REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni, nella persona del Magistrato Dott. Rinieri FERONE  ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 84/2005/pc)

Nel giudizio iscritto al n. 12497/PC del registro di Se­greteria, proposto dal  sig. F.E., domiciliato  presso lo studio del’Avv. P.S. che, unitamente all’Avvocato G.C., lo rappresentano e difendono contro l’I.N.P.D.A.P. ed avverso il diniego di p.p.o.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, già dipendente della Regione Toscana, in servizio nella U.S.L. 23 di Arezzo, in data 1.9.1992 fu dispensato dal servizio, siccome giudicato permanentemente non idoneo al servizio e a qualsiasi altro proficuo lavoro.

A tale dispensa si giunse sulla base del parere medico-legale espresso dalla C.M.O. di Firenze in data 20.7.1992 (verb. N. 65), che riscontrò “cardiopatia ischemica post-infartuale con pregressa necrosi a sede antero-apicale in soggetto con riserva coronaria ridotta”, dipendente dal servizio ed ascrivibile alla 4^ ctg tab A, quale esito di un infarto subito nel 1986; giudizio confermato dalla commissione medica ospedaliera 2° di Firenze, come da verbale n. 121 del 28.2.1996.

L’I.N.P.D.A.P., invece, annotava sul provvedimento di pensione diretta ordinaria: “non accoglie la domanda di pensione di privilegio in quanto non vi è nesso di causalità” “…pertanto non presenti i requisiti di cui all’art. 33 L. (recte : R.D.) 680/1938.”

Il ricorso è fondato.

L’art. 33 del R.D.L. 1938 n. 680 stabilisce che, (art. 7 – comma 2 – della legge 11.4.1955, n. 379), quando per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata dell’esercizio delle proprie funzioni, oppure quando a causa di malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego, il dipendente sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio e sia cessato dal rapporto d’impiego, il medesimo ha diritto a pensione. L’art. 16 della legge 1646/1962, ha mitigato il rigore della formulazione dell’art. 33, circa il rapporto di causalità immediato tra servizio e inabilità, ammettendo che la pensione di privilegio possa essere conseguita anche quando nell’evento che ha determinato l’inabilità, si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

Nel caso di specie i fatti documentati provano il rapporto di redisponesti tra servizio e inabilità.

Infatti, oltre ai giudizi medico-legali sopra richiamati che questo giudice condivide per le argomentazioni ivi svolte, è acquisita agli atti anche una dichiarazione del capo-ufficio del sig. F., la dott.ssa L. Bacci che conferma le condizioni di particolare stress lavorativo che per molti anni hanno caratterizzato il lavoro del medesimo, dando così conforto alle tesi illustrate nella relazione medica di parte, che con valide e diffuse argomentazioni, sorrette da congrui richiami alla letteratura medica specialistica, ha sostenuto la interrelazione tra condizioni stressanti di lavoro ed insorgenza di patologie cardiache, in assenza di altri fattori redisponesti e di rischio.

A fronte di ciò l’I.N.P.D.A.P., che non ha prodotto alcuna memoria di contestazione, non spende alcuna ragione a sostegno del diniego di trattamento privilegiato.

Il ricorso deve essere, quindi, accolto e, per l’effetto, al sig. Fantacchiotti deve essere riconosciuto trattamento pensionistico privilegiato di 4^ ctg tab A a decorrere dal collocamento in pensione.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria quest’ultima solo nella eventuale misura necessaria ad integrare il tasso percentuale degli interessi legali, fino a renderlo pari, ove dovesse essere inferiore, a quello dell’indice di svalutazione, da calcolarsi con riferimento all’indice annuale ISTAT, ai sensi dell’art. 150 disp. Att. C.p.c., ciò in applicazione dell’art. 429 – comma 3 – c.p.c., cui rinvia l’art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205, conformemente ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite nella sentenza 10/QM del 18 ottobre 2002.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce  il diritto del  sig. F. alla pensione privilegiata di 4^ ctg a decorrere dall’originaria decorrenza della pensione ordinaria.

Sulle somme arretrate sono dovuti interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi nei limiti e secondo le modalità illustrate in parte motiva.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Firenze nella pubblica udienza del 26 gennaio 2005.

                                                                           IL GIUDICE

                                                                   F.to Rinieri FERONE

 

Depositata in Segreteria il 25/02/2005

                                                                           IL DIRIGENTE

                                                                          F.to G. BADAME