La sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro notturno
Il lavoro notturno nel nostro paese è una realtà piuttosto rilevante, poiché negli ultimi anni tale tipologia di orario si è andata sempre più espandendo, dai settori in cui era tradizionalmente consolidata (ospedali, vigilanza, impianti chimici a ciclo continuo, ecc.) a numerosi altri settori.

La materia del lavoro notturno è disciplinata, a livello comunitario, dalla direttiva 93/104/CE e in Italia dal Decreto Legislativo n. 532 del 26/11/1999.

Con l’entrata in vigore del Decreto 532 il prestare la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore notturno costituisce, senza necessità dell’ulteriore presenza di altri fattori critici, un fattore di rischio: alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che l’organismo umano è più sensibile nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro.

Da ciò deriva che il lavoro notturno deve essere preso in esame in modo specifico nella valutazione dei rischi al fine di verificare se tale tipologia di lavoro costitusce un’aggravante rispetto ai rischi già individuati e comuni al lavoro diurno e di adottare le misure atte a ridurre al minimo il fattore di rischio dovuto al lavoro notturno in sé.


In tal senso il Decreto 532 prevede precisi obblighi di sorveglianza sanitaria, obbligatoria, indipendentemente dalla presenza di altri fattori di rischio, e di informazione, che deve essere adeguata al lavoro svolto ed obbligatoria per lavorazioni che comportano rischi particolari, nonché l’obbligo di adottare specifiche misure di prevenzione e protezione sia personali che collettive.


Il datore di lavoro deve inoltre garantire servizi, quali Pronto Soccorso e Squadra Antincendio ed Emergenza, e mezzi di prevenzione o protezione (adeguata illuminazione e segnaletica di avvertimento e sicurezza, intensificazione delle pause lavorative e adeguata organizzazione dei turni lavorativi), adeguati al lavoro notturno nonchè assicurare un livello di servizi equivalente a quello del turno diurno.

Nel caso in cui le condizioni di lavoro determinano modifiche nei piani di emergenza e pronto soccorso, nella segnaletica di avvertimento e sicurezza il datore di lavoro deve predisporre adeguate istruzioni operative al lavoro notturno da realizzare attraverso momenti formativi ad hoc e in aggiunta con la messa a disposizione dei lavoratori notturni di un manuale delle istruzioni operative.
 


 

Stress e lavoro
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di una vedova contro un ente pubblico che aveva negato il riconoscimento della causa di servizio.
 
Con la Sentenza n.800/2005 il Consiglio di Stato ha annullato un provvedimento emesso dal Tar del Lazio, riguardante il riconoscimento della causa di servizio per un dipendente INPS morto nel 1990 per una patologia cardiaca.
La vedova aveva presentato istanza per il riconoscimento della causa di servizio.

All’uomo, dopo aver subito un intervento a cuore aperto, era stato cambiato incarico. Il collegio medico di primo grado non aveva evidenziato nessun nesso causale diretto o concausale fra l’infermità denunciata come causa del decesso ed il servizio prestato.
Il collegio medico di secondo grado aveva, all’opposto, ritenuto che le patologie delle quali l’uomo soffriva, e che lo hanno portato alla morte, fossero state aggravate negli anni anche in seguito ai continui stress lavorativi. Il collegio medico di secondo grado aveva, quindi, ritenuto “che l’attività di servizio sia stata concausa sufficiente e determinante dell’evento morboso che ha condotto a morte il dipendente.”

Nonostante ciò l’INPS aveva respinto con una delibera la domanda di riconoscimento presentata dalla vedova. Il Tar del Lazio con sentenza 3037 del 1998 aveva ritenuto legittima tale delibera.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale sentenza.
La valutazione dell’eventuale nesso tra lo stress lavorativo e il decesso, a fronte di giudizi tecnici intrinsecamente contraddittori, “avrebbe dovuto essere demandata in via definitiva ad una terza istanza tecnica (come il Comitato di verifica per le cause di servizio) o avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico approfondimento istruttorio.” Tale valutazione è stata invece omessa.
 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro e presidi medici obbligatori 

Riportiamo una breve tabella esplicativa per informare in merito alla tipologia di presidi medici obbligatori che le aziende devono avere per soddisfare i requisiti minimi di sicurezza sui lavoro dettati dal D.M. 388/2003.

Gruppo di appartenenza

Tipologia

Tipologia di presidio e tipo di corso

Gruppo A:
I.
 

Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

Cassetta di Pronto soccorso  Corso di 16 ore

Gruppo B:

aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Cassetta di Pronto soccorso
Corso di 12 ore

Gruppo C

aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Pacchetto di medicazione
Corso di 12 ore

 

Mobbing e contestazione retroattiva: la corte di Cassazione nella sentenza n. 23 depositata il 23 marzo ha definito che il mobbing può avere rilievo anche se non contestato immediatamente, nel caso specifico il dipendente aveva posto la lesione su un demansionamento e sul globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro. 


Privacy e campagna elettorale:  il garante ha stabilito che la possibilità di fare propaganda politica attraverso sms, mail o fax è ammessa solo se si è prima provveduto a informarne l'interessato e questi ha dato il consenso a ricevere i messaggi. L'unico mezzo di propaganda che si può utilizzare senza prima acquisire il consenso del destinatario sono le foto dei candidati accompagnate da un breve messaggio di invito al voto.


Fumo e danno da provare: la Corte di Appello di Milano ha riformato la decisione resa in primo grado dal tribunale secondo la quale due dirigenti della banca Paribas erano stati ritenuti responsabili della morte di una lavoratrice asmatica esposta a fumo passivo sul luogo di lavoro. La sentenza rivela che da parte dei dirigenti vi era stata una violazione ell'art. 2087 del codice civile, secondo la quale il datore deve garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, tuttavia tale condotta pur essendo omissiva non può considerarsi condizione necessaria dell'evento lesivo.