Misure contro le discriminazioni nell'ambiente di lavoro

Presentazione

 

Dal 28 agosto 2003 entra in vigore il decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il provvedimento recepisce la direttiva comunitaria 2000/78/CE del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale sull'argomento finalizzato a rendere effettivo nei Paesi membri il principio della parità di trattamento contro ogni forma di discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale.


Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei ministri del 3 luglio 2003, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto scorso.


 

 

L'obiettivo del provvedimento è quello di tutelare l'accesso all'occupazione, all'orientamento ed alla formazione professionale, prevedendo altresì adeguata tutela giurisdizionale dei diritti e legittimando il ruolo delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative ad agire eventualmente in giudizio in nome e per conto di chi abbia subito discriminazioni.

 

Nel decreto si definisce inoltre il diritto alla tutela dalle discriminazioni sia dirette che indirette, rendendo in questo modo perseguibili anche comportamenti elusivi che apparentemente neutri risultano invece discriminatori. Tra le varie discriminazioni contemplate nel decreto legislativo rientra anche il cosiddetto Mobbing, fenomeno attuale ed emergente anche nel settore pubblico e sul quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha costituito un'apposito Osservatorio.

Misure contro le discriminazioni nell'ambiente di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
(G. U. n. 187 del 13 agosto 2003 - testo in vigore dal 28/8/2003)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

 

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

 

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

 

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

Oggetto

 

Art. 2.

Nozione di discriminazione

 

Art. 3.

Ambito di applicazione
 

 

Art. 4.

Tutela giurisdizionale dei diritti
 

 

Art. 5.

Legittimazione ad agire

 

 

Art. 6.

Relazione

 

Art. 7.

Copertura finanziaria

Misure contro le discriminazioni nell'ambiente di lavoro

Il mobbing

 

L'attenzione nei confronti del mobbing nasce soprattutto negli Usa e in Gran Bretagna, dove il fenomeno si è sviluppato soprattutto a seguito della ristrutturazione dell'impresa e la conseguente introduzione nei processi produttivi di criteri di efficientismo intensivo e di una eccessiva richiesta di fidelizzazione dei dipendenti all'azienda da parte del management.

 

Negli ultimi anni la giurisdizione del giudice del lavoro, insieme agli studi della sociologia del lavoro e dell'organizzazione, danno sempre più spazio a un fenomeno che, trasversalmente, è presente tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Secondo recenti sondaggi, dall'8 al 9% dei lavoratori dell'Unione Europea, dunque dai dodici ai tredici milioni di persone, sarebbero state vittime di violenze psicologiche sul posto di lavoro.

 

Si parla genericamente di mobbing quando un dipendente è oggetto ripetuto di attacchi da parte dei superiori (datore di lavoro e/o suoi preposti ) ma anche dei suoi colleghi di pari grado, ed in particolare quando vengono attuati comportamenti diretti ad isolarlo, discriminarlo o comunque a provocarne un progressivo disadattamento lavorativo. Tale definizione, però, non trova ancora un preciso riscontro nella nostra legislazione.

 

 

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Misure contro le discriminazioni nell'ambiente di lavoro

La commissione mobbing del Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Il Ministro per la Funzione Pubblica, con un decreto del 19 settembre 2002, ha istituito una Commissione di analisi e studio sulle politiche di gestione delle risorse umane e per lo studio delle cause e delle conseguenze dei comportamenti vessatori nei confronti dei lavoratori.

 

La Commissione ha tra i suoi compiti quello di individuare i provvedimenti da predisporre ed elabora le proposte, anche di carattere normativo, per migliorare l'ambiente di lavoro e le condizioni generali del lavoratore e per garantire la valorizzazione delle professionalità. La Commissione è coordinata dal prof. Michele Piccione, docente di clinica psichiatrica all'Università "La Sapienza" di Roma.

 

La Commissione ha preparato una bozza di legge nella quale si definisce il mobbing come "Atti, atteggiamenti o comportamenti di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che portano ad un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore".

 

Inoltre la proposta di legge indica a chi spetta la prevenzione e disciplina il percorso per riconoscere i malanni "correlati" allo stress da abuso e regola l'attività di prevenzione, chiamando in causa quattro figure. Tre sono il datore di lavoro, il lavoratore ed il "medico competente" ad accertare i "disturbi correlabili a violenza morale o psichica" sul lavoro. Ma la bozza di legge apporta una novità assegnando al "rappresentante per la sicurezza" anche un incarico di vigilanza per prevenire le situazioni mobbizzanti o segnalarle. Il testo introduce, inoltre, i "centri pubblici o istituti specializzati" regionali dedicati alla diagnosi dei disturbi causati dal mobbing sulla base di un protocollo di valutazione unico, uniforme a livello nazionale.

 

 

 

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica