Le più recenti modifiche alle norme in materia di
miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
La Legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee" (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento
Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, ha
ulteriormente modificato il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
In particolare, l'art. 20 della legge interviene sul comma 8-bis dell'art.
36 del D.Lgs. n. 626/94, mentre l'art. 21, che contiene una delega al
Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 15 novembre 2001, modifica direttamente l'art. 4
comma 1 e l'art. 8 comma 6 decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
Nuovi termini per l'adeguamento di alcune attrezzature di lavoro
L’articolo 20 della legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee" (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento
Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, ha
prorogato dal 30 giugno 2001 (come previsto dall’art. 36 comma 8 ter D.
Lgs. n. 626/94) al 5 dicembre 2002 il termine ultimo per procedere
all’adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non
semoventi e i carrelli elevatori ai requisiti di sicurezza previsti
dall’allegato XV del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 359/99.
I principali nuovi obblighi , da attuare entro il 5 dicembre 2002 sono i
seguenti:
1. adeguare i carrelli elevatori, altre attrezzature mobili, semoventi o
non semoventi, ed attrezzature adibite al sollevamento di carichi, con
strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi
per le persone, secondo quanto stabilito in allegato XV;
2. sottoporre a manutenzione programmata e verifiche periodiche le
attrezzature di lavoro elencate in allegato XIV;
3. regolamentare l’impiego di attrezzature di sollevamento utilizzate
anche per il sollevamento di persone.
Nell’allegato XV del D. Lgs. n. 626/94 vengono riportate a titolo di
esempio alcune modalità di adeguamento necessarie per ridurre il rischio
di ribaltamento dei carrelli elevatori (punto 1.4).
In premessa lo stesso allegato XV precisa che “le disposizioni si
applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un
rischio corrispondente”.
Quindi occorre prima di procedere all’adeguamento verificare l’esistenza
del rischio che si ritiene di prevenire con l’adeguamento (tali elementi
andranno ovviamente segnalati nel documento di valutazi0ne dei rischi ai
sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, hce, tra l’altro, deve
considerare “tutti” i rischi lavorativi, dopo l’innovazione introdotta
dalla Legge comunitaria sopra citata).
Ad esempio è fondamentale definire quali sono le condizioni che rendono
presente il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori, e obbligano
agli interventi di adeguamento.
Ma occorre qui intenderci: il rischio è sempre presente, oppure dipende da
una valutazione delle caratteristiche del mezzo e delle condizioni d’uso.
L’interpretazione letterale dell’allegato porta a propendere per la
seconda interpretazione, in quanto si pone come condizione
dell’adeguamento l’esistenza reale, e non ipotizzata (sia pure in forza di
legge), del rischio di ribaltamento.
Le misure di adeguamento dei carrelli elevatori
L’adeguamento non comporta, da parte del costruttore, l’attestazione di
conformità ai requisiti di sicurezza (art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n.
626/94).
L’adeguamento alla norma comporta:
– una fase preliminare di studio sulle condizioni della macchina,
– una successiva fase di individuazione degli elementi di sicurezza da
installare,
– una terza fase di installazione,
– una quarta fase di collaudo in esercizio.
Al fine di evitare in caso di incidente successivo all’adeguamento delle
attrezzature, eventuali contestazioni è consigliabile documentare in modo
oggettivo l’intervento.
Ad esempio nel caso di carrello elevatore si dovrà:
– evitare il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione,
– proteggere gli organi di trasmissione,
– evitare il rischio di ribaltamento della macchina,
– installare una struttura che trattenga il lavoratore sul sedile in caso
di ribaltamento,
– installare il dispositivo che evita la messa in moto non autorizzata,
– essere dotati di dispositivi di illuminazione se opera nelle ore
notturne,
– essere dotati di un estintore portatile se trasporta materiale
infiammabile.
L’allegato XV suggerisce, a titolo di esempio quattro possibili interventi
per limitare i rischi di ribaltamento:
a) installare una cabina per il conducente;
b) installare una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c) installare una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d)installare una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul
sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del
carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello
stesso.
Se, a seguito della valutazione del rischio di ribaltamento, l’azienda
effettua l’adeguamento dei propri carrelli elevatori, consigliamo di
verificare che le soluzioni adottate siano congrue con le caratteristiche
del mezzo.
In particolare ricordiamo che l’adozione di cinture di sicurezza deve
essere accompagnata dalla presenza di una struttura antiribaltamento (ROPS)
che protegga l’addetto in caso di rovesciamento, e non solo una protezione
(tettuccio) contro la caduta di oggetti.
Ricordiamo inoltre che non è sufficiente la sola dotazione di cinture di
sicurezza, ma è necessario imporne l’obbligo di utilizzo, informare gli
addetti e verificare il rispetto dell’obbligo così definito.
Infine la valutazione del rischio condotta e le misure definite dovranno
essere riportate in aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.
È bene infine che la ditta incaricata rilasci una descrizione dettagliata
e sottoscritta degli interventi eseguiti e delle eventuali verifiche e
prove condotte.
Gli adeguamenti in seguito alla condanna della Corte di Giustizia UE
La Legge comunitaria n. 39/2002 delega il Governo ad emanare entro il 9
aprile 2003, un decreto legislativo recante le modifiche al D. Lgs. n.
626/94, necessarie al fine di conformare la norma italiana ai principi e
criteri indicati dalla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee il 15 novembre 2001 (causa C-49/00), per
inadeguata trasposizione nell'ordinamento nazionale di alcune norme
contenute nella direttiva CE n. 391/89. In particolare, secondo il giudice
europeo, il D.Lgs. n. 626/94 non ha imposto al datore di lavoro di
valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
esistenti sul luogo di lavoro; non ha imposto al datore di lavoro di
decidere se fare ricorso a servizi esterni di protezione e prevenzione dei
rischi professionali qualora le competenze interne all'azienda siano
insufficienti e non ha definito le capacità e attitudini di cui devono
essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e
prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
In attesa dell'emanazione del decreto (per il quale è presente una bozza
fin dalla precedente legislatura), che stabilisca i requisiti
professionali dei RSPP italiani, il legislatore è intervenuto direttamente
sul comma 1 dell'art. 4 e sul comma 6 dell'articolo 8 del D. Lgs. n.
626/94.
Per quanto riguarda l'estensione della valutazione dei rischi a
tutti i rischi esistenti, si è proceduto introducendo una modifica che
risolve alla radice il problema riscontrato dalla corte europea: mentre il
testo pre-vigente consentiva al datore di lavoro di limitarsi, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, a valutare i rischi nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, ora il datore di lavoro può sentirsi
libero anzi obbligato - sempre in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, a valutare " tutti i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro ".
Dunque ora devono essere valutati tutti i rischi di qualsiasi natura e
origine, siano essi previsti dalla legislazione previgente, o siano essi
individuati dalle successive modifiche al D. Lgs. n. 626/94 medesimo.
Ulteriore fondamentale importanza apportata dalla Legge comunitaria è la
trasformazione di quello che era il potere in dovere del datore di lavoro
di far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda se le capacità dei
dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono
insufficienti (art. 8, comma 6 D. Lgs. n. 626/94). |