Valutazione dei rischi di esplosione
La valutazione dei rischi di esplosione nel D. Lgs. n. 626/94

Art. 88-quinquies D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 (Valutazione dei rischi di esplosione)

 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

 a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

 b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

 c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

 d) entità degli effetti prevedibili.

 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 

Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di valutazione prescritti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994   accertando le fonti di pericolo e valutando i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive unitamente ai rischi conseguente l'esplosione sulla base degli elementi obbligatori indicati dalle lettere a-b-c–d dell’art. 88-quinquies del D. Lgs. n. 626/94, ovverosia:

- probabilità e vita delle atmosfere esplosive;

- probabilità della presenza ed efficacia delle fonti di innesco;

- caratteristiche degli impianti, delle sostanze utilizzate e del ciclo produttivo;

– magnitudo degli effetti di esplosione ipotizzabili.

 

L'analisi del rischio di esplosione presuppone la corretta identificazione del pericolo connesso alla capacità della sostanza di formare miscele con l'aria potenzialmente esplosive, in base:

a) alle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza;

b) alle condizioni locali, operative, modalità di stoccaggio e di utilizzo della sostanza;

c) al percorso seguito dalla sostanza all'interno del proprio processo produttivo.

La conseguente valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive sarà in funzione dei seguenti parametri:

1) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

2) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti ed abbiano una efficacia conseguente alla loro attivazione;

3) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e la possibilità di interagire;

4) entità degli effetti prevedibili;

5) sistemi di contenimento.

L'individuazione di tali parametri (obbligatoria in forza di legge sanzionata penalmente) consente  di definire adeguatamente la probabilità di accadimento dell'evento e la gravità del danno presumibile.

Una valutazione che non tenga in considerazione alcuni degli elementi sopra indicati, sarà  una valutazione, insufficiente, incompleta, in violazioni delle norme penalmente sanzionate del D. Lgs. n. 626/94 in materia di valutazione dei rischi.

 

Tale valutazione deve  considerare  anche gli ambienti che sono contigui - con aperture - a quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Valutato così l'indice di rischio il Datore di lavoro potrà pianificare l’adeguamento  dei luoghi di lavoro in funzione delle esigenze di sicurezza dei lavoratori.

Occorrerà perciò tenere in particolare considerazione l’allegato XV-ter (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2) del D. Lgs. N. 626/1994 recante A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

 

 

Aree in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive

L’ Allegato XV-bis (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

individuate e classifica le aree in funzione dello stato fisico (gas,vapori, nubi, polveri), come ad esempio:

- zona 0: luogo in cui un'atmosfera esplosiva costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia è presente continuamente o per lunghi periodi o frequentemente;

- zona 1: luogo in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva, costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia, si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale;

- zona 2: luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva, costituita da una miscela di aria e sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia, si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste solo per un breve periodo;

- zona 22: luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva, sotto forma di una nube di polveri combustibili nell'aria, si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste per un breve periodo.

Il datore di lavoro deve  ripartire in zone differenziate le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive e deve assicura che siano applicate le prescrizioni prevenzionistiche:

Art. 88-octies.  Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.

 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.

In particolare deve adottare, sulla scorta della valutazione dei rischi effettuata,  idonee misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione, sia generali che specifiche.

Tali misure debbono rispettare le prescrizioni contenute nel nuovo Allegato XV ter inserito nel D.Lgs. n. 626/1994, suddivise in:

 

1) minime (parte "A"), ovvero, consistenti in:

- provvedimenti organizzativi (formazione del personale, istruzioni e procedure di lavoro scritte, autorizzazioni al lavoro, ecc.);

- misure tecniche ed organizzative di prevenzione e protezione contro le esplosioni che vadano ad incidere sia sulla formazione delle miscele esplosive (ovvero sui due lati del "triangolo del fuoco" combustibile e comburente), sia sul loro innesco;

- revisione ed aggiornamento costante delle misure di prevenzione e protezione adottate;

- verifica e manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;

- verifiche rispondenti ai Capi III e IV del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" delle installazioni elettriche poste nelle zone classificate come più a rischio dall'Allegato XV bis del D.Lgs. n. 626/1994;

 

2) specifiche (parte "B"), ovvero, consistenti in criteri di scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione inseriti nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che debbono essere conformi alle categorie, individuate in relazione al livello di protezione garantito in funzione sia delle condizioni di funzionamento che della situazione ambientale e dell'impiego come previsto nel D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, regolamento di attuazione con cui è stata recepita la direttiva 94/9/CE ("ATEX") ed entrato in vigore nel nostro paese in tutte le sue parti a far data dal 1° luglio 2003.

 

 

Riferimenti normativi

D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999

DPR 23 marzo 1998 n. 126

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

DPR 15 novembre1996, n. 661.

Legge 23 febbraio 1995, n. 4

D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 artt.  88bis-88undecies, 89, allegati XV bis, XV ter, XV quater

Direttiva "ATEX" 94/9/CE.del 23 marzo 1994

DPR 303/56 artt. 20-25 ed altri.

DPR 547/55 artt. 330, 356,358,363 ed altri.