Il Rappresentante per la
sicurezza esplica, in ambito aziendale, la funzione di “garante” dei diritti dei
lavoratori alla sicurezza, ed è eletto o designato dai lavoratori con modalità
diverse a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda.
Fino
a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
ovvero scelto fra le rappresentanze sindacali in azienda, se presenti, o
individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto
produttivo;
con
più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda e solo in assenza delle suddette
rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
In sede di contrattazione collettiva40 (art. 18, commi 4 e 6) sono stabiliti:
il numero dei rappresentanti,
le
modalità di designazione o di elezione,
il
tempo di lavoro retribuito (permessi),
gli
strumenti per l’espletamento delle funzioni.
In ogni caso il numero minimo dei Rappresentanti per la sicurezza è:
n.
1 aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
n.
3 aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
n.
6 in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
Il Rappresentante per la Sicurezza ha accesso ai posti ed ai luoghi di lavoro
nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori
(registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.); è consultato
preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o
designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza; riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; avverte il responsabile
aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, fa proposte in
tema di prevenzione,formula le proprie osservazioni durante le ispezioni
effettuate dagli Organi di Vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche
aziendali sulla sicurezza.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle
condizioni di esposizione al rischio.
Il Rappresentante può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e non può subire pregiudizio
per lo svolgimento della propria attività disponendo altresì di tempo (permessi)
e strumenti secondo le indicazioni contrattuali.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere,
durante l’orario di lavoro, una specifica formazione per i compiti a lui
affidati, così come definito dal citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che
prevede un minimo di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della
contrattazione collettiva, modulate sui seguenti contenuti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del
c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di
prevenzione e
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.