Indennizzo di Stato anche ai sanitari infettati da epatite (Corte costituzionale 476/2002)
 

Anche i sanitari che riportano danni permanenti in seguito a contatti con persone affette da epatite hanno diritto all'indennizzo dello Stato. La Corte costituzionale ha deciso che la "ragione indennitaria" vale anche per la categoria esclusa dall'articolo 1 della legge 210 del 1992 dichiarando illegittimo questo articolo nella parte in cui non prevede l'indennizzo in questo caso. I giudici sono arrivati a ipotizzare "una dimenticanza del legislatore" perché è del tutto incomprensibile per quale motivo "il personale sanitario sia ammesso al beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti". Tanto più "che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha considerati equivalenti, ai fini dell'indennizzo, quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue". (26 novembre 2002)

SENTENZA della Corte costituzionale N. 476 dell’anno 2002

 

 
Protezione dei lavoratori dall’elettrosmog
Il Consiglio dell’UE approva la direttiva sulle misure minime di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
 
Il 7 aprile 2004 il Consiglio dell’UE ha adottato una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

La direttiva si prefigge di completare la direttiva 89/391/CEE (GU L 183 del 26.9.1989) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, stabilendo requisiti minimi e consentendo agli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose per la protezione dei lavoratori.
Essa dà priorità alla riduzione dei rischi alla fonte mediante l'adozione di misure preventive connesse alla progettazione dei posti di lavoro nonché alla scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro.

La direttiva stabilisce valori limite di esposizione e valori di azione basati su raccomandazioni elaborate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Attribuisce ai datori di lavori la responsabilità di valutare i livelli di esposizione, adottare misure preventive e provvedere all'informazione e alla formazione dei lavoratori.
Dato che per il momento non esistono prove scientifiche sufficienti riguardo a eventuali effetti a lungo termine, la direttiva è circoscritta agli effetti a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

I campi elettromagnetici erano stati in origine oggetto di un'unica proposta riguardante quattro tipi di agenti fisici. Tuttavia, considerata la complessità dei vari agenti, è stato deciso di esaminare ciascun tipo separatamente. Di conseguenza sono state adottate direttive sulle vibrazioni e sul rumore

Il nuovo Decreto 15 luglio 2003, n.388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs.626/94) prevede, tra l’altro, che:
- nelle aziende o unità produttive di dei gruppi A e B (*), il datore di lavoro deve garantire la “cassetta di pronto soccorso”, tenuta presso ciascun luogo di lavoro. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è definito nell’Allegato 1 del decreto. (In tale tipologie di aziende rientrano, ad esempio, tutte quelle con più di tre dipendenti)
- nelle aziende o unità produttive di gruppo C (*) , il datore di lavoro deve garantire un “pacchetto di medicazione”, tenuto presso ciascun luogo di lavoro. Il contenuto del pacchetto di medicazione è definito nell’Allegato 2 del decreto.
Cassetta di pronto soccorso con contenitore in ABS (dimensioni: 420x330x150 mm), arancio, con lastre trasparenti interne a chiusura sia del fondo sia del coperchio, serigrafato con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto e con contenuto previsto dall’allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B; integrato con l’aggiunta di altri dispositivi medici
2 bende di garza da 10 cm
1 dispositivo di rianimazione bocca a bocca QUICKSAVER, con valvola di non ritorno
1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
2 teli sterili monouso 60x40 cm
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
2 confezioni da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
3 lacci emostatici tubolari
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
 
MINISTERO DELLA SALUTE - Decreto 15 luglio 2003, n.388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

[…] Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. […]

 
 
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta uno
dei pilastri su cui si fonda la prevenzione degli infortuni. Tale formazione,
obbligatoria per legge, deve essere realizzata con modalità "adeguate e
sufficienti" (art. 22 del D.Lgs. 626/94)
 
 
 
 
 
 
 
 
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda la prevenzione degli infortuni. Tale formazione, obbligatoria per legge, deve essere realizzata con modalità "adeguate e sufficienti" (art. 22 del D.Lgs. 626/94).
La legge lascia quindi la libertà di scegliere i percorsi formativi, gli strumenti e le modalità che meglio si adattano alla realtà lavorativa nella quale viene realizzata la formazione.
Tale definizione è stata ritenuta da taluni lacunosa; di questo parere è il Comitato Provinciale di Concertazione per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro di Reggio Emilia.
Per questa ragione il Comitato ha svolto negli ultimi anni un lavoro che ha condotto alla realizzazione di un protocollo di intesa tra sindacati e datori di lavoro per superare le difficoltà interpretative di tale disposizione.

Il protocollo di intesa fissa degli standard minimi di formazione e prevede una sperimentazione di 2 anni alla quale le imprese potranno aderire volontariamente.
La sottoscrizione impegna associazioni datoriali e sindacali a promuovere il protocollo entro 2 mesi presso gli Organismi Paritetici Territoriali di comparto, competenti in materia secondo il D.Lgs 626/94, dove sono rappresentati i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Gli Organismi paritetici, come anche le parti sociali attraverso la contrattazione, potranno recepire le proposte o introdurre da subito o in seguito le modifiche che riterranno opportune.

Il protocollo definisce standard quantitativi minimi, commisurati ai rischi tipici di ogni comparto produttivo e anche in funzione della dimensione aziendale. “Le imprese che, volontariamente, applicheranno gli standard adempiranno così agli obblighi di legge, - riferisce in una nota il Comitato - ma le imprese sono libere di realizzare percorsi alternativi, che possano risultare egualmente adeguati e sufficienti”.
Il protocollo prevede inoltre che le imprese, se presentano il progetto di formazione, possano anche ottenere l'attestazione preventiva di conformità sulla base di caratteristiche qualitative prefissate dal protocollo. Per i lavoratori che abbiano ottenuto l'attestazione prevista dal Protocollo, nel caso inizino un nuovo lavoro, resterà valida la parte di formazione effettuata comune all'azienda da cui il lavoratore proviene e alla nuova azienda.

Durante i due anni di sperimentazione del protocollo verrà effettuato il monitoraggio delle attività formative realizzate e verificato il raggiungimento degli obiettivi.
”Successivamente alla fase di promozione presso gli Organismi Paritetici Territoriali verrà attuata una fase di pubblicizzazione a tutti i soggetti erogatori di formazione (Aziende, Enti di formazione, formatori, consulenti e ordini professionali), della durata di 3 mesi, al termine della quale il complessivo impianto del protocollo (standard quantitativi, requisiti minimi di qualità della progettazione formativa, crediti formativi) sarà operante.
Fin da subito, però l'applicazione volontaria da parte delle aziende degli standard quantitativi sarà considerata dai servizi di prevenzione dell'Az.USL (SPSAL) adempimento degli obblighi di legge, ferma restando sempre la facoltà delle imprese di realizzare percorsi alternativi.”