Le recenti modifiche al D. Lgs. n. 626/94

Le più recenti modifiche alle norme in materia di miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626.



La Legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, ha ulteriormente modificato il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. In particolare, l'art. 20 della legge interviene sul comma 8-bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 626/94, mentre l'art. 21, che contiene una delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, modifica direttamente l'art. 4 comma 1 e l'art. 8 comma 6 decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.

Nuovi termini per l'adeguamento di alcune attrezzature di lavoro
L’articolo 20 della legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2001), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, ha prorogato dal 30 giugno 2001 (come previsto dall’art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n. 626/94) al 5 dicembre 2002 il termine ultimo per procedere all’adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi e non semoventi e i carrelli elevatori ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato XV del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs 359/99.
I principali nuovi obblighi , da attuare entro il 5 dicembre 2002 sono i seguenti:
1. adeguare i carrelli elevatori, altre attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, ed attrezzature adibite al sollevamento di carichi, con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito in allegato XV;
2. sottoporre a manutenzione programmata e verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate in allegato XIV;
3. regolamentare l’impiego di attrezzature di sollevamento utilizzate anche per il sollevamento di persone.


Nell’allegato XV del D. Lgs. n. 626/94 vengono riportate a titolo di esempio alcune modalità di adeguamento necessarie per ridurre il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori (punto 1.4).
In premessa lo stesso allegato XV precisa che “le disposizioni si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente”.
Quindi occorre prima di procedere all’adeguamento verificare l’esistenza del rischio che si ritiene di prevenire con l’adeguamento (tali elementi andranno ovviamente segnalati nel documento di valutazi0ne dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/94, hce, tra l’altro, deve considerare “tutti” i rischi lavorativi, dopo l’innovazione introdotta dalla Legge comunitaria sopra citata).
Ad esempio è fondamentale definire quali sono le condizioni che rendono presente il rischio di ribaltamento dei carrelli elevatori, e obbligano agli interventi di adeguamento.
Ma occorre qui intenderci: il rischio è sempre presente, oppure dipende da una valutazione delle caratteristiche del mezzo e delle condizioni d’uso. L’interpretazione letterale dell’allegato porta a propendere per la seconda interpretazione, in quanto si pone come condizione dell’adeguamento l’esistenza reale, e non ipotizzata (sia pure in forza di legge), del rischio di ribaltamento.
Le misure di adeguamento dei carrelli elevatori
L’adeguamento non comporta, da parte del costruttore, l’attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza (art. 36 comma 8 ter D. Lgs. n. 626/94).
L’adeguamento alla norma comporta:
– una fase preliminare di studio sulle condizioni della macchina,
– una successiva fase di individuazione degli elementi di sicurezza da installare,
– una terza fase di installazione,
– una quarta fase di collaudo in esercizio.
Al fine di evitare in caso di incidente successivo all’adeguamento delle attrezzature, eventuali contestazioni è consigliabile documentare in modo oggettivo l’intervento.
Ad esempio nel caso di carrello elevatore si dovrà:
– evitare il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione,
– proteggere gli organi di trasmissione,
– evitare il rischio di ribaltamento della macchina,
– installare una struttura che trattenga il lavoratore sul sedile in caso di ribaltamento,
– installare il dispositivo che evita la messa in moto non autorizzata,
– essere dotati di dispositivi di illuminazione se opera nelle ore notturne,
– essere dotati di un estintore portatile se trasporta materiale infiammabile.
L’allegato XV suggerisce, a titolo di esempio quattro possibili interventi per limitare i rischi di ribaltamento:
a) installare una cabina per il conducente;
b) installare una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
c) installare una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d)installare una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
Se, a seguito della valutazione del rischio di ribaltamento, l’azienda effettua l’adeguamento dei propri carrelli elevatori, consigliamo di verificare che le soluzioni adottate siano congrue con le caratteristiche del mezzo.
In particolare ricordiamo che l’adozione di cinture di sicurezza deve essere accompagnata dalla presenza di una struttura antiribaltamento (ROPS) che protegga l’addetto in caso di rovesciamento, e non solo una protezione (tettuccio) contro la caduta di oggetti.
Ricordiamo inoltre che non è sufficiente la sola dotazione di cinture di sicurezza, ma è necessario imporne l’obbligo di utilizzo, informare gli addetti e verificare il rispetto dell’obbligo così definito.
Infine la valutazione del rischio condotta e le misure definite dovranno essere riportate in aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. È bene infine che la ditta incaricata rilasci una descrizione dettagliata e sottoscritta degli interventi eseguiti e delle eventuali verifiche e prove condotte.


Gli adeguamenti in seguito alla condanna della Corte di Giustizia UE
La Legge comunitaria n. 39/2002 delega il Governo ad emanare entro il 9 aprile 2003, un decreto legislativo recante le modifiche al D. Lgs. n. 626/94, necessarie al fine di conformare la norma italiana ai principi e criteri indicati dalla sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 15 novembre 2001 (causa C-49/00), per inadeguata trasposizione nell'ordinamento nazionale di alcune norme contenute nella direttiva CE n. 391/89. In particolare, secondo il giudice europeo, il D.Lgs. n. 626/94 non ha imposto al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esistenti sul luogo di lavoro; non ha imposto al datore di lavoro di decidere se fare ricorso a servizi esterni di protezione e prevenzione dei rischi professionali qualora le competenze interne all'azienda siano insufficienti e non ha definito le capacità e attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In attesa dell'emanazione del decreto (per il quale è presente una bozza fin dalla precedente legislatura), che stabilisca i requisiti professionali dei RSPP italiani, il legislatore è intervenuto direttamente sul comma 1 dell'art. 4 e sul comma 6 dell'articolo 8 del D. Lgs. n. 626/94.
Per quanto riguarda l'estensione della valutazione dei rischi a tutti i rischi esistenti, si è proceduto introducendo una modifica che risolve alla radice il problema riscontrato dalla corte europea: mentre il testo pre-vigente consentiva al datore di lavoro di limitarsi, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, a valutare i rischi nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ora il datore di lavoro può sentirsi libero ­ anzi obbligato - sempre in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, a valutare " tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro ".
Dunque ora devono essere valutati tutti i rischi di qualsiasi natura e origine, siano essi previsti dalla legislazione previgente, o siano essi individuati dalle successive modifiche al D. Lgs. n. 626/94 medesimo.


Ulteriore fondamentale importanza apportata dalla Legge comunitaria è la trasformazione di quello che era il potere in dovere del datore di lavoro di far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti (art. 8, comma 6 D. Lgs. n. 626/94).