Obbligo di vigilanza del delegante sul delegato

Il delegante conserva sempre, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, un obbligo residuo di vigilanza sull'operato del delegato, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale



Il potere di ingerenza e di sorveglianza del delegante sull'attività del delegato - concordemente ammesso nel diritto amministrativo - può farsi coincidere con il potere di vigilanza e controllo che, in materia di sicurezza, permane in capo al datore di lavoro delegante [Vedi Focareta, Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro, p.128].
Un esplicito richiamo a tali poteri del delegante si trova, ad esempio, nelle decisioni giurisprudenziali concernenti gli obblighi di sicurezza del Sindaco.
Quest'ultimo, infatti, è ritenuto responsabile della violazione delle norme di prevenzione anche quando, pur avendo espressamente delegato un assessore, sia stato direttamente sollecitato dall'interessato, e ciò nonostante non abbia fatto uso del proprio potere di ingerenza, sino al punto di revocare la delega [In proposito v. Cass. pen. 5 marzo 1994, n.2379, in Dir. prat. lav., 1994, 1537; Cass. pen. 3 maggio 1994, n. 5079, in Dir. prat. lav., 1994, 1824; Cass. pen. 17 novembre 1994, n.11441, in Dir. prat. lav., 1994, 3470. Contra, sull'inesistenza di tali poteri di ingerenza in capo al delegante, cfr. Cass. pen. 16 febbraio 1994, n.1887, in Dir. prat. lav., 1994, 888].
In tal senso (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 12413 del 30 ottobre 1999 (ud. del 8 ottobre 1999), Massarenti (rv 215009)) "non può essere ritenuto penalmente responsabile l'amministratore di una società che, avendo approntato tutte le misure antinfortunistiche richieste, abbia delegato un preposto alla organizzazione e all'espletamento di specifica attività, ove quest'ultimo sia persona tecnicamente capace, abbia accettato l'incarico e sia dotato di idonei poteri determinativi e direzionali al riguardo e sempre che il predetto amministratore, nel più generale contesto della posizione di garanzia che fa capo comunque al datore di lavoro, non si esima dall'obbligo di sorveglianza, il cui rispetto va valutato tenendo conto delle connotazioni del caso concreto (tra cui, dimensioni dell'organizzazione, peculiarità del comportamento tenuto, episodicità del fatto)". Conforme Cass. pen., Sez. III, sent. n. 12279 del 29 novembre 2000, Buzzi, in Ambiente e Sicurezza n. 1/2001, pag. 122 , in cui si precisa che, in materia di inquinamento, pure nelle imprese di grandi dimensioni, in ipotesi di delega, sussiste sempre la possibilità di responsabilità del delegante allorché l'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute a scelte generali ovvero allorché il delegante abbia omesso di esercitare il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza sull'attività o inattività del delegato. La verifica dell'inosservanza del dovere di controllo va quindi fatta caso per caso, con riferimento oltre che all'organizzazione aziendale ed al tipo di delega, anche al tipo di contestazione elevata. Questa, invero, può atteggiarsi come:
mera, puntuale inosservanza di un precetto formale amministrativo-burocratico (mancata comunicazione di certi dati alla pubblica amministrazione; omesso aggiornamento di un registro; inosservanza di un termine di scadenza, e simili);
mancata adozione o violazione delle buone tecniche di funzionamento, conduzione, manutenzione degli impianti;
carenze strutturali (scelta di strutture, locali, impianti, omessa informazione e formazione sui rischi specifici inerenti la lavorazione )(Pasquale Fimiani).
Va sottolineato che (Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n.12297) “la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente nel controllo delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il rispetto delle citate norme, viene meno solo se…….controlli che colui al quale ha conferitola delega la usi concretamente”, inoltre (Cass. Pen. sez. V, 85/090614) “sull’imprenditore stesso incombe l’obbligo di controllare che la persona capace e qualificata da lui delegata adempia regolarmente alle funzioni delegategli”.