Il compito del rappresentante per la
sicurezza non è tanto quello di indicare le soluzioni ai problemi connessi
con la tutela della salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro, quanto
quello di farsi portatore delle richieste dei lavoratori ponendo quesiti
giusti e relazionandosi in modo adeguato con le altre figure professionali
che fanno parte del sistema sicurezza aziendale al fine di ricercare delle
risposte accettate e condivise.
L’accesso ai luoghi di
lavoro da parte del rappresentante per la sicurezza indica la volontà del
legislatore di realizzare la sicurezza sul lavoro attraverso la
partecipazione attiva di tutti i lavoratori.
Per essere in grado di svolgere efficacemente tale compito è opportuno che
il rappresentante:
conosca l’organizzazione e la sistemazione dei luoghi di lavoro cui deve
accedere (aree di carico, scarico e stoccaggio dei materiali utilizzati in
azienda, nonché refertori, mense, locali di riposo, ecc.);
qualora dovesse visitare zone ad accesso limitato, riceva istruzioni,
informazioni, addestramento adeguati e utilizzi gli stessi dispositivi di
protezione individuale destinati ai lavoratori che vi accedono per ragioni
di lavoro;
sia riconosciuto dal personale di custodia previamente informato del
nominativo e dei diritti di accesso attribuitigli;
abbia la possibilità di confrontarsi con i lavoratori.
Anche dalla disposizione in
esame si evince che la prevenzione dei rischi sul lavoro non scaturisce
soltanto dall’osservanza di mere disposizioni, ma soprattutto da relazioni
sociali finalizzate, fondamentali per l’acquisizione di atteggiamenti e
comportamenti orientati alla sicurezza ed alla tutela della salute.
Pertanto, la consultazione del rappresentante per la sicurezza in ordine
alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica delle misure di prevenzione in azienda, si
configura come uno strumento utile per creare il necessario rapporto di
fiducia tra i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione e per
ricercare con questi ultimi le soluzioni migliori ai diversi problemi.
Ovviamente tutto ciò potrà
realizzarsi a condizione che il rappresentante per la sicurezza consideri
attentamente, previa formazione adeguata:
i punti di rischio;
i rischi prevedibili e non prevedibili;
il comportamento soggettivo dei lavoratori;
i tempi ed i modi di lavorazione e/o esposizione di ogni singolo
lavoratore.
Il Decreto stabilisce che
il rappresentante per la sicurezza non deve subire detrimento di
retribuzione per l’espletamento della sua funzione prevedendo
espressamente che:
il tempo necessario, senza alcuna limitazione, per lo svolgimento
dell’incarico deve essergli retribuito dal datore di lavoro;
devono essergli forniti dal datore di lavoro i mezzi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà previste dalla legge.
Nei confronti del
rappresentante si applica la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori
per le rappresentanze sindacali
aziendali (artt. 18 e 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Tale tutela si concretizza:
nella impossibilità di trasferire il rappresentante per la sicurezza
dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione sindacale di
appartenenza;
nella reintegrazione nel posto di lavoro del medesimo, in ogni stato e
grado del giudizio, qualora il giudice ritenga irrilevanti o insufficienti
i motivi di licenziamento.
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