Militari in malattia e privacy: utilizzabili solo dati indispensabili
( Garante Privacy , newsletter 26.07.2004 )
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

N. 223 del 26 luglio - 1 agosto 2004


Militari in malattia e accessi alle caserme
Informazioni sulla salute non indispensabili. Il Garante interrompe il trattamento
dei dati

Con un provvedimento adottato nei confronti del Comando regionale di una
forza di polizia il Garante ha vietato un illecito trattamento di informazioni
sulla salute di alcuni militari. Al Comando è stato imposto di interrompere
ogni operazione e di limitarsi alla sola conservazione dei dati.

Lo ha stabilito il Garante accogliendo i ricorsi di alcuni sottufficiali
che lamentavano una violazione della privacy ogni volta che, in licenza
per malattia o in aspettativa, recandosi in caserma trovavano all'ingresso
un elenco con i nomi di tutti i militari corredati dalle varie cause dell'assenza.
In particolare, accanto ai nominativi dei militari temporaneamente assenti
dal servizio che l'amministrazione comunica al responsabile che disciplina
gli ingressi in caserma, compariva la dicitura "in convalescenza" o "in
aspettativa". Queste informazioni, anche senza l'indicazione di particolari
patologie, sono in grado di rivelare lo stato di salute. Per lo scopo perseguito
è sufficiente un elenco con i nominativi privo di altre indicazioni.

Dopo una prima istanza rivolta all'amministrazione nella quale si contestava
la presenza di tali diciture che a parere dei sottufficiali costituiscono
un illecito trattamento di dati sulla salute, insoddisfatti della risposta
ricevuta, hanno presentato separati ricorsi al Garante. I militari non contestavano
le misure di sicurezza, ma si opponevano al tipo di procedura adottata dall'amministrazione
ritenuta lesiva della privacy chiedendone l'interruzione.

Il Garante ha dato loro ragione e ha, dunque, disposto l'interruzione del
trattamento illegittimo dei dati.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comando regionale, infatti, l'indicazione
del dato relativo all'assenza per "convalescenza" dà luogo ad un trattamento
di dati sensibili dal momento che questa informazione è come detto in grado
di rivelare lo stato di salute del dipendente e non risulta, peraltro, indispensabile.
Con l'introduzione del nuovo Codice i soggetti pubblici per svolgere attività
istituzionali devono poi rispettare il principi di necessità: devono, cioè,
impiegare solo dati indispensabili, riducendo al minimo l'utilizzazione
di dati personali ed identificativi quando le finalità perseguite possono
essere altrimenti raggiunte, come nel caso in esame. Per disciplinare l'ingresso
dei militari che si assentano dal servizio è sufficiente indicare solo i
loro nomi, senza menzionare espressamente la ragione di tale assenza attinente
allo stato di salute. Ed anche se l'amministrazione non ha ancora adottato
un regolamento in cui specificare i tipi di dati trattati, le operazioni
eseguibili, le finalità perseguite, essa deve comunque attenersi a tale
principio, altrimenti il trattamento è illecito.