Inabilità Inpdap: note sulla procedura per il riconoscimento
(Inpdap, Nota Operativa 21 ottobre 2004 n° 22)

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004 – serie generale n. 44 – è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute, con il quale sono stati, fra l’altro, definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché l’applicazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.
 

INPDAP

(Nota Operativa 21 ottobre 2004 numero 22)

Organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del D.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.

 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004 – serie generale n. 44 – è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute, con il quale sono stati, fra l’altro, definiti i criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché l’applicazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori.

Talune sedi provinciali e territoriali hanno chiesto chiarimenti circa gli organismi deputati agli accertamenti sanitari degli orfani maggiorenni inabile, atteso che con la circolare n. 426 in data 26 aprile 2004 il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito che “l’inabilità a (qualsiasi) proficuo lavoro, giudizio medico-legale richiesto per istituti normativi a carattere previdenziale – assistenziale per il diritto, in alcuni casi, a trattamenti pensionistici, alla loro reversibilità o ad altra previdenza da parte di taluni aventi diritto, quali gli orfani e altri collaterali”, a decorrere dal 23 febbraio 2004, è accertata secondo le procedure per gli accertamenti sanitari indicate nel decreto in questione.

Al riguardo, si precisa che dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 12 febbraio 2004, vale a dire dal 23 febbraio 2004, la procedura per l’accertamento sanitario attestante l’inabilità degli orfani e degli altri collaterali è quella indicata al punto 3) della circolare n. 37 dell’11 giugno c.a. di questa Direzione Centrale.

Si fa comunque presente che l’eventuale certificazione sanitaria rilasciata da altri organismi sanitari tra quelli previsti dal decreto in commento non comporta l’obbligo di sottoporre il richiedente ad altra visita medica, in quanto gli organismi sanitari in questione hanno pari dignità e sono tra loro alternativi, e può, quindi, essere ritenuta valida, ai fini che qui interessano, quella presentata dal richiedente.

Nel rammentare che l’orfano maggiorenne inabile, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione ai superstiti, deve essere “permanentemente e assolutamente inabile a qualsiasi attività lavorativa”, si ribadisce che per quanto riguarda gli iscritti alla C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I. e C.P.U.G. le disposizioni del decreto non hanno abrogato quanto previsto dall’art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

 

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala