Per svolgere il ruolo di RLS sono previste, nell’ambito degli accordi interconfederali, specifiche disposizioni relative alla possibilità di usufruire di «permessi retribuiti». Il DLGS 626/94 per questo aspetto infatti, rinvia alla contrattazione collettiva.
In base all’accordo Confapi, che per le realtà produttive di minori dimensioni prevede espressamente anche le modalità di utilizzo dei permessi, vengono stabiliti «permessi retribuiti» pari a 12 ore all’anno nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, e a 30 ore all’anno per quelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti. Vengono peraltro escluse dal monte ore predetto le ore utilizzate per l’espletamento delle funzioni proprie del RLS, richiamate dall’art. 19 del decreto, alle lettere b), c), d), g), i), l).

Esse sono:
b) la consultazione in merito alla valutazione dei rischi;
c) la consultazione relativa alla designazione degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione e alle attività di gestione delle emergenze;
d) la consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
g) il diritto a ricevere una formazione adeguata;
i) la possibilità di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti;
l) il diritto a partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 11 (del decreto).

L’utilizzo dei permessi, in base all’accordo Confapi, deve essere comunicato alla direzione aziendale con «almeno 48 ore di anticipo», tenendo conto anche delle obiettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda, con esclusione dei casi di forza maggiore.

Una soluzione analoga alla precedente è prevista nell’accordo Confindustria.

In esso ritroviamo lo stesso monte ore fissato dall’accordo Confapi in base al numero dei dipendenti e diviso con la stessa scansione (12 ore all’anno nelle aziende fino a 5 dipendenti; 30 ore all’anno nelle aziende da 6 a 15 dipendenti).

Diverse sono le indicazioni che l’accordo Commercio pone in riferimento ai permessi retribuiti. «In relazione alle peculiarità dei rischi presenti» è infatti disposta una scansione numerica differenziata rispetto agli accordi analizzati in precedenza. Così: 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti; 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti; 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti. «Per le aziende stagionali», invece, il computo delle ore di permesso retribuito a disposizione del RLS è posto in proporzione alla durata del «periodo di apertura» e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti, di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti. Per gli adempimenti previsti all’art. 19 del decreto, i punti sono gli stessi richiamati in precedenza [ lettere b), c), d), g), i), l) ].

In parte diverse sono le disposizioni per il pubblico impiego. Al RLS spettano infatti permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unità lavorative da 7 a 15 dipendenti.
Vale la sopra citata esclusione delle ore utilizzate ai sensi delle lettere b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19.
Di interesse è la soluzione proposta dall’accordo per il settore artigiano.In esso si viene ad eliminare la previsione di uno specifico monte ore stabilendo, al suo posto, per l’espletamento delle funzioni relative al mandato di rappresentante territoriale (soluzione preferita per le aziende artigiane al di sotto dei 15 dipendenti), l’utilizzo di quanto accantonato in un Fondo regionale, alimentato dalle imprese con una quota annua di Euro 5,16 per dipendente (di cui propriamente Euro 4,13 per l’attività del rappresentante).
Precisazione comune in taluni accordi è che il monte ore previsto per lo svolgimento delle mansioni di RLS vada ad assorbire, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.