Breve nota sulla circolare del Ministero del Lavoro n.22522 del 3 dicembre 2003, sui requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
(a cura di M.Lai)

*Per ciò che concerne l’identificazione dei titolo accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi per addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione,di cui al comma 6, del nuovo articolo 8-bis, d.lgs.n.626/94 (laurea triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione”, “Scienze della sicurezza e protezione”, “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”) se ne mette in rilievo il carattere tassativo, non estensibile in via interpretativa ad altri titoli, a meno che l’equipollenza  non venga dichiarata da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. Sul punto è da osservare che se ormai diffusi sono in ambito universitario gli insegnamenti specifici in materia di sicurezza del lavoro, pochi sono invece i corsi di laurea interamente dedicati a tale aspetto. I laureati nelle discipline sopra indicate sono comunque tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al comma 5.

*Per quanto riguarda la disciplina transitoria, punto delicato esaminato dalla circolare, pare emergere che:

a)      in relazione alla ipotesi di cui all’art.3, 1°comma (possibilità di svolgere l’attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte di chi, pur se non in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore,  già eserciti tali funzioni da almeno 6 mesi) si precisa che “non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che, alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento”. Sul punto è da osservare che se è condivisibile l’intento di evitare che l’esperienza  sia maturata in un tempo troppo lontano, non del tutto chiara  è la ratio che  porta ad escludere la possibilità di svolgere le funzioni in esame da parte di  soggetti di consolidata professionalità, solo perché al momento non stanno esercitando funzioni di addetto o di Rspp, mentre potrebbe svolgerle chi, solo in epoca recente ( dal febbraio scorso), è occupato in tale ambito di attività  (equilibrato pareva al riguardo l’utilizzo dell’espressione: “per almeno sei mesi nell’ultimo anno”, cfr. nota C.Frascheri, Gradite novità "natalizie " in vista, in tema di d.lgs 195/03 sulle capacità e requisiti degli Aspp e Rspp). Questa è stata peraltro l’interpretazione prevalente relativa alla disciplina transitoria posta per le nuove figure professionali (i coordinatori per la sicurezza) dalla normativa cantieri (d.lgs.n.494/96 e successive modifiche ed integrazioni). Non si precisa del resto che l’esperienza di “almeno sei mesi” debba essere necessariamente continuativa, potendosi dunque sommare anche periodi più brevi fino a concorrere a tale durata.

I soggetti interessati  sono inoltre tenuti a frequentare  i corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, indicati al comma 2, i cui indirizzi e requisiti minimi sono, come noto, in fase di elaborazione in sede di Conferenza Stato/Regioni. Qualora peraltro entro il previsto periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto  n.195 (13 agosto 2004)non si sia ancora provveduto  all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente all'attivazione degli stessi, si precisa che i soggetti interessati potranno frequentare i corsi “non appena vengano attivati” . Sul punto è da osservare, rinviando per ulteriori considerazioni critiche alla nota di C.Frascheri, che il testo del d.lgs.n.195, fa espresso richiamo  solo al conseguimento dell’attestato di frequenza , e non anche alla verifica dell’apprendimento, e soprattutto non menziona i corsi  di cui al comma 4, necessari per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Per cui si potrebbe ritenere, forzando la ratio della norma ma in piena conformità al dato letterale, che i soggetti per i quali è disposta la disciplina transitoria dovrebbero comunque frequentare tali specifici corsi. Su quest'ultimo delicato profilo la circolare non dice nulla.

b)      Ai sensi dell'art.3, comma 2,  per i soggetti in possesso del titolo di studio prescritto che al 13 agosto 2003 non potevano dimostrare  di aver svolto da almeno 6 mesi le funzioni di addetto  o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione si prevede poi la possibilità di svolgere tale attività purchè “abbiano frequentato o frequentino un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all’art.3 del d.m. 16 gennaio 1997”. Al riguardo è da evidenziare come il riferimento normativo sia solo ai contenuti e non anche alla durata, di 16 ore, del corso di cui all’art.3, d.m. 16 gennaio 1997, potendo dunque desumersi la volontà del legislatore di  stabilire anche una durata più ampia.

Pare infine opportuno che le determinazioni relative agli indirizzi ed ai requisiti minimi dei corsi elaborate in sede di Conferenza Stato/Regioni, nonché la durata minima dei corsi per i responsabili dei servizi di prevenzione, siano recepite tramite decreto legislativo o decreto  ministeriale in modo da assicurare un quadro di riferimento omogeneo per tutto il territorio nazionale, ben potendo le Regioni  (e le province autonome di Trento e Bolzano) stabilire requisiti specifici  e una durata ulteriore in rapporto alle esigenze locali .