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene, allo stato, di
dover aderire ai criteri enunciati in una recente sentenza della Corte
di Cassazione (n. 9211/03) che, negando l'indennizzabilità
dell'infortunio occorso ad un lavoratore caduto mentre percorreva le
scale condominiali per recarsi dalla propria abitazione al luogo di
lavoro, ha affermato il seguente principio: "l'infortunio in itinere,
come tale indennizzabile, non appare configurabile oltre che
nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria
abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) - in relazione al quale
non sono in verità mai sorti dubbi ¯ anche in quella di infortunio
verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune (e
forzosa) proprietà privata".
I passaggi in cui si articola l'impianto argomentativo della suddetta
sentenza possono essere così ricostruiti:
"da una interpretazione logico ¯ sistematica dell'intero contenuto del
citato art. 12 e da una lettura di alcune espressioni in detta norma
riportate ("luogo di abitazione"; "normale percorso";"utilizzo del
mezzo privato, purchè necessitato") si evince in maniera chiara che
l'infortunio in itinere debba verificarsi nella pubblica strada o,
comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o
comune) proprietà del lavoratore assicurato, con conseguente
impossibilità, quindi, di una sua configurazione all'interno degli
indicati luoghi condominiali";
intercorre, infatti, un peculiare rapporto tra i beni condominiali e
le singole unità abitative, rapporto che si caratterizza sia perché
l'assicurato, "al di là dei poteri pieni ed esclusivi sul proprio
immobile, ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il
potere di intervenire efficacemente ¯ anche attraverso la doverosa
sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione ¯ su tutto
ciò che interessa i beni condominiali" stessi, sia perché abitazione e
beni condominiali hanno l'identica "destinazione a fungere da luoghi
naturali di espletamento delle occupazioni quotidiane e personali del
lavoratore";
le aree condominiali, dunque, "possono considerarsi, seppure in senso
improprio, come pertinenze dell'abitazione o come beni che, per essere
funzionalmente connessi con essa, sono assoggettati ai fini che qui
interessano ad un unitario trattamento";
ne consegue che, come le abitazioni, anche le pertinenze e le aree
condominiali non rientrano nel percorso sulla via pubblica il cui
rischio costituisce l'oggetto della copertura assicurativa.
Proprio sulla base delle considerazioni sopraillustrate, si ritiene
che possa, invece, considerarsi compresa nel percorso protetto quella
particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al
traffico di un numero indeterminato di veicoli, presentano
caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono
con quelle indicate dalla Suprema Corte. Si fa presente, al riguardo,
che la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo, in passato, di
precisare che dalla nozione di "strada", quale area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali,
restano escluse soltanto le strade riservate all'uso esclusivo di
privati proprietari, ma non anche quelle, pur di proprietà privata,
destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata
(sentenze nn. 12148/1993 e 3169/1999).
Da tutto quanto sopra rappresentato discende sul piano operativo che:
1. rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla tutela
l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come
comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e delle parti
condominiali (pianerottoli, scale, cortili, viali, strade interne o,
comunque, riservate all'uso esclusivo di privati proprietari, ecc.);
2. peraltro, ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella
tutela l'infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà
privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità
indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero
indeterminato di veicoli;
3. rispetto al luogo di lavoro, l'infortunio occorso fuori dalle
pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come "infortunio
in itinere", mentre quello occorso all'interno delle pertinenze va
inquadrato come "infortunio in attualità di lavoro".
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina VIETRI
In particolare l'Istituto ha precisato:
- l'infortunio avvenuto entro l'ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell'abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili) non rientra nell'ambito dell'infortunio in itinere;
- ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare nella tutela l'infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli;
- rispetto al luogo di lavoro, l'infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro va inquadrato come "infortunio in itinere", mentre quello occorso all'interno delle pertinenze va inquadrato come "infortunio in attualità di lavoro".