Sanzionato il ritardo del datore di lavoro nella denuncia all’Inail della
malattia professionale insorta ad un proprio dipendente che causa inabilità
permanente.
Sulla applicabilità della sanzione prevista dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. n.
1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, in caso di
denuncia tardiva si è pronunciato il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una
istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
Il lavoratore deve denunciare la malattia professionale al proprio datore di
lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifestazione (art. 52,
comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965).
Tale denuncia deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’Istituto
assicuratore corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi
a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia”, come previsto
dall’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 1124/1965. Le violazioni alle disposizioni
di tale comma comportano l’irrogazione di un sanzione amministrativa consistente
nel versamento di una somma di denaro (comma 8 dell’art. 53 del D.P.R. n.
1124/1965 ).
“L’art. 53, comma 5 - rilegge nella risposta all’istanza di interpello - non
contempla alcuna ipotesi di esclusione dall’obbligo della denuncia o
dall’obbligo del rispetto del relativo termine di inoltro; può pertanto
affermarsi che i suddetti adempimenti costituiscono obblighi di carattere
generale, aventi sempre natura cogente quali che siano le conseguenze scaturenti
dalla tecnopatia contratta dal lavoratore, compresa anche l’eventuale inabilità
permanente al lavoro dell’assicurato.”
La tempestività della denuncia consente all’Inail di verificare la
documentazione e di procedere poi, nel più breve tempo possibile, alla
liquidazione, in favore dell’assicurato, dell’indennità per inabilità temporanea
assoluta.
Tale tempestività consente, inoltre, di accertare anche eventuali postumi
invalidanti di grado indennizzabile.
Il Ministero del Lavoro ha concluso che “la sanzione prevista dall’art. 53,
comma 8, del D.P.R. n.1124/1965, come modificata dall’art. 2 lett. b) della L.
n. 561/1993, deve essere applicata anche in caso di denuncia tardiva, da parte
del datore di lavoro, della malattia professionale che abbia dato luogo ad
inabilità permanente del lavoratore.