La tutela delle infermita’ per cause di servizio nel pubblico impiego

di Alberto Foggia

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La materia delle infermità per cause di servizio è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20.04.1994, n. 349, che all’art. 1 così dispone: “l’impiegato civile che abbia contratto infermità o subito lesioni, per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica. Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile. Tale istanza può farsi anche qualora la menomazione dell’integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego. 
Con la medesima domanda, l’impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A (perdita di arti, distruzione di ossa facciali, tumori maligni, fistola gastrica, sordità, alterazioni facoltà mentali, ecc.) e B (disturbi funzionali cardiaci di lieve entità, ernie viscerali contenibili, distonia spastica e diffusa del colon, stenosi nasale unilaterale di notevole grado, ecc.) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, richiede la concessione dell’equo indennizzo, se la menomazione si sia manifestata contemporaneamente all’infermità o lesione; tale domanda di riconoscimento di equo indennizzo può essere proposta anche dagli eredi dell’impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso”. 
Secondo il disposto dell’art. 6, spetterà successivamente ad una Commissione composta da due medici e da un esperto esterno indicato dall’impiegato, accertare la possibile ascrivibilità dell’infermità o lesione alla causa di servizio. 
Infine, ai sensi dell’art. 9, “l’amministrazione deve pronunciarsi sul riconoscimento di infermità per causa di servizio con provvedimento espresso motivato, entro quindici mesi – entro diciannove mesi per la pronuncia sulla concessione dell’equo indennizzo – dalla data di ricevimento della domanda”.
In tale materia è degna di nota una recentissima sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio, la n. 760/2001, che, sconfessando quanto ritenuto dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità – che aveva considerato non dipendente da causa di servizio l’infarto occorso ad un professore di Educazione Fisica, poiché ritenuta tale infermità congenita – ha accolto il ricorso di tale dipendente, motivando che, anche in caso di “infermità di natura endocostituzionale e degenerativa, non può escludersi l’incidenza di fattori esterni, ovvero concause capaci di concorrere all’insorgenza della patologia”. Il rapporto di causa-effetto tra lavoro e infermità può essere negato solo se si dimostra dettagliatamente che lo sviluppo della malattia è effettivamente indipendente dall’attività lavorativa.