La tutela delle infermita’ per cause di servizio nel pubblico impiego |
di Alberto Foggia |
***
La materia delle infermità per cause di
servizio è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del
20.04.1994, n. 349, che all’art. 1 così dispone: “l’impiegato civile che abbia
contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l’eventuale
dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è
verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza
dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione
dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura
dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove
possibile, le conseguenze sull’integrità fisica. Il dipendente può allegare
alla domanda ogni documento che reputi utile. Tale istanza può farsi anche
qualora la menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la cessazione
del rapporto di impiego.
Con la medesima domanda, l’impiegato che, per infermità o lesione contratta
per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica
ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A (perdita di arti,
distruzione di ossa facciali, tumori maligni, fistola gastrica, sordità,
alterazioni facoltà mentali, ecc.) e B (disturbi funzionali cardiaci di lieve
entità, ernie viscerali contenibili, distonia spastica e diffusa del colon,
stenosi nasale unilaterale di notevole grado, ecc.) annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione
dell’equo indennizzo, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente
all’infermità o lesione; tale domanda di riconoscimento di equo indennizzo può
essere proposta anche dagli eredi dell’impiegato o del pensionato deceduto,
entro sei mesi dal decesso”.
Secondo il disposto dell’art. 6, spetterà successivamente ad una Commissione
composta da due medici e da un esperto esterno indicato dall’impiegato,
accertare la possibile ascrivibilità dell’infermità o lesione alla causa di
servizio.
Infine, ai sensi dell’art. 9, “l’amministrazione deve pronunciarsi sul
riconoscimento di infermità per causa di servizio con provvedimento espresso
motivato, entro quindici mesi – entro diciannove mesi per la pronuncia sulla
concessione dell’equo indennizzo – dalla data di ricevimento della domanda”.
In tale materia è degna di nota una recentissima sentenza del TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale) del Lazio, la n. 760/2001, che, sconfessando quanto
ritenuto dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità – che aveva
considerato non dipendente da causa di servizio l’infarto occorso ad un
professore di Educazione Fisica, poiché ritenuta tale infermità congenita – ha
accolto il ricorso di tale dipendente, motivando che, anche in caso di
“infermità di natura endocostituzionale e degenerativa, non può escludersi
l’incidenza di fattori esterni, ovvero concause capaci di concorrere
all’insorgenza della patologia”. Il rapporto di causa-effetto tra lavoro e
infermità può essere negato solo se si dimostra dettagliatamente che lo
sviluppo della malattia è effettivamente indipendente dall’attività
lavorativa.