Prevenzione incendi negli uffici: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco

 L'8 maggio scorso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco ha emanato la circolare P571/4122 sott. 66/A per chiarire alcuni punti sul D.M. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici".

Il documento stabilisce in primo luogo che le disposizioni tecniche previste dai Titoli II e III del D.M. 22 febbraio 2006 devono essere applicate limitatamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In questo modo viene chiarito che l'applicazione del Decreto è prevista per i nuovi edifici, per quelli soggetti a ristrutturazione integrale e per le singole parti soggette a modifica nel caso di edifici rinnovati solo in parte.

Successivamente, la circolare, derogando a quanto previsto dal decreto per gli uffici contenenti oltre 500 persone (che devono essere ubicati in edifici di tipo isolato), ammette che "alcune specifiche attività, pur non strettamente riconducibili a quelle pertinenti ma in ogni caso funzionali e compatibili con la destinazione d’uso ad ufficio, potrebbero essere ammesse nel medesimo volume edilizio sempreché tipologia e dimensioni non determinino un’alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali".

Viene inoltre chiarito che le armadiature e le pareti mobili con capacità di contenimento, configurandosi come elementi di arredo o pareti attrezzate aventi profondità ordinariamente non superiore a 0,60 m, non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi e di conseguenza non sono soggette all’applicazione delle misure previste.

 

Lettera circolare dei Vigili del Fuoco  

 

Fonte: Vigili del Fuoco