Il delegante conserva sempre, in materia di sicurezza e
igiene del lavoro, un obbligo residuo di vigilanza sull'operato del
delegato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
Il potere di ingerenza e di sorveglianza del delegante
sull'attività del delegato - concordemente ammesso nel diritto
amministrativo - può farsi coincidere con il potere di vigilanza e
controllo che, in materia di sicurezza, permane in capo al datore di
lavoro delegante [Vedi Focareta, Delega di funzioni e responsabilità
penale in materia di sicurezza sul lavoro, p.128].
Un esplicito richiamo a tali poteri del delegante si trova, ad esempio,
nelle decisioni giurisprudenziali concernenti gli obblighi di sicurezza
del Sindaco.
Quest'ultimo, infatti, è ritenuto responsabile della violazione delle
norme di prevenzione anche quando, pur avendo espressamente delegato un
assessore, sia stato direttamente sollecitato dall'interessato, e ciò
nonostante non abbia fatto uso del proprio potere di ingerenza, sino al
punto di revocare la delega [In proposito v. Cass. pen. 5 marzo 1994, n.2379,
in Dir. prat. lav., 1994, 1537; Cass. pen. 3 maggio 1994, n. 5079, in Dir.
prat. lav., 1994, 1824; Cass. pen. 17 novembre 1994, n.11441, in Dir. prat.
lav., 1994, 3470. Contra, sull'inesistenza di tali poteri di ingerenza in
capo al delegante, cfr. Cass. pen. 16 febbraio 1994, n.1887, in Dir. prat.
lav., 1994, 888].
In tal senso (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 12413 del 30 ottobre 1999 (ud.
del 8 ottobre 1999), Massarenti (rv 215009)) "non può essere ritenuto
penalmente responsabile l'amministratore di una società che, avendo
approntato tutte le misure antinfortunistiche richieste, abbia delegato un
preposto alla organizzazione e all'espletamento di specifica attività, ove
quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e
sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e
sempre che il predetto amministratore, nel più generale contesto della
posizione di garanzia che fa capo comunque al datore di lavoro, non si
esima dall'obbligo di sorveglianza, il cui rispetto va valutato tenendo
conto delle connotazioni del caso concreto (tra cui, dimensioni
dell'organizzazione, peculiarità del comportamento tenuto, episodicità del
fatto)". Conforme Cass. pen., Sez. III, sent. n. 12279 del 29 novembre
2000, Buzzi, in Ambiente e Sicurezza n. 1/2001, pag. 122 , in cui si
precisa che, in materia di inquinamento, pure nelle imprese di grandi
dimensioni, in ipotesi di delega, sussiste sempre la possibilità di
responsabilità del delegante allorché l'inquinamento sia riconducibile a
cause strutturali dovute a scelte generali ovvero allorché il delegante
abbia omesso di esercitare il dovere generale di controllo, secondo
diligenza e prudenza sull'attività o inattività del delegato. La verifica
dell'inosservanza del dovere di controllo va quindi fatta caso per caso,
con riferimento oltre che all'organizzazione aziendale ed al tipo di
delega, anche al tipo di contestazione elevata. Questa, invero, può
atteggiarsi come:
mera, puntuale inosservanza di un precetto formale
amministrativo-burocratico (mancata comunicazione di certi dati alla
pubblica amministrazione; omesso aggiornamento di un registro;
inosservanza di un termine di scadenza, e simili);
mancata adozione o violazione delle buone tecniche di funzionamento,
conduzione, manutenzione degli impianti;
carenze strutturali (scelta di strutture, locali, impianti, omessa
informazione e formazione sui rischi specifici inerenti la lavorazione
)(Pasquale Fimiani).
Va sottolineato che (Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n.12297) “la
responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme
antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente nel
controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il
rispetto delle citate norme, viene meno solo se…….controlli che colui al
quale ha conferitola delega la usi concretamente”, inoltre (Cass. Pen.
sez. V, 85/090614) “sull’imprenditore stesso incombe l’obbligo di
controllare che la persona capace e qualificata da lui delegata adempia
regolarmente alle funzioni delegategli”.