Indennizzo di Stato anche ai sanitari
infettati da epatite (Corte costituzionale 476/2002)
Anche i sanitari che riportano danni permanenti
in seguito a contatti con persone affette da epatite hanno diritto
all'indennizzo dello Stato. La Corte costituzionale ha deciso che la
"ragione indennitaria" vale anche per la categoria esclusa dall'articolo 1
della legge 210 del 1992 dichiarando illegittimo questo articolo nella parte
in cui non prevede l'indennizzo in questo caso. I giudici sono arrivati a
ipotizzare "una dimenticanza del legislatore" perché è del tutto
incomprensibile per quale motivo "il personale sanitario sia ammesso al
beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con
epatiti". Tanto più "che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di
patologie, li ha considerati equivalenti, ai fini dell'indennizzo, quando
esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di
sangue". (26 novembre 2002)
SENTENZA della Corte costituzionale N. 476 dell’anno 2002
Protezione dei lavoratori
dall’elettrosmog |
Il Consiglio dell’UE approva la direttiva
sulle misure minime di sicurezza relative all’esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici.
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Il 7 aprile 2004 il Consiglio dell’UE ha adottato
una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
La direttiva si prefigge di completare la direttiva 89/391/CEE (GU L 183 del
26.9.1989) concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro, stabilendo requisiti minimi e consentendo agli Stati membri di
adottare disposizioni più rigorose per la protezione dei lavoratori.
Essa dà priorità alla riduzione dei rischi alla fonte mediante l'adozione di
misure preventive connesse alla progettazione dei posti di lavoro nonché
alla scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro.
La direttiva stabilisce valori limite di esposizione e valori di azione
basati su raccomandazioni elaborate dalla Commissione internazionale per la
protezione dalle radiazioni non ionizzanti.
Attribuisce ai datori di lavori la responsabilità di valutare i livelli di
esposizione, adottare misure preventive e provvedere all'informazione e alla
formazione dei lavoratori.
Dato che per il momento non esistono prove scientifiche sufficienti riguardo
a eventuali effetti a lungo termine, la direttiva è circoscritta agli
effetti a breve termine dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
I campi elettromagnetici erano stati in origine oggetto di un'unica proposta
riguardante quattro tipi di agenti fisici. Tuttavia, considerata la
complessità dei vari agenti, è stato deciso di esaminare ciascun tipo
separatamente. Di conseguenza sono state adottate direttive sulle vibrazioni
e sul rumore
Il
nuovo Decreto 15 luglio 2003, n.388 (Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del
D.Lgs.626/94) prevede, tra l’altro, che:
- nelle aziende o unità produttive di dei gruppi A e B (*), il datore di
lavoro deve garantire la “cassetta di pronto soccorso”, tenuta presso
ciascun luogo di lavoro. Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è
definito nell’Allegato 1 del decreto. (In tale tipologie di aziende
rientrano, ad esempio, tutte quelle con più di tre dipendenti)
- nelle aziende o unità produttive di gruppo C (*) , il datore di lavoro
deve garantire un “pacchetto di medicazione”, tenuto presso ciascun luogo di
lavoro. Il contenuto del pacchetto di medicazione è definito nell’Allegato 2
del decreto.
Cassetta di pronto soccorso con contenitore in
ABS (dimensioni: 420x330x150 mm), arancio, con lastre trasparenti interne a
chiusura sia del fondo sia del coperchio, serigrafato con il nome del
prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto e con contenuto
previsto dall’allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità
produttive dei gruppi A e B; integrato con l’aggiunta di altri dispositivi
medici
2 bende di garza da 10 cm
1 dispositivo di rianimazione bocca a bocca QUICKSAVER, con valvola di non
ritorno
1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136
5 paia di guanti sterili monouso
1 visiera paraschizzi
2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml
3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
2 teli sterili monouso 60x40 cm
2 pinzette da medicazione sterili monouso
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
2 confezioni da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso
2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5
1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
3 lacci emostatici tubolari
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
MINISTERO DELLA SALUTE - Decreto 15 luglio 2003,
n.388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
[…] Art. 1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto
della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e
dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al
31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A. […]
La formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza sul lavoro rappresenta uno
dei pilastri su cui si fonda la prevenzione degli infortuni. Tale
formazione,
obbligatoria per legge, deve essere realizzata con modalità "adeguate e
sufficienti" (art. 22 del D.Lgs. 626/94)
La formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda la
prevenzione degli infortuni. Tale formazione, obbligatoria per legge, deve
essere realizzata con modalità "adeguate e sufficienti" (art. 22 del D.Lgs.
626/94).
La legge lascia quindi la libertà di scegliere i percorsi formativi, gli
strumenti e le modalità che meglio si adattano alla realtà lavorativa
nella quale viene realizzata la formazione.
Tale definizione è stata ritenuta da taluni lacunosa; di questo parere è
il Comitato Provinciale di Concertazione per la Prevenzione e la Sicurezza
sul lavoro di Reggio Emilia.
Per questa ragione il Comitato ha svolto negli ultimi anni un lavoro che
ha condotto alla realizzazione di un protocollo di intesa tra sindacati e
datori di lavoro per superare le difficoltà interpretative di tale
disposizione.
Il protocollo di intesa fissa degli standard minimi di formazione e
prevede una sperimentazione di 2 anni alla quale le imprese potranno
aderire volontariamente.
La sottoscrizione impegna associazioni datoriali e sindacali a promuovere
il protocollo entro 2 mesi presso gli Organismi Paritetici Territoriali di
comparto, competenti in materia secondo il D.Lgs 626/94, dove sono
rappresentati i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Gli
Organismi paritetici, come anche le parti sociali attraverso la
contrattazione, potranno recepire le proposte o introdurre da subito o in
seguito le modifiche che riterranno opportune.
Il protocollo definisce standard quantitativi minimi, commisurati ai
rischi tipici di ogni comparto produttivo e anche in funzione della
dimensione aziendale. “Le imprese che, volontariamente, applicheranno gli
standard adempiranno così agli obblighi di legge, - riferisce in una nota
il Comitato - ma le imprese sono libere di realizzare percorsi
alternativi, che possano risultare egualmente adeguati e sufficienti”.
Il protocollo prevede inoltre che le imprese, se presentano il progetto di
formazione, possano anche ottenere l'attestazione preventiva di conformità
sulla base di caratteristiche qualitative prefissate dal protocollo. Per i
lavoratori che abbiano ottenuto l'attestazione prevista dal Protocollo,
nel caso inizino un nuovo lavoro, resterà valida la parte di formazione
effettuata comune all'azienda da cui il lavoratore proviene e alla nuova
azienda.
Durante i due anni di sperimentazione del protocollo verrà effettuato il
monitoraggio delle attività formative realizzate e verificato il
raggiungimento degli obiettivi.
”Successivamente alla fase di promozione presso gli Organismi Paritetici
Territoriali verrà attuata una fase di pubblicizzazione a tutti i soggetti
erogatori di formazione (Aziende, Enti di formazione, formatori,
consulenti e ordini professionali), della durata di 3 mesi, al termine
della quale il complessivo impianto del protocollo (standard quantitativi,
requisiti minimi di qualità della progettazione formativa, crediti
formativi) sarà operante.
Fin da subito, però l'applicazione volontaria da parte delle aziende degli
standard quantitativi sarà considerata dai servizi di prevenzione dell'Az.USL
(SPSAL) adempimento degli obblighi di legge, ferma restando sempre la
facoltà delle imprese di realizzare percorsi alternativi.”