LA FUNZIONE DI
RESPONSABILE AZIENDALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEI RISCHI NON E’
COMPATIBILE CON QUELLA DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
–
In base al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626
(Cassazione Sezione Lavoro n. 19965 del 15 settembre 2006, Pres. Sciarelli,
Rel. Celentano).
La s.r.l. Madonna dei Miracoli ha assegnato al suo
dipendente Umberto D., nell’ottobre del 1998, la funzione di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall’art. 2
lettera e) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Umberto D. ha
rifiutato l’incarico, facendo presente che esso era incompatibile con
quello, in precedenza da lui assunto, di rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, previsto dall’art. 2 lettera f) della stessa legge. Per
questo rifiuto l’azienda lo ha licenziato. Egli ha chiesto al Pretore di
L’Aquila l’annullamento del licenziamento, sostenendo che il rifiuto da
lui opposto alla richiesta aziendale doveva ritenersi giustificato. Il
Pretore ha rigettato la domanda. Questa decisione è stata riformata dalla
Corte d’Appello di L’Aquila che ha annullato il licenziamento. La Corte ha
ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore di svolgere le funzioni di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,
affidategli dal datore di lavoro, atteso che tali mansioni erano
incompatibili con quelle di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la
sentenza della Corte di L’Aquila per vizi di motivazione e violazione di
legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 19965 del 15 settembre
2006, Pres. Sciarelli, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Nel
sistema delineato dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 – ha
osservato la Corte – la funzione di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, designato dal datore di lavoro (art.
2, lett. e), e quella di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(art. 2, lett. f) non sono cumulabili nella stessa persona. Il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un soggetto che
rappresenta il datore di lavoro nell’espletamento di un’attività che
questi, in determinati casi, potrebbe svolgere personalmente (art. 10 del
d.leg.vo n. 626 ed all. I); esercita quindi prerogative proprie del datore
di lavoro in tema di sicurezza del lavoro; contribuisce a determinare gli
oneri economici che il datore di lavoro deve sopportare perché il lavoro
in azienda sia e rimanga sicuro, atteso che le misure relative alla
sicurezza non devono comportare oneri finanziari per i lavoratori (art. 3,
comma 2). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato,
invece, a svolgere una funzione di consultazione e di controllo circa le
iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza; deve essere
consultato dal datore di lavoro sulla designazione delle persone addette
all’espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, fra
cui il responsabile del servizio (art. 8, comma 2); deve essere consultato
in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda
(art. 19, comma 1, lett. b), nonché sulla designazione degli addetti
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori (art. 19, comma 1, lett. c), e sulla organizzazione della
formazione di tali addetti (art. 19, comma 1, lett. d); svolge tutta una
serie di funzioni, elencate nell’art. 19, che possono, in sintesi,
definirsi di costante controllo dell’attività svolta, in materia di
sicurezza, dal datore di lavoro e dal servizio di prevenzione da questi
istituito, compresa la facoltà di fare ricorso alle autorità competenti
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro e i mezzi impieganti per attuarle non siano
idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro (lett. o);
fruisce delle stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
Concentrare nella stessa persona le funzioni di due figure
cui il legislatore ha attribuito funzioni diverse, ancorché finalizzate al
comune obiettivo della sicurezza del lavoro – ha affermato la Corte –
significa eliminare ogni controllo da parte dei lavoratori, atteso che il
controllato ed il controllante coinciderebbero; è come se, nei casi in cui
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (art. 10, primo comma), il datore di lavoro fosse
eletto dai lavoratori come loro rappresentante per la sicurezza;
chiaramente diversa è la volontà della legge, che richiede entrambe le
figure per una azione di prevenzione costantemente perseguita da parte
datoriale e controllata dai lavoratori.
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