invalidi
La Commissione deve accettare il medico di fiducia PAGINA PRECEDENTE
 
   
   
In base a quale norma è obbligatoria la presenza del geriatra, nelle commissioni di invalidità, su richiesta dell'interessato? (4 aprile 2002)  


Lettera firmata

 

 
Presso ogni ASL (Azienda Sanitaria Locale) opera una o più Commissioni mediche incaricate, ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 [1], di effettuare gli accertamenti per il riconoscimento delle menomazioni. Il comma 4 di tale articolo stabilisce che “In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia”. Pertanto, se la persona interessata – ovvero, chi ne tutela gli interessi – chiede di farsi assistere dal medico di fiducia, la Commissione ne deve accettare la presenza e verbalizzarne le osservazioni.  
 
 

[1] Legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del DL 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).

Art. 1.

Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970 n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati, sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.

6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.

7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle Unità Sanitarie Locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

 

Ndr. A seguito del trasferimento della competenza alle Regioni, in attuazione di quanto disposto con l’articolo 130 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, l’ASL trasmette i verbali all’Ufficio indicato dalla Regione.

 

8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti, dalla commissione indicata al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.