LA FUNZIONE DI RESPONSABILE AZIENDALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI NON E’ COMPATIBILE CON QUELLA DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA In base al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Cassazione Sezione Lavoro n. 19965 del 15 settembre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Celentano).
           
La s.r.l. Madonna dei Miracoli ha assegnato al suo dipendente Umberto D., nell’ottobre del 1998, la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall’art. 2 lettera e) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Umberto D. ha rifiutato l’incarico, facendo presente che esso era incompatibile con quello, in precedenza da lui assunto, di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall’art. 2 lettera f) della stessa legge. Per questo rifiuto l’azienda lo ha licenziato. Egli ha chiesto al Pretore di L’Aquila l’annullamento del licenziamento, sostenendo che il rifiuto da lui opposto alla richiesta aziendale doveva ritenersi giustificato. Il Pretore ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di L’Aquila che ha annullato il licenziamento. La Corte ha ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore di svolgere le funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, affidategli dal datore di lavoro, atteso che tali mansioni erano incompatibili con quelle di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte di L’Aquila per vizi di motivazione e violazione di legge.
           
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19965 del 15 settembre 2006, Pres. Sciarelli, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Nel sistema delineato dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – ha osservato la Corte – la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art. 2, lett. e), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che rappresenta il datore di lavoro nell’espletamento di un’attività che questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (art. 10 del d.leg.vo n. 626 ed all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 3, comma 2). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato, invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza; deve essere consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette all’espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra cui il responsabile del servizio (art. 8, comma 2); deve essere consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda (art. 19, comma 1, lett. b), nonché sulla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori (art. 19, comma 1, lett. c), e sulla organizzazione della formazione di tali addetti (art. 19, comma 1, lett. d); svolge tutta una serie di funzioni, elencate nell’art. 19, che possono, in sintesi, definirsi di costante controllo dell’attività svolta, in materia di sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impieganti per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (lett. o); fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
           
Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al comune obiettivo della sicurezza del lavoro – ha affermato la Corte – significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il controllato ed il controllante coinciderebbero; è come se, nei casi in cui può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10, primo comma), il datore di lavoro fosse eletto dai lavoratori come loro rappresentante per la sicurezza; chiaramente diversa è la volontà della legge, che richiede entrambe le figure per una azione di prevenzione costantemente perseguita da parte datoriale e controllata dai lavoratori.