Breve
nota sulla circolare del Ministero del Lavoro n.22522 del 3 dicembre 2003, sui
requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione
(a cura di M.Lai)
*Per
ciò che concerne l’identificazione dei titolo accademici,
il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi per addetti e responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione,di cui al comma 6, del nuovo articolo
8-bis, d.lgs.n.626/94 (laurea triennale in “Ingegneria della sicurezza e
protezione”, “Scienze della sicurezza e protezione”, “Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”) se ne mette in rilievo il
carattere tassativo, non estensibile
in via interpretativa ad altri titoli, a meno che l’equipollenza non venga
dichiarata da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Sul punto è
da osservare che se ormai diffusi sono in ambito universitario gli
insegnamenti specifici in materia di sicurezza del lavoro, pochi sono invece i
corsi di laurea interamente dedicati a tale aspetto. I laureati nelle
discipline sopra indicate sono comunque tenuti alla frequenza dei corsi di
aggiornamento di cui al comma 5.
*Per quanto riguarda la
disciplina transitoria,
punto delicato esaminato dalla circolare, pare emergere che:
a)
in relazione alla ipotesi di cui all’art.3, 1°comma (possibilità di
svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione da parte di chi, pur se non in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore, già eserciti tali funzioni da almeno 6 mesi) si precisa
che “non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un
semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del
decreto legislativo, ma è necessario che, alla medesima data, tali
funzioni fossero ancora in corso di svolgimento”.
Sul punto è da osservare che se è condivisibile l’intento di evitare che
l’esperienza sia maturata in un tempo troppo lontano, non del tutto chiara è
la ratio che porta ad escludere la possibilità di svolgere le funzioni in
esame da parte di soggetti di consolidata professionalità, solo perché al
momento non stanno esercitando funzioni di addetto o di Rspp, mentre potrebbe
svolgerle chi, solo in epoca recente ( dal febbraio scorso), è occupato in
tale ambito di attività (equilibrato pareva al riguardo l’utilizzo
dell’espressione: “per almeno sei mesi nell’ultimo anno”, cfr. nota
C.Frascheri, Gradite novità "natalizie " in vista, in tema di d.lgs 195/03
sulle capacità e requisiti degli Aspp e Rspp). Questa è stata peraltro
l’interpretazione prevalente relativa alla disciplina transitoria posta per le
nuove figure professionali (i coordinatori per la sicurezza) dalla normativa
cantieri (d.lgs.n.494/96 e successive modifiche ed integrazioni). Non si
precisa del resto che l’esperienza di “almeno sei mesi” debba essere
necessariamente continuativa, potendosi dunque sommare anche periodi più brevi
fino a concorrere a tale durata.
I soggetti interessati sono inoltre tenuti
a frequentare i corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti
sui luoghi di lavoro, indicati al comma 2, i cui indirizzi e requisiti minimi
sono, come noto, in fase di elaborazione in sede di Conferenza Stato/Regioni.
Qualora peraltro entro il previsto periodo di un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto n.195 (13 agosto 2004)non si sia ancora provveduto
all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e,
conseguentemente all'attivazione degli stessi, si precisa che i soggetti
interessati potranno frequentare i corsi “non appena vengano attivati”
. Sul punto è da osservare, rinviando per
ulteriori considerazioni critiche alla nota di C.Frascheri, che il testo del
d.lgs.n.195, fa espresso richiamo solo al conseguimento dell’attestato di
frequenza , e non anche alla verifica dell’apprendimento,
e soprattutto non menziona i corsi di cui al comma 4,
necessari per lo svolgimento della funzione
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Per cui si potrebbe ritenere, forzando la ratio della norma ma in piena
conformità al dato letterale, che i soggetti per i quali è disposta la
disciplina transitoria dovrebbero comunque frequentare tali specifici corsi.
Su quest'ultimo delicato profilo la circolare non dice nulla.
b)
Ai sensi dell'art.3, comma 2, per i soggetti in possesso del titolo di
studio prescritto che al 13 agosto 2003 non potevano dimostrare di aver
svolto da almeno 6 mesi le funzioni di addetto o di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione si prevede poi la possibilità di svolgere tale
attività purchè “abbiano frequentato o frequentino un corso di
formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti
ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di
cui all’art.3 del d.m. 16 gennaio 1997”. Al riguardo è da evidenziare come il
riferimento normativo sia solo ai contenuti e non anche alla durata,
di 16 ore, del corso di cui all’art.3, d.m. 16 gennaio 1997, potendo dunque
desumersi la volontà del legislatore di stabilire anche una durata più ampia.
Pare infine opportuno che le determinazioni
relative agli indirizzi ed ai requisiti minimi dei corsi elaborate in sede di
Conferenza Stato/Regioni, nonché la durata minima dei corsi per i responsabili
dei servizi di prevenzione, siano recepite tramite decreto legislativo o
decreto ministeriale in modo da assicurare un quadro di riferimento omogeneo
per tutto il territorio nazionale, ben potendo le Regioni (e le province
autonome di Trento e Bolzano) stabilire requisiti specifici e una durata
ulteriore in rapporto alle esigenze locali .