REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

Composta dai seguenti Magistrati:

dr. Antonio Mazziotti Gomez De Teran    Presidente

dr. Mario Casaccia                                     Consigliere

dr. Camillo Longoni                                       Consigliere relatore

dr. Giovanni Piscitelli                                      Consigliere

dr. Angelo Antonio Parente                              Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 336/2005)

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 16214 del Registro di Segreteria, e promosso, con atto d'appello depositato il 23.7.2002, dal sig. M.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio M. e Vincenzo M., avverso la sentenza XXX3/01 del 30.10./13.11.2001 della Sezione giurisdizionale per la Puglia e contro il Ministero della Difesa;

Visto il predetto atto d'appello;

Vista la sentenza impugnata;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 marzo 2005, il relatore cons. Camillo Longoni, e l'avv. M.; assente, non costituita l'Amministrazione appellata;

         Ritenuto in

FATTO

         Con sentenza n. XXX3/01 del 30.10/13.11.2001, la Sezione giurisdizionale della Puglia respingeva il ricorso avanzato dal sig. M.L. contro il decreto n. XX6 del 13.11.1963 con cui il Ministero della Difesa gli aveva negato trattamento pensionistico per l'affezione otitica, da lui denunciata, in quanto non ritenuta dipendente da causa di servizio di leva.

         Avverso la summenzionata sentenza il M., con il patrocinio degli avv.ti Lucio M. e Vincenzo M., con atto depositato il 23 luglio 2002, ha proposto appello per sostanziale difetto di motivazione della decisione impugnata. Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure si sia limitato ad affermazioni apodittiche, richiamando i pareri medici espressi ma senza esaminarli, confrontarli ed esprimere i motivi di adesione ad una tesi anziché a quella contraria. Richiama, al riguardo, l'appellante le conclusioni, favorevoli alla tesi della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, svolte dalla Procura Generale nella fase in cui la controversia pendeva dinanzi alla soppressa Sezione IV Pensioni Militari nonchè il parere, anch'esso favorevole al riconoscimento della dipendenza da c.s., espresso dalla Direzione di Sanità della Regione Militare Nord Est. V Comando Militare Territoriale. Va sottolineato che i pareri negativi poggiano su mere supposizioni mentre quelli favorevoli poggiano su specifici fatti e coincidenze cronologiche.

         Se il M. non aveva precedenti di malattia allorché fu arruolato e fu ricoverato per grave forma di otite nel febbraio 1955 mentre prestava servizio militare in una zona umida e fredda, non si può non dare prevalenza agli elementi oggettivi e fattuali presi in considerazione dalla seconda commissione medica rispetto alle mere supposizioni generiche e non afferenti al caso di specie che si rinvengono nel primo parere negativo.

         Si chiede, pertanto, in riforma della sentenza, che sia riconosciuta la dipendenza dell'infermità in parola da causa di servizio e conseguentemente dichiarato il diritto dell'appellante alla invocata pensione privilegiata.

         All'udienza dibattimentale, assente l'Amministrazione appellata, è intervenuto l'avv. M., il quale ha insistito sulle argomentazioni svolte.

         Considerato in

DIRITTO

         L'appello è ammissibile,in quanto esso è, a ragione, incentrato sulla assoluta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Il che concreta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. un vizio di diritto, censurabile in appello (cfr. SS.RR. n.XX/998/Q.M.). Invero, detta motivazione appare claudicante e preconcetta. Il giudice di prime cure giustifica la sua decisione reiettiva del ricorso con la seguente affermazione: “Dalle risultanze degli atti di causa non emergono elementi che inducano a ritenere che l'infermità otite purulenta…..omissis… sia dipendente da causa di servizio militare. Non sono stati forniti elementi sufficienti a dimostrare la dipendenza da c.s. contrariamente a quanto attestano i pareri medici acquisiti”. L'affermazione è, in buona sostanza, apodittica, atteso che la C.M.O. di 2^ istanza osservò che “il M. si era ammalato acutamente di otite purulenta in coincidenza con il trasferimento dal meridione, ove era vissuto, nel Friuli,caratterizzato da clima freddo ed umido, in piena stagione invernale”, concludendo che “gli strapazzi e le prefigerazioni conseguenti alle normali attività addestrative avrebbero nel caso di specie sul piano concausale determinato l'insorgenza o la riaccertizzazione della flogosi otitica”. Detto parere fu, peraltro, pienamente condiviso dalla Procura Generale (all'epoca parte necessaria dei procedimenti pensionistici) che, pertanto, richiedeva l'accoglimento del ricorso.

         Orbene, nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno alla presa di posizione sudelineata. La decisione reiettiva risulta, quindi, adottata senza un esame critico della diversa tesi favorevole alla declaratoria di dipendenza da c.s., senza cioè che siano stati valutati compiutamente tutti gli elementi essenziali della lite. L'iter logico, seguito dal primo giudice, in assenza di siffatta valutazione critica appare, pertanto, irrimediabilmente viziato. Non si dimentichi che la parte privata ricorrente ha diritto di conoscere in termini completi, approfonditi ed esaustivi le ragioni della infondatezza della sua pretesa. E ciò è tanto più avvertito ove si consideri che i motivi di “merito” non possono essere azionati in sede d'appello.

         La sentenza impugnata va, pertanto, annullata e gli atti devono essere restituiti al giudice di primo grado, perché, in diversa composizione, riesamini la lite secondo i criteri della completezza e della razionalità valutativa. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in accoglimento dell'appello proposto dal sig. M.L., annulla la sentenza n.XXX del 30.10/13.11.2001 della Sezione Giurisdizionale per la Puglia e rimette gli atti al primo giudice affinchè, in diversa composizione, provveda a decidere in conformità, a quanto indicato  nella parte motiva. Nulla per le spese.

      Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2005.

L'ESTENSORE                   IL PRESIDENTE

F.to Camillo Longoni         F.to Antonio Mazziotti Gomez De Teran

Depositata in Segreteria il 5 OTT. 2005

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni