REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.10/04

Reg.Dec.

N. 2516 Reg.Ric.

ANNO   1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2516/1999, proposto da Moretti Maria Pia, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Dal Piaz e dall’avv. Mario Contaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, n. 63;

contro

Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, e Provveditore agli studi di Alessandria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, I, 17 dicembre 1998, n. 765, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 25 novembre 2003 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l'avvocato Contaldi Gianluca per delega dell’avv. Mario Contaldi per l’appellante, e l'avvocato dello Stato F. Clemente per le amministrazioni appellate;

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante, insegnante di ruolo di educazione fisica, attualmente in quiescenza, impugnava il provvedimento del Provveditore agli studi di Alessandria 23 settembre 1994 n. 14654, e i pareri medici presupposti, con cui la dipendente veniva giudicata idonea al servizio, e conseguentemente veniva respinta la sua istanza di dispensa dal servizio.

Lamentava la contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione, che le aveva concesso l’aspettativa per motivi di salute per ben diciassette mesi in poco più di due anni (dal marzo 1992 al giugno 1994), e sulla scorta delle stesse patologie la aveva ritenuta idonea al servizio e le aveva negato la dispensa.

Il parere medico sarebbe altresì incompleto perché accenna solo a talune patologie, omettendone numerose altre certificate dalla ricorrente.

2. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. respingeva il ricorso, osservando che:

non vi è contraddittorietà, perché un conto è valutare la inidoneità temporanea al servizio, al fine della aspettativa, un conto è valutare la inidoneità permanente, al fine della dispensa;

non vi è difetto di istruttoria perché la commissione medica ha sottoposto a visita la paziente alla presenza del medico di fiducia e la ha sottoposta sia ad esami obiettivi che ad esami strumentali.

Ha proposto appello l’originaria ricorrente.

Lamenta che, essendosi il collocamento in aspettativa prolungato reiteratamente, l’amministrazione avrebbe dovuto attentamente valutare la domanda di dispensa dal servizio, perché sarebbe contraddittorio da un lato negare la dispensa e dall’altro prolungare l’aspettativa.

Ad avviso dell’appellante, all’epoca della seconda visita medica vi sarebbero stati tutti i presupposti per la dispensa, data la mancanza di prognosi favorevole per le patologie riscontrate e la particolare disciplina di insegnamento, l’educazione fisica, che presuppone il possesso pieno ed assoluto dei requisiti di salute.

La commissione medica non avrebbe valutato né il lavoro svolto dalla ricorrente, né le numerose patologie documentate.

3. L’appello è infondato.

3.1. Dispone l’art. 129, co. 1, t.u. n. 3/1957, che <<Può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonché quello che abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento>>.

A sua volta l’art. 71 dispone che <<Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica>>.

Sicché, il t.u. contempla due ipotesi di dispensa per infermità:

l’una, in caso di superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità;

l’altra, nel caso in cui vi sia una inabilità al servizio per motivi di salute, anche a prescindere dal superamento del periodo massimo di aspettativa.

In entrambi i casi presupposti per la dispensa sono la definitiva inabilità al servizio, e l’impossibilità di utilizzazione per altri compiti inerenti alla qualifica.

Nel valutare la inabilità al servizio l’organo di amministrazione attiva deve necessariamente avvalersi di organi tecnici, composti da esperti in scienze mediche.

3.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’operato dell’amministrazione appare immune da vizi.

Non vi è contraddittorietà tra la valutazione compiuta al fine dell’aspettativa e quella compiuta al fine della dispensa, in quanto una inabilità temporanea, se giustifica l’aspettativa, non giustifica anche necessariamente la dispensa.

D’altro canto, per legge l’aspettativa per motivi di salute non può superare i diciotto mesi, e nella specie tale periodo massimo non è stato superato.

Sicché, fin tanto che l’aspettativa viene concessa nei limiti di durata massima legale, non può imputarsi all’amministrazione alcuna violazione di legge o contraddittorietà.

Né può ritenersi lacunoso il giudizio medico – legale della commissione, che ha valutato sia il tipo di lavoro svolto dalla dipendente, sia la documentazione medica da questa prodotto, ed ha proceduto sia ad esami obiettivi che ad esami strumentali.

Tale istruttoria appare sufficiente, e congruo il giudizio medico collegiale, che, a fronte della completezza degli elementi di fatto e delle indagini svolte, non può essere ritenuto viziato sol perché i medici di parte esprimono una diversa posizione.

3.3. Né può aderirsi alla istanza istruttoria di parte appellante, volta a conseguire una c.t.u., perché la c.t.u. può disporsi nei limiti in cui gli atti appaiano viziati da eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria, e non al solo fine di sostituire ad un giudizio tecnico dell’amministrazione, un altro giudizio tecnico espresso dall’ausiliario del giudice.

Tali vizi non si riscontrano nell’operato della commissione medica.

4. Per quanto esposto, l’appello va respinto.

Appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2003 con la partecipazione di:

Giorgio GIOVANNINI                                              Presidente

Sergio SANTORO                                                     Consigliere

Giuseppe ROMEO                                                     Consigliere

Lanfranco BALUCANI                                              Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS                                            Consigliere Est.

Presidente

 

Consigliere                                                         Segretario

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                       Il Direttore della Segreteria