La Certezza della Delega secondo Pierguido Soprani

Il parere del noto magistrato, specialista in sicurezza e igiene del lavoro, in materia di certezza della delega prevenzionistica.



La sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, 27 gennaio 2000, n. 881, udienza 9 dicembre 2000 s. 4083, Pres. Acquarone, P.M: De Maio (conf.) ric. Mazzoni, ha stabilito quanto segue:

"Il datore di lavoro, quale soggetto obbligato invia principale alla osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è esente in modo ineccepibile da ogni responsabilità, in caso di impossibilità di adempiere direttamente all’obbligo, quando abbia conferito delega a tale fine a persona tecnicamente qualificata; la delega risulti conferita con certezza e il delegato abbia piena autonomia decisionale e gestionale, affrancata da ogni ingerenza del delegante

In materia di delega, in base al principio che la stessa viene predisposta per adempiere agli obblighi di legge e non certo liberarsene, prevale in modo assoluto la posizione di garanzia, offerta più e meglio che dal datore di lavoro, impossibilitato per le dimensioni dell’impresa a far fronte ai molteplici compiti prevenzionistici imposti dalla legge, dal delegato tecnicamente capace e fornito di tutti i poteri, decisionali e di spesa, necessari a provvedere.

Per una società per azioni e per il Presidente del consiglio di amministrazione della stessa, la divisione dei compiti è funzionale ad una migliore organizzazione dell’impresa: in tale contesto la delega, in determinati e specifici settori, è lo strumento pragmatico ma anche giuridicamente delineato per adempiere agli obblighi delegati, e non certo per sottrarvisi".

Commenta Pierguido Soprani: " l'unico modo per trasferire su altri una responsabilità, conseguente alla violazione di norme penali del lavoro, che sarebbe propria, è di trasferire anticipatamente i poteri di attuazione degli obblighi di legge contenuti nei precetti delle norme penali; è così che, se all'interno dell'impresa si vogliono ripartire le aree funzionali in maniera diversa da quella indicata dalla legge, gli atti a ciò inerenti devono necessariamente essere accompagnati o trasfondersi in un atto di delega.

E se ciò può avvenire anche solo sul piano dell'effettività delle mansioni svolte (ogniqualvolta all'esercizio di determinate mansioni si accompagni la titolarità dei poteri ad esse inerenti), cioè senza bisogno dell'adozione di atti formali; tuttavia il modo per rendere certo e conoscibile questo trasferimento, ed al tempo stesso di precostituirlo quale elemento di prova storico - documentale, è quello costituito dalla delega.

Certezza e conoscibilità dell'atto di delega sono le condizioni minimali per la sua apprezzabilità e valutazione nel mondo del diritto; l'esistenza della delega rappresenta pertanto una condizione necessaria al trasferimento soggettivo della responsabilità penale; ma, al tempo stesso, è anche una condizione sufficiente a produrre tale effetto".