Sono passati dieci anni dall'emanzione del dlgs 626/94 ed esattamente da
quel momento si era in attesa del regolamento attuativo per l'istituzione
del pronto soccorso in azienda. Regolamento che è arrivato con il
Decreto 15 luglio 2003, n. 388, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3
febbraio 2004. Un provvedimento importante che rende obbligatoria
dal 3 febbraio 2005 (termine prorogato dalla Legge 28 maggio 2004, n.
136) la presenza di un pronto soccorso in azienda, di qualsiasi tipo sia,
piccola o grande.
Come è naturale le caratteristiche
del pronto soccorso varieranno a seconda della tipologia di impresa. Per
questo motivo il decreto fa una classificazione: le aziende del gruppo
A sono quelle a rischio di incidente rilevante, quelle con incidente
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende
agricole con più di cinque dipendenti. Fanno parte del Gruppo B tutte
le altre imprese con tre o più dipendenti. Le aziende piccole
costituiscono il Gruppo C.
In linea di massima, il datore di
lavoro deve garantire la presenza della cassetta di pronto soccorso per
il Gruppo A e B e del pacchetto di medicazione per il Gruppo C,
tenuta presso ciascun luogo di lavoro e un un mezzo di comunicazione
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale. Nelle aziende di gruppo A il datore di lavoro deve
garantire anche il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed
il sistema di emergenza sanitaria.
Ma chi dovrebbe occuparsi del pronto
soccorso? Il Decreto prevede che vengano formati addetti al pronto
soccorso attraverso corsi svolti da personale medico, in
collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale. Negli allegati vengono infine specificati i contenuti minimi di
pronto soccorso e di pacchetti di medicazione.
D.M. 15 Luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
in vigore dal 3/2/2005 (proroga prevista dalla Legge 28 maggio
2004, n. 136) |
Data Emanazione: 15/07/2003 |
Data Pubblicazione: 03/02/2004 |
G.U. n. 27 del 3 Febbraio 2004 |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma
3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita', del lavoro e
della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla
natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori
di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i
criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di
emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione
delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Adottano il seguente regolamento:
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Art. 1. Classificazione delle
aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto
conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre
attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di
esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che
non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che
non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od
unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica
all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui
si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli
interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva
svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di
lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.
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Art. 2. Organizzazione di pronto
soccorso
1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro
deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del
pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato
con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate,
il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto,
oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a
garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il
sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano
la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o
unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il
pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del
presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi
con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
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Art. 3. Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione
delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli
interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione
di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3,
che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i
contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto
soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di
intervento pratico.
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Art. 4. Attrezzature minime per
gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o
unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale
per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita'
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di
efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
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Art. 5. Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e' abrogato.
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Art. 6. Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore dodici mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.(1)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78
(1) Termine così prorogato di un semestre dalla Legge 28 maggio
2004, n. 136.
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Allegato I - CONTENUTO MINIMO
DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
(3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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Allegato II - CONTENUTO MINIMO
DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
(1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
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Allegato III - OBIETTIVI
DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
Prima
giornata
MODULO A |
|
totale
n. 6 ore |
Allertare il sistema di soccorso |
a) Cause
e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maneira chiara e precisa
ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza |
|
Riconoscere un'emergenza sanitaria |
1) Scena
dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato
cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. |
|
Attuare
gli interventi di primo soccorso |
1)
Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle
prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico
e) reazioni allergiche
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico |
|
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta |
|
|
Seconda
giornata
MODULO B |
|
totale
n. 4 ore |
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro |
1) Cenni
di anatomia
2) Lussazioni, fratture e complicanze
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4) Traumi e lesioni toraco-addominali |
|
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro |
1)
Lesioni da freddo e da calore
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse
6) Emorragie esterne |
|
Terza
giornata
MODULO C |
|
totale
n. 6 ore |
Acquisire capacità di intervento pratico |
1)
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta
4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Tecniche di tamponamento emorragico
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale
ad agenti chimici e biologici |
|
|
|
|
Allegato IV - OBIETTIVI DIDATTICI
E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO
SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C
OBIETTIVI DIDATTICI |
PROGRAMMA |
TEMPI |
Prima
giornata
MODULO A |
|
totale
n. 4 ore |
Allertare il sistema di soccorso |
a) Cause
e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
b) comunicare le predette informazioni in maneira chiara e precisa
ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza |
|
Riconoscere un'emergenza sanitaria |
1) Scena
dell'infortunio:
a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato:
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro);
b) stato di coscienza
c) ipotermia e ipertermia;
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato
cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso. |
|
Attuare
gli interventi di primo soccorso |
1)
Sostenimento delle funzioni vitali:
a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle
prime vie aeree;
b) respirazione artificiale;
c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock;
b) edema polmonare acuto;
c) crisi asmatica;
d) dolore acuto stenocardico
e) reazioni allergiche
f) crisi convulsive;
g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico |
|
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta |
|
|
Seconda
giornata
MODULO B |
|
totale
n. 4 ore |
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro |
1) Cenni
di anatomia
2) Lussazioni, fratture e complicanze
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4) Traumi e lesioni toraco-addominali |
|
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro |
1)
Lesioni da freddo e da calore
2) Lesioni da corrente elettrica
3) Lesioni da agenti chimici
4) Intossicazioni
5) Ferite lacero contuse
6) Emorragie esterne |
|
Terza
giornata
MODULO C |
|
totale
n. 4 ore |
Acquisire capacità di intervento pratico |
1)
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
del SSN
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali
acute
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto
del traumatizzato
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici |
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