La sicurezza sui luoghi di lavoro e il lavoro notturno
Il lavoro notturno nel nostro paese è una realtà piuttosto
rilevante, poiché negli ultimi anni tale tipologia di orario si è andata
sempre più espandendo, dai settori in cui era tradizionalmente consolidata
(ospedali, vigilanza, impianti chimici a ciclo continuo, ecc.) a numerosi
altri settori.
La materia del lavoro notturno è disciplinata, a livello comunitario, dalla
direttiva 93/104/CE e in Italia dal Decreto Legislativo n. 532 del 26/11/1999.
Con l’entrata in vigore del Decreto 532 il prestare la propria attività
lavorativa in qualità di lavoratore notturno costituisce, senza necessità
dell’ulteriore presenza di altri fattori critici, un fattore di rischio:
alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che l’organismo umano è più sensibile
nei periodi notturni ai fattori molesti dell’ambiente nonché a determinate
forme di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi
periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono
pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro.
Da ciò deriva che il lavoro notturno deve essere preso in esame in modo
specifico nella valutazione dei rischi al fine di verificare se tale tipologia
di lavoro costitusce un’aggravante rispetto ai rischi già individuati e comuni
al lavoro diurno e di adottare le misure atte a ridurre al minimo il fattore
di rischio dovuto al lavoro notturno in sé.
In tal senso il Decreto 532 prevede precisi obblighi di sorveglianza
sanitaria, obbligatoria, indipendentemente dalla presenza di altri
fattori di rischio, e di informazione, che deve essere adeguata
al lavoro svolto ed obbligatoria per lavorazioni che comportano rischi
particolari, nonché l’obbligo di adottare specifiche misure di
prevenzione e protezione sia personali che collettive.
Il datore di lavoro deve inoltre garantire servizi, quali Pronto Soccorso
e Squadra Antincendio ed Emergenza, e mezzi di prevenzione o protezione
(adeguata illuminazione e segnaletica di avvertimento e sicurezza,
intensificazione delle pause lavorative e adeguata organizzazione dei turni
lavorativi), adeguati al lavoro notturno nonchè assicurare un livello di
servizi equivalente a quello del turno diurno.
Nel caso in cui le condizioni di lavoro determinano modifiche nei piani di
emergenza e pronto soccorso, nella segnaletica di avvertimento e sicurezza il
datore di lavoro deve predisporre adeguate istruzioni operative al lavoro
notturno da realizzare attraverso momenti formativi ad hoc e in aggiunta con
la messa a disposizione dei lavoratori notturni di un manuale delle istruzioni
operative.
Stress e lavoro |
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di una
vedova contro un ente pubblico che aveva negato il riconoscimento della
causa di servizio.
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Con la Sentenza n.800/2005 il Consiglio di Stato ha
annullato un provvedimento emesso dal Tar del Lazio, riguardante il
riconoscimento della causa di servizio per un dipendente INPS morto nel 1990
per una patologia cardiaca.
La vedova aveva presentato istanza per il riconoscimento della causa di
servizio.
All’uomo, dopo aver subito un intervento a cuore aperto, era stato cambiato
incarico. Il collegio medico di primo grado non aveva evidenziato nessun nesso
causale diretto o concausale fra l’infermità denunciata come causa del decesso
ed il servizio prestato.
Il collegio medico di secondo grado aveva, all’opposto, ritenuto che le
patologie delle quali l’uomo soffriva, e che lo hanno portato alla morte,
fossero state aggravate negli anni anche in seguito ai continui stress
lavorativi. Il collegio medico di secondo grado aveva, quindi, ritenuto “che
l’attività di servizio sia stata concausa sufficiente e determinante
dell’evento morboso che ha condotto a morte il dipendente.”
Nonostante ciò l’INPS aveva respinto con una delibera la domanda di
riconoscimento presentata dalla vedova. Il Tar del Lazio con sentenza 3037 del
1998 aveva ritenuto legittima tale delibera.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale sentenza.
La valutazione dell’eventuale nesso tra lo stress lavorativo e il decesso, a
fronte di giudizi tecnici intrinsecamente contraddittori, “avrebbe dovuto
essere demandata in via definitiva ad una terza istanza tecnica (come il
Comitato di verifica per le cause di servizio) o avrebbe dovuto essere oggetto
di uno specifico approfondimento istruttorio.” Tale valutazione è stata invece
omessa.
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e presidi medici obbligatori
Riportiamo una breve
tabella esplicativa per informare in merito alla tipologia di presidi medici
obbligatori che le aziende devono avere per soddisfare i requisiti minimi di
sicurezza sui lavoro dettati dal D.M. 388/2003.
Gruppo di appartenenza
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Tipologia |
Tipologia di presidio e tipo
di corso |
Gruppo A:
I.
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Aziende o unita' produttive con
attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende
estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate
al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura |
Cassetta di Pronto soccorso
Corso di 16 ore |
Gruppo B: |
aziende o unita' produttive con
tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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Cassetta di Pronto soccorso
Corso di 12 ore |
Gruppo C |
aziende o unita' produttive con
meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. |
Pacchetto di medicazione
Corso di 12 ore |
Mobbing e contestazione retroattiva: la
corte di Cassazione nella sentenza n. 23 depositata il 23 marzo ha definito
che il mobbing può avere rilievo anche se non contestato immediatamente, nel
caso specifico il dipendente aveva posto la lesione su un demansionamento e
sul globale comportamento antigiuridico del datore di lavoro.
Privacy e campagna elettorale: il garante ha stabilito che la
possibilità di fare propaganda politica attraverso sms, mail o fax è ammessa
solo se si è prima provveduto a informarne l'interessato e questi ha dato il
consenso a ricevere i messaggi. L'unico mezzo di propaganda che si può
utilizzare senza prima acquisire il consenso del destinatario sono le foto dei
candidati accompagnate da un breve messaggio di invito al voto.
Fumo e danno da provare: la Corte di Appello di Milano ha riformato la
decisione resa in primo grado dal tribunale secondo la quale due dirigenti
della banca Paribas erano stati ritenuti responsabili della morte di una
lavoratrice asmatica esposta a fumo passivo sul luogo di lavoro. La sentenza
rivela che da parte dei dirigenti vi era stata una violazione ell'art. 2087
del codice civile, secondo la quale il datore deve garantire la sicurezza sul
luogo di lavoro, tuttavia tale condotta pur essendo omissiva non può
considerarsi condizione necessaria dell'evento lesivo.