Per svolgere il ruolo di
RLS sono previste, nell’ambito degli accordi interconfederali, specifiche
disposizioni relative alla possibilità di usufruire di «permessi retribuiti». Il
DLGS 626/94 per questo aspetto infatti, rinvia alla contrattazione collettiva.
In base all’accordo Confapi, che per le realtà produttive di minori dimensioni
prevede espressamente anche le modalità di utilizzo dei permessi, vengono
stabiliti «permessi retribuiti» pari a 12 ore all’anno nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 5 dipendenti, e a 30 ore all’anno per quelle
aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti. Vengono peraltro
escluse dal monte ore predetto le ore utilizzate per l’espletamento delle
funzioni proprie del RLS, richiamate dall’art. 19 del decreto, alle lettere b),
c), d), g), i), l).
Esse sono:
b) la consultazione in merito alla valutazione dei rischi;
c) la consultazione relativa alla designazione degli addetti al Servizio
di prevenzione e protezione e alle attività di gestione delle emergenze;
d) la consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei
lavoratori;
g) il diritto a ricevere una formazione adeguata;
i) la possibilità di formulare osservazioni in occasione di visite e
verifiche delle autorità competenti;
l) il diritto a partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 11
(del decreto).
L’utilizzo dei permessi,
in base all’accordo Confapi, deve essere comunicato alla direzione aziendale con
«almeno 48 ore di anticipo», tenendo conto anche delle obiettive esigenze
tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda, con esclusione dei casi di
forza maggiore.
Una soluzione analoga alla precedente è prevista nell’accordo Confindustria.
In esso ritroviamo lo stesso monte ore fissato dall’accordo Confapi in
base al numero dei dipendenti e diviso con la stessa scansione (12 ore all’anno
nelle aziende fino a 5 dipendenti; 30 ore all’anno nelle aziende da 6 a 15
dipendenti).
Diverse sono le indicazioni che l’accordo Commercio pone in riferimento ai
permessi retribuiti. «In relazione alle peculiarità dei rischi presenti» è
infatti disposta una scansione numerica differenziata rispetto agli accordi
analizzati in precedenza. Così: 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti; 16
ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti; 24 ore annue in aziende da 11 a 15
dipendenti. «Per le aziende stagionali», invece, il computo delle ore di
permesso retribuito
In parte diverse sono le disposizioni per il pubblico impiego. Al RLS
spettano infatti permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle Amministrazioni o
unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue
nelle amministrazioni o unità lavorative da 7 a 15 dipendenti.
Vale la sopra citata esclusione delle ore utilizzate ai sensi delle lettere b),
c), d), g), i) ed l) dell’art. 19.
Di interesse è la soluzione proposta dall’accordo per il settore artigiano.In
esso si viene ad eliminare la previsione di uno specifico monte ore stabilendo,
al suo posto, per l’espletamento delle funzioni relative al mandato di
rappresentante territoriale (soluzione preferita per le aziende artigiane al di
sotto dei 15 dipendenti), l’utilizzo di quanto accantonato in un Fondo
regionale, alimentato dalle imprese con una quota annua di Euro 5,16 per
dipendente (di cui propriamente Euro 4,13 per l’attività del rappresentante).
Precisazione comune in taluni accordi è che il monte ore previsto per lo
svolgimento delle mansioni di RLS vada ad assorbire, fino a concorrenza, quanto
concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni
sede stipulati.