Dopo
l’adozione delle direttive sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei rischi dagli agenti fisici (vibrazioni) con la
direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, sull’esposizione dei rischi al rumore
(direttiva 2003/10/CE), sull’esposizione dei lavoratori ai campi
elettromagnetici (direttiva 2004/40/CE), l’UE ha ritenuto necessario prendere
misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni
ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza, con
particolare attenzione per i danni agli occhi e alla cute.
La direttiva
sulle radiazioni ottiche stabilisce l’introduzione di valori limite di
esposizione alle radiazioni ottiche, lasciando agli Stati membri la facoltà di
mantenere o di adottare disposizioni più severe per la protezione dei
lavoratori e in particolare fissando valori limite di esposizione inferiore.
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Per radiazioni laser
(amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione), si
intende qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni
ottiche soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata.
L'iter del provvedimento è avanzato, grazie a una posizione comune raggiunta dal Consiglio, che ha accolto la proposta della Commissione in merito all'adozione di limiti quantitativi all'esposizione delle radiazioni.
Sarà compito dei datori di lavoro calcolare l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ed eventualmente adottare misure di protezione in caso di superamento dei valori limite